Sentenza n. 420/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 64/2025, depositata e resa pubblica il 07.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 605/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 02.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 64/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 17 luglio 2025. La pronuncia del giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito delle somme, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la condanna al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese. Il ricorso è stato notificato l'8 gennaio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso senza adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico interno all'Amministrazione debitrice. È stata respinta la richiesta di astreinte. Il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario costituisse già una misura idonea e che sussistessero ulteriori ragioni ostative ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., valorizzando la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, meramente incentivante e di importo contenuto del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario; la riduzione dell'importo è stata giustificata dal carattere seriale e standardizzato dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali passate in giudicato o comunque esecutive.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione della pronuncia, nominare un commissario ad acta e adottare, su richiesta, misure coercitive, inclusa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti dell'Amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate in concreto dal giudice.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico annuale tramite Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Prevede l'avvalimento da parte del Ministero di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato è stata notificata all'Amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali, il giudice può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia entro un nuovo termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina di un commissario ad acta costituisce una misura concretamente idonea a garantire l'esecuzione e può giustificare il rigetto della richiesta di astreinte, anche quando la penalità di mora sia astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione.
- Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., l'astreinte nei confronti dell'Amministrazione può essere negata non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche per altre ragioni ostative valutate in concreto, quali la complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale serialità del contenzioso e la natura non essenziale del beneficio da attribuire.
- In sede di ottemperanza di una pronuncia di condanna al pagamento o all'attribuzione di un beneficio, l'Amministrazione deve approntare gli strumenti contabili necessari all'adempimento; in caso di incapienza dei fondi, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
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