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Sentenza

Sentenza n. 6296/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202405173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di riesame in autotutela e contro l’ordine di demolizione relativo a un manufatto abusivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato il diniego comunale di apertura del procedimento di riesame in autotutela relativo al manufatto e l’ordine di demolizione notificatole. Il titolo in sanatoria precedentemente rilasciato al dante causa era stato revocato dopo la condanna penale per abuso edilizio; i successivi tentativi di riesame erano stati respinti con provvedimenti divenuti definitivi. L’appellante ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, della disciplina sul condono edilizio, del d.P.R. 380/2001, degli artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000 e dell’art. 530 c.p.p., sostenendo che il TAR avesse reso una motivazione apparente, non avesse considerato l’assoluzione dal reato di false dichiarazioni e avesse erroneamente valorizzato i precedenti giudicati amministrativi; dall’altro, la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 97 Cost., per lacune istruttorie e motivazionali, mancato rispetto del giudicato penale e omessa verifica dell’attualità e persistenza dell’interesse alla demolizione. Il Consiglio di Stato ha rilevato inoltre che l’appello non si confrontava con una distinta ratio decidendi della sentenza di primo grado: il carattere meramente confermativo del diniego impugnato.

La decisione

L’appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non censurata la ratio decidendi secondo cui il diniego di riesame era meramente confermativo di precedenti provvedimenti ormai inoppugnabili, adottati sulla base della medesima situazione di fatto e di diritto; pertanto, il ricorso originario era inammissibile perché non poteva riaprire i termini per contestare gli atti precedenti. Nel merito dei motivi connessi, il Collegio ha affermato che il giudicato penale di assoluzione dal reato di falso può convivere con il diverso giudicato amministrativo sulla legittimità della revoca del titolo in sanatoria e sulla mancata ultimazione dell’immobile entro il termine rilevante per il condono. Ciò discende dal principio di autonomia e separazione delle giurisdizioni e dalla diversità delle regole probatorie, inclusa la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio propria del processo penale. L’art. 654 c.p.p. rende il giudicato penale vincolante, sotto il profilo soggettivo, nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile costituito o intervenuto nel processo civile; esso può quindi spiegare autorità nel giudizio amministrativo sull’accertamento dei fatti solo quando l’amministrazione si sia costituita parte civile e abbia potuto esercitare le proprie difese. Poiché il giudicato amministrativo non era stato travolto da quello penale, il diniego comunale costituiva applicazione del precedente giudicato amministrativo. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Richiamati dall’appellante in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa e all’obbligo di motivazione; le censure sono state respinte.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dall’appellante con riferimento all’ordine di demolizione e alla necessità di verificare l’attualità dell’interesse alla demolizione; la censura non è stata accolta.

  • art. 654 c.p.p.

    Il giudicato penale è soggettivamente vincolante nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile costituito o intervenuto nel processo civile; nel giudizio amministrativo può vincolare sull’accertamento dei fatti quando l’amministrazione si sia costituita parte civile e abbia potuto difendersi.

  • art. 73 c.p.a.

    La sentenza penale di assoluzione era stata prodotta nelle memorie depositate nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, senza tuttavia prevalere sul precedente giudicato amministrativo.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dall’appellante in relazione alle carenze istruttorie e motivazionali dell’azione amministrativa; la censura è stata respinta.

  • d.l. n. 269/2003

    Richiamato dall’appellante nell’ambito della disciplina del condono edilizio; la decisione ha confermato la rilevanza del precedente giudicato amministrativo sulla mancata ultimazione dell’opera.

  • l.r. Marche n. 23/2004

    Richiamata in relazione ai termini di ultimazione delle opere condonabili; il precedente giudicato amministrativo aveva escluso il rispetto del termine.

  • d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale testo normativo di riferimento per la disciplina edilizia e l’ordine di demolizione.

Massime di principio

  • Il diniego di riesame in autotutela che si limiti a confermare precedenti provvedimenti ormai inoppugnabili, senza una nuova istruttoria e senza una nuova valutazione della situazione di fatto e di diritto, ha natura meramente confermativa e non riapre il termine per impugnare gli atti originari.
  • L’appello deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura di una ratio sufficiente a sorreggere la decisione rende irrilevanti le contestazioni rivolte alle altre argomentazioni.
  • Il giudicato penale di assoluzione e il giudicato amministrativo relativo alla medesima circostanza possono coesistere, in applicazione del principio di autonomia e separazione delle giurisdizioni, quando siano il risultato di diversi giudizi e di differenti regole di valutazione della prova.
  • Ai sensi dell’art. 654 c.p.p., il giudicato penale sull’accertamento dei fatti può spiegare autorità nel giudizio amministrativo nei limiti soggettivi previsti dalla norma e, in particolare, quando l’amministrazione abbia partecipato al processo penale come parte civile, potendo esercitare le proprie difese; altrimenti non può incidere sulle potestà istituzionali dell’amministrazione rimasta estranea al processo penale.
  • Un precedente giudicato amministrativo sulla legittimità della revoca di un titolo edilizio in sanatoria non è travolto dal successivo giudicato penale di assoluzione relativo a false dichiarazioni, se i due giudicati riguardano accertamenti e regole probatorie non coincidenti.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizione

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