Sentenza del 18/05/2021 n. 13307 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento relativo al 2005 per IVA, IRES, IRAP e sanzioni: recupero di costi ritenuti indetraibili/indeducibili perché riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una presunta frode carosello. L'accertamento era fondato su questionario compilato dalla contribuente e sul p.v.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia (rigettando il primo e assorbendo il quarto), ritenendo errata la motivazione della CTR su profili di diritto e di onere della prova. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame sui profili indicati, condannando per le spese il ricorrente incidentale e confermando il raddoppio del contributo unificato a carico di quest'ultimo.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39
Richiami alla compilazione di questionario che ha dato avvio agli approfondimenti istruttori; utilizzato quale fatto materiale posto a base dell'accertamento.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 41-bis
Norma richiamata nell'atto di accertamento per contestare l'esistenza soggettiva delle operazioni; la Corte verifica la correttezza dell'approccio probatorio connesso all'applicazione di tale norma.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42
Regola la motivazione degli atti tributari: la Corte afferma che il rinvio al p.v.c. può essere idoneo a motivare l'atto per relationem, e censura la CTR che aveva ritenuto illegittimo il rinvio senza valutare che la motivazione per relationem è ammessa.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, comma 5
Norma richiamata in relazione alla qualificazione come operazioni inesistenti ai fini IVA; la Corte richiama il principio sulla prova della soggettiva inesistenza e sui relativi oneri probatori.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 19, 21, 23, 28
Richiamati in relazione alla disciplina IVA e alle fattispecie tipiche cui l'amministrazione si riferiva nell'accertamento; utilizzati dalla ricorrente per sostenere violazioni formali/sostanziali dell'IVA.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 54
Citato con riferimento alle regole processuali tributarie; la Corte valuta la legittimità della motivazione giurisdizionale alla luce delle norme procedurali.
Decreto Legge n. 429 del 1982, articolo 4, lettera d) (conv. L. n. 516/1982 e modifiche da D.Lgs. n. 74/2000, art.2)
Richiamato in tema di reati fiscali e relative conseguenze sul piano tributario e probatorio; usato dalla parte ricorrente per collegare profili di illecito penale/fiscale alla richiesta di disconoscimento delle operazioni.
Codice Civile, articolo 2697
Principio generale sull'onere della prova: la Corte lo richiama per precisare la ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente nelle ipotesi di operazioni inesistenti.
Codice Civile, articolo 2909
Norma citata nella motivazione processuale (come riferimento giuridico indicato dall'Agenzia); la Corte non dà rilievo autonomo alla citazione salvo il suo impatto sulla doglianza processuale.
Codice di Procedura Civile, articoli 112, 324, 360 (comma 1 nn. 3,4,5), 366, 132
Articoli richiamati per questioni processuali: inammissibilità, deducibilità, motivazione della sentenza, mezzi di impugnazione e limiti del giudizio di cassazione; la Corte utilizza tali norme per valutare presunte nullità, difetto di autosufficienza e la correttezza dell'uso dei motivi di cassazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta che le fatture si riferiscono a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, grava sull'Amministrazione l'onere di provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici, la conoscenza o la riconoscibilità da parte del destinatario della frode (cioè che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'illegalità).
- Se l'Amministrazione assolva questo onere probatorio, l'onere si sposta sul contribuente che dovrà dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile (prove di comportamenti e cautele ragionevoli) per non essere coinvolto nella frode.
- La mera esibizione di fatture e la prova di pagamenti non sono di per sé decisive a dimostrare l'effettiva operatività dell'operazione quando si sospetti una frode carosello: tali elementi possono essere utilizzati per occultare la frode e vanno valutati insieme ad altri indici oggettivi.
- La motivazione 'per relationem' (rinvio al p.v.c. o ad altro documento istruttorio) è ammissibile per gli atti impositivi se il rinvio è idoneo a rendere comprensibili le ragioni dell'accertamento; un giudice di merito non può invalidare automaticamente l'atto solo perché esso si limita a rinviare al p.v.c.
- La parte vittoriosa in primo grado non è obbligata a proporre impugnazione incidentale per conservare l'analisi in appello delle eccezioni non accolte: è sufficiente che risulti chiaramente dalle proprie difese in appello la volontà di sottoporre tali questioni al giudice d'appello.
- In sede di cassazione sono ammissibili censure che vertono sulla corretta applicazione della legge in ordine alla ripartizione dell'onere della prova e alla motivazione dell'atto; tali censure non sono meri richiami al merito ma questioni di diritto che legittimano la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
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