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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46207/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava in particolare la nullità degli atti processuali sin dalla citazione a giudizio per mancata traduzione degli stessi nella lingua a lui comprensibile (violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in attuazione della Direttiva 2010/64/UE), nonché violazioni relative alla carenza della motivazione sull'elemento soggettivo del delitto contestato (art. 648 c.p.) e violazioni di norme processuali connesse agli artt. 521, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., oltre a richiamare profili costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.) e convenzionali (art. 6 CEDU). In sintesi: mancata traduzione del decreto di citazione nonostante l'imputato non comprendesse l'italiano, e l'eccezione fosse stata tempestivamente sollevata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (mancata traduzione degli atti essenziali) e ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e la sentenza di primo grado, trasmettendo comunque gli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. Per effetto della fondatezza del primo motivo, gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha precisato che l'elezione di domicilio presso il difensore non elimina il diritto dell'imputato alloglotta alla traduzione degli atti a lui destinati, salvo il caso dell'imputato latitante o irreperibile: qui tale condizione non sussisteva, e quindi la mancata traduzione ha determinato la nullità del decreto di citazione e degli atti successivi.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Norma che recepisce il diritto all'interpretazione e alla traduzione previsto dalla Direttiva 2010/64/UE; la Corte interpreta che impone la traduzione degli atti essenziali a favore dell'imputato alloglotta salvo il caso di irreperibilità/latitanza che giustifichi la notifica al solo difensore

  • Direttiva 2010/64/UE

    Riconosce il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; fonte che ha ispirato l'art. 143 cod. proc. pen. e la relativa tutela, richiamata dalla Corte

  • d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32

    Atto di recepimento della Direttiva 2010/64/UE; la Corte ne riconosce efficacia nel sancire l'obbligo di traduzione degli atti processuali a favore dell'imputato non conoscente l'italiano

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità degli atti per violazione delle norme che regolano la forma e le garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che la mancata traduzione possa integrare una nullità rilevante ai sensi di questa disposizione

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità non sempre rilevanti d'ufficio; richiamata nel ricorso in relazione ai profili di nullità connessi alla mancata traduzione

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato a carico del ricorrente (reato contestato); nel ricorso era dedotta anche la carenza della motivazione in ordine all'elemento soggettivo di tale fattispecie, ma tale motivo è stato assorbito dalla fondatezza del primo

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamate per i profili di tutela difensiva e garanzia del giusto processo; la Corte considera la traduzione parte integrante delle garanzie difensive quando l'imputato non comprende la lingua

  • art. 6 CEDU

    Garanzia del giusto processo a livello convenzionale; la Corte collega il diritto alla traduzione/interpretazione alla corretta partecipazione dell'imputato al processo ai sensi di questa norma

Massime di principio

  • Se l'imputato non comprende la lingua del processo, gli atti essenziali a lui destinati (p.es. decreto di citazione) devono essere tradotti nella lingua a lui comprensibile salvo il caso che l'imputato sia latitante o irreperibile.
  • L'elezione di domicilio presso il difensore non comporta automaticamente rinuncia al diritto alla traduzione: essa regola solo le modalità di notificazione, non l'obbligo di fornire la traduzione all'imputato non conoscente l'italiano.
  • La presenza di un interprete al momento dell'identificazione non sostituisce l'obbligo di tradurre gli atti processuali essenziali che devono pervenire all'imputato in lingua comprensibile.
  • La mancata traduzione degli atti essenziali, se l'imputato non comprende l'italiano e non è irreperibile, può determinare la nullità degli atti rilevante ai fini dell'annullamento delle sentenze successive.
  • Il difensore domiciliatario ha l'obbligo di ricevere e conservare gli atti notificati, ma non ha l'onere giuridico di tradurli per conto dello Stato; la traduzione resta un obbligo dell'autorità giudiziaria quando previsto dalla normativa.
  • In presenza di contestazioni procedurali relative alla traduzione è fondamentale sollevarle tempestivamente: la Corte ha dato rilievo all'eccezione tempestivamente proposta dalla difesa e l'ha ritenuta decisiva.

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