Cassazione Penale, Sentenza n. 31896/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Firenze del 10/05/2022 con due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa traduzione degli atti processuali in lingua italiana ai sensi dell'art. 143 c.p.p.; 2) violazione di legge in relazione al diniego della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente era stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e condannato a una pena pecuniaria di 4.000 euro (ridotta per il rito abbreviato) oltre a spese processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da difensore non legittimato (non iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di Cassazione), ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Si è rilevato che il requisito di iscrizione nell'albo speciale è un requisito formale essenziale per la validità degli atti e non è sanabile con la conversione o qualificazione dell'impugnazione (art. 568, comma 5 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma contestata nel capo di imputazione e base della condanna in primo grado; menzionata come riferimento del reato per il quale il ricorrente era stato condannato.
art. 143 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per omessa traduzione degli atti; la Corte non ha esaminato nel merito tale profilo a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Norma che disciplina la conversione/qualificazione dell'impugnazione; la Corte ha precisato che la conversione non può sanare il difetto di legittimazione del difensore previsto dall'art. 613 c.p.p.
art. 613 c.p.p. (come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Stabilisce l'obbligo che gli atti di ricorso in Cassazione siano sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale: la Corte interpreta la norma come requisito formale essenziale la cui mancata osservanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Riforma l'art. 613 c.p.p.; la Corte la applica per affermare l'obbligo di firma da parte di difensori iscritti nell'albo speciale e l'inefficacia di eventuali sanatorie successive.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello)
Richiamata per affermare la portata generale dell'obbligo di iscrizione nell'albo speciale: la norma disciplina le modalità di esercizio del diritto di impugnazione e non solo i soggetti legittimati.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova)
Richiamata per confermare che il principio di conversione/qualificazione dell'impugnazione non può eludere il requisito di forma sostanziale previsto dall'art. 613 c.p.p.; l'assenza del requisito comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Per proporre ricorso in Cassazione è indispensabile che l'atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti: la mancata iscrizione rende il ricorso inammissibile.
- La conversione o qualificazione dell'impugnazione (art. 568 c.p.p.) non sana il difetto di legittimazione del difensore richiesto dall'art. 613 c.p.p.; i requisiti formali essenziali non sono eludibili.
- Errori o omissioni rilevanti nella rappresentanza tecnica al momento della proposizione del ricorso non possono essere 'sanati' successivamente; occorre verificare la legittimazione del difensore prima della presentazione dell'atto.
- Se si è assistiti da un difensore non iscritto nell'albo speciale, è necessario provvedere prima alla sostituzione o alla nomina di un difensore cassazionista prima del deposito dell'impugnazione.
- Questioni di merito come la mancata traduzione degli atti o la valutazione della tenuità del fatto possono essere rilevanti, ma restano inesaminate se il ricorso viene dichiarato inammissibile per vizi formali; quindi la verifica preventiva dei requisiti formali è cruciale.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta possibili condanne alle spese processuali e, in casi come quello esaminato, il versamento di somme alla Cassa delle Ammende; pertanto il rischio economico di un ricorso irregolare è significativo.
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