Cassazione Penale, Ordinanza n. 24372/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Latina del 6 marzo 2025, emessa in sede esecutiva, con la quale era stata respinta la richiesta di riconoscimento, anche parziale, del vincolo della continuazione tra i reati indicati nell'istanza. La Corte rileva che il provvedimento impugnato ha escluso la continuazione perché, sin dal primo reato, non risultava provato un programma criminoso comune almeno nelle linee generali, come richiesto dall'art. 81, secondo comma, c.p.; decisivi sono stati la notevole distanza temporale tra i fatti, le diverse modalità esecutive e i diversi oggetti e luoghi di commissione. I motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio e delle sentenze già poste in esecuzione, in contrasto con la valutazione non manifestamente illogica compiuta dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla continuazione e comunque generiche le censure, perché volte a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
La continuazione richiede che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle linee generali, sin dal primo reato; l'assenza di tale programma, unita a distanza temporale, modalità esecutive, oggetti e luoghi diversi, esclude il vincolo.
Massime di principio
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione postula la prova di un medesimo disegno criminoso già presente, almeno in termini generali, al momento della consumazione del primo reato.
- La mera vicinanza soggettiva tra più reati o la loro ascrivibilità alla stessa persona non basta: occorre un collegamento programmatico unificante, desumibile da elementi oggettivi e non da una mera prospettazione difensiva.
- La notevole distanza temporale tra i fatti, la diversità delle modalità esecutive e la diversità di oggetti e luoghi di commissione costituiscono indici contrari al riconoscimento della continuazione e possono rivelare autonome risoluzioni criminose.
- In sede di legittimità, censure che mirano solo a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili quando la motivazione del giudice di merito sia non manifestamente illogica.
- Nel ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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