Cassazione Penale, Sentenza n. 3415/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 23/05/2024 che aveva accolto parzialmente il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto (25/09/2023). Il ricorrente chiedeva il ristoro ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. per presunte violazioni delle condizioni di detenzione patite nelle carceri di Spoleto (reparto 41-bis) e di Lecce, invocando violazioni di norme costituzionali (artt. 2, 3, 27, 32, 111 Cost.), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 3 CEDU), di norme di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, nonché la mancata considerazione di nuovi elementi (provvedimenti favorevoli ad altri detenuti e la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018) e la carenza di motivazione sui periodi di detenzione contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di specificità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Ha ritenuto che le censure fossero generiche perché non indicavano in modo preciso fatti, periodi o parti della documentazione che dimostrassero l'inesattezza delle valutazioni del Tribunale di sorveglianza. La Corte ha confermato che provvedimenti emessi a favore di altri detenuti non costituiscono automaticamente novum rilevante se non dimostrata la corrispondenza delle situazioni individuali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, per la possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
Rimedio per danni derivanti dalle condizioni di detenzione; la Corte richiede specificità probatoria e valutazione individuale della situazione del detenuto per riconoscere il ristoro.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il principio che i motivi devono essere specifici e non generici.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulla inammissibilità del ricorso per motivi generici; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a pagare spese e euro 3.000.
artt. 2, 3, 27, 32, 111 Cost.
Norme costituzionali richiamate dal ricorrente per contestare il trattamento; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non ha affrontato nel merito le presunte violazioni costituzionali per carenza di specificità.
art. 3 CEDU
Richiamato come parametro contro trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha osservato che eventuali riconoscimenti in favore di altri detenuti non sono automaticamente trasferibili senza dimostrare identità di posizioni individuali.
artt. 597, 666, 678 cod. proc. pen.
Norme di procedura penale richiamate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che le doglianze non fossero specifiche rispetto alle valutazioni compiute nel provvedimento impugnato.
art. 35-bis, 35-ter, 69 comma 6 lett. b) l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
Norme dell'ordinamento penitenziario richiamate per la disciplina dei diritti e dei rimedi in carcere; la Corte ha richiesto dimostrazioni precise circa la violazione dei diritti invocati per poter riformare la decisione di merito.
art. 41-bis comma 2-quater lett. f) ord. pen.
Richiamata in relazione al divieto di cuocere cibi (sul quale la Corte costituzionale si era pronunciata); la Corte di Cassazione ha rilevato che l'eventuale rilevanza di questa pronuncia per il caso concreto non è stata adeguatamente dimostrata dal ricorrente.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2018
Pronuncia citata dal ricorrente per sostenere il carattere intollerabile di alcune restrizioni; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha spiegato in che modo tale sentenza operi come novum applicabile alla sua specifica situazione.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015)
Principio che il ricorso per cassazione è inammissibile se fondato su motivi generici che ripropongono ragioni già ritenute infondate; applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In impugnazioni per cassazione occorre motivare in modo specifico e puntuale: indicare i punti di fatto e di diritto che si ritengono errati e le parti documentali controverse. Le doglianze generiche sono inammissibili.
- Provvedimenti favorevoli ad altri detenuti non costituiscono automaticamente un novum rilevante: bisogna dimostrare la corrispondenza delle condizioni individuali e fornire riferimenti comparabili.
- Per le domande di ristoro ex art. 35-ter è necessario allegare elementi concreti e documentali relativi ai singoli periodi di detenzione contestati; la valutazione è individuale e non meramente legislativa o generale.
- La Corte di Cassazione non svolge un sindacato di merito selettivo sui documenti: se si invoca la contraddittorietà di relazioni o atti, il ricorso deve indicare esattamente quali parti si ritengono false o incomplete.
- Esiste un rischio concreto di condanna alle spese e di sanzioni economiche (Cassa delle ammende) in caso di ricorso ritenuto temerario o proposto con colpa; quindi è prudente valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre impugnazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3354/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3355/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3358/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3359/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3360/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3365/2025 del 28/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →