Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/05/2021 n. 13307 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avviso di accertamento relativo al 2005 per IVA, IRES, IRAP e sanzioni: recupero di costi ritenuti indetraibili/indeducibili perché riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una presunta frode carosello. L'accertamento era fondato su questionario compilato dalla contribuente e sul p.v.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia (rigettando il primo e assorbendo il quarto), ritenendo errata la motivazione della CTR su profili di diritto e di onere della prova. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame sui profili indicati, condannando per le spese il ricorrente incidentale e confermando il raddoppio del contributo unificato a carico di quest'ultimo.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39

    Richiami alla compilazione di questionario che ha dato avvio agli approfondimenti istruttori; utilizzato quale fatto materiale posto a base dell'accertamento.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 41-bis

    Norma richiamata nell'atto di accertamento per contestare l'esistenza soggettiva delle operazioni; la Corte verifica la correttezza dell'approccio probatorio connesso all'applicazione di tale norma.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42

    Regola la motivazione degli atti tributari: la Corte afferma che il rinvio al p.v.c. può essere idoneo a motivare l'atto per relationem, e censura la CTR che aveva ritenuto illegittimo il rinvio senza valutare che la motivazione per relationem è ammessa.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, comma 5

    Norma richiamata in relazione alla qualificazione come operazioni inesistenti ai fini IVA; la Corte richiama il principio sulla prova della soggettiva inesistenza e sui relativi oneri probatori.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 19, 21, 23, 28

    Richiamati in relazione alla disciplina IVA e alle fattispecie tipiche cui l'amministrazione si riferiva nell'accertamento; utilizzati dalla ricorrente per sostenere violazioni formali/sostanziali dell'IVA.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 54

    Citato con riferimento alle regole processuali tributarie; la Corte valuta la legittimità della motivazione giurisdizionale alla luce delle norme procedurali.

  • Decreto Legge n. 429 del 1982, articolo 4, lettera d) (conv. L. n. 516/1982 e modifiche da D.Lgs. n. 74/2000, art.2)

    Richiamato in tema di reati fiscali e relative conseguenze sul piano tributario e probatorio; usato dalla parte ricorrente per collegare profili di illecito penale/fiscale alla richiesta di disconoscimento delle operazioni.

  • Codice Civile, articolo 2697

    Principio generale sull'onere della prova: la Corte lo richiama per precisare la ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente nelle ipotesi di operazioni inesistenti.

  • Codice Civile, articolo 2909

    Norma citata nella motivazione processuale (come riferimento giuridico indicato dall'Agenzia); la Corte non dà rilievo autonomo alla citazione salvo il suo impatto sulla doglianza processuale.

  • Codice di Procedura Civile, articoli 112, 324, 360 (comma 1 nn. 3,4,5), 366, 132

    Articoli richiamati per questioni processuali: inammissibilità, deducibilità, motivazione della sentenza, mezzi di impugnazione e limiti del giudizio di cassazione; la Corte utilizza tali norme per valutare presunte nullità, difetto di autosufficienza e la correttezza dell'uso dei motivi di cassazione.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta che le fatture si riferiscono a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, grava sull'Amministrazione l'onere di provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici, la conoscenza o la riconoscibilità da parte del destinatario della frode (cioè che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'illegalità).
  • Se l'Amministrazione assolva questo onere probatorio, l'onere si sposta sul contribuente che dovrà dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile (prove di comportamenti e cautele ragionevoli) per non essere coinvolto nella frode.
  • La mera esibizione di fatture e la prova di pagamenti non sono di per sé decisive a dimostrare l'effettiva operatività dell'operazione quando si sospetti una frode carosello: tali elementi possono essere utilizzati per occultare la frode e vanno valutati insieme ad altri indici oggettivi.
  • La motivazione 'per relationem' (rinvio al p.v.c. o ad altro documento istruttorio) è ammissibile per gli atti impositivi se il rinvio è idoneo a rendere comprensibili le ragioni dell'accertamento; un giudice di merito non può invalidare automaticamente l'atto solo perché esso si limita a rinviare al p.v.c.
  • La parte vittoriosa in primo grado non è obbligata a proporre impugnazione incidentale per conservare l'analisi in appello delle eccezioni non accolte: è sufficiente che risulti chiaramente dalle proprie difese in appello la volontà di sottoporre tali questioni al giudice d'appello.
  • In sede di cassazione sono ammissibili censure che vertono sulla corretta applicazione della legge in ordine alla ripartizione dell'onere della prova e alla motivazione dell'atto; tali censure non sono meri richiami al merito ma questioni di diritto che legittimano la cassazione e il rinvio per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.