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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09904/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione dovuta per un'area di proprietà privata situata in zona urbanizzata e destinata a piazzale per mercato e parcheggio pubblico, sulla quale insisteva anche un manufatto adibito a bar realizzato dal Comune. Dopo un primo intervento di legittimità, che aveva confermato la natura non edificabile dell'area ma aveva cassato la decisione sul criterio di quantificazione dell'indennità perché non più ancorabile al valore agricolo medio dopo la declaratoria di incostituzionalità del criterio VAM, il giudice di rinvio aveva liquidato l'indennità in base a una consulenza tecnica, scegliendo però il limite inferiore del valore stimato. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul giudizio di rinvio e della disciplina indennitaria, assumendo che la Corte di merito non avesse realmente applicato il principio del valore di mercato e avesse irragionevolmente escluso i criteri di stima più elevati indicati dal CTU; 2) violazione delle norme processuali sulla consulenza e sulla valutazione delle prove, perché la Corte si era discostata dalle conclusioni peritali senza adeguata motivazione e senza confrontarsi con le osservazioni del consulente di parte; 3) violazione del giusto processo, invocando un documento sopravvenuto per sostenere che il manufatto-bar fosse stato regolarizzato catastalmente, con conseguente asserita edificabilità dell'area; 4) violazione delle norme sugli interessi e sulla rivalutazione, per il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria dell'indennità; 5) violazione delle norme sulle spese di lite, per la compensazione fondata su una ritenuta soccombenza reciproca. Il Comune ha resistito chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e ha proposto controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che il giudice del rinvio si fosse sottratto al doveroso accertamento del valore effettivo di mercato del bene espropriato e avesse apoditticamente disatteso elementi istruttori rilevanti relativi alla redditività concreta dell'area e ai parametri stimati dal CTU. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la questione dell'inedificabilità era coperta da giudicato interno e, comunque, il documento prodotto in cassazione era inammissibile ex art. 372 c.p.c.; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 L. 22 ottobre 1971, n. 865

    Norma richiamata dai ricorrenti e superata, per la determinazione dell'indennità dei suoli non edificabili, dalla declaratoria di incostituzionalità del criterio VAM.

  • art. 39 L. 25 giugno 1865, n. 2359

    Richiamato dai ricorrenti come parametro della disciplina indennitaria.

  • art. 383 c.p.c.

    Norma del giudizio di rinvio invocata per denunciare la violazione del principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per affermare il vincolo del principio di diritto enunciato in cassazione nel giudizio di rinvio.

  • art. 394 c.p.c.

    Norma sul giudizio di rinvio richiamata per sostenere che il giudice di merito non aveva rispettato i limiti del rinvio.

  • legge n. 359 del 1992

    Indicata come fonte del criterio indennitario poi superato dalla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Ritenuto correttamente invocato per denunciare la falsa applicazione della norma sostanziale e del principio di diritto sul criterio di determinazione dell'indennità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dal resistente in via preliminare, ma la Corte esclude che i motivi dei ricorrenti attingano un vizio motivazionale extra ordinem.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica e sulla valutazione dell'elaborato peritale.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove e il mancato esame delle osservazioni delle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione della prova e del CTU da parte del giudice di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per denunciare una violazione del giusto processo, ma il motivo è dichiarato inammissibile per giudicato interno e inammissibilità del documento nuovo.

  • art. 372 c.p.c.

    La Corte ne afferma l'applicazione per escludere la produzione in cassazione di documenti non prodotti nei gradi di merito, salvo le eccezioni di legge.

  • artt. 1282, 1284 e 1287 c.c.

    Richiamati per contestare il mancato riconoscimento della rivalutazione/interessi sull'indennità, motivo poi assorbito.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati per censurare la compensazione delle spese di lite, motivo assorbito.

  • art. 5-bis, comma 3, d.l. n. 333 del 1992, conv. in L. n. 359 del 1992

    Richiamato nel riepilogo della precedente decisione per individuare il criterio del VAM poi incompatibile con il parametro costituzionale e convenzionale.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni...».

    È assunto come parametro convenzionale che impone un indennizzo in ragionevole rapporto con il valore del bene, salvo eccezioni, e orienta la lettura costituzionalmente conforme dell'indennità espropriativa.

  • art. 42, comma 3, Cost.

    L'indennità di espropriazione deve costituire un serio ristoro, non irrisorio o simbolico, pur non dovendo necessariamente coincidere integralmente con il valore di mercato.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato nel ragionamento sui rapporti tra diritto interno, CEDU e giurisprudenza della Corte EDU come norme interposte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve conformarsi alla ratio della cassazione rescindente; non può sottrarsi all'accertamento richiesto rielaborando in modo apodittico i dati istruttori già acquisiti.
  • In tema di indennità di espropriazione di aree non edificabili, dopo la declaratoria di incostituzionalità del criterio del valore agricolo medio, la stima va ancorata al valore di mercato del bene, considerato in relazione alle sue caratteristiche essenziali e alla sua concreta e potenziale utilizzazione economica.
  • La valutazione del bene espropriato non può essere astratta o meramente formale: il giudice deve considerare anche utilizzazioni intermedie tra agricola ed edificatoria, quali parcheggi o altre destinazioni compatibili con la conformazione urbanistica, se emergenti dagli atti di causa.
  • Se il bene è destinato a servizio pubblico e il giudice ritiene che la fruizione economica sia appannaggio dell'ente pubblico, non può escludere senza adeguata spiegazione la redditività concretamente realizzata dal medesimo ente quale indice del valore di mercato del fondo.
  • Il giudice che si discosti dalle conclusioni del CTU deve dar conto in modo chiaro e coerente delle ragioni del dissenso, specie quando la consulenza abbia individuato parametri oggettivi di stima e una mediazione fra valori diversi sia l'unico modo per ricostruire il valore effettivo del bene.
  • In cassazione non è consentita la produzione di documenti nuovi, salvo le eccezioni tassative previste dall'art. 372 c.p.c.; inoltre, una questione già coperta da giudicato interno non può essere nuovamente rimessa in discussione con censure successive.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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