Cassazione Penale, Sentenza n. 40358/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della conferma del sequestro preventivo di 115.000 euro in contanti disposto nell'ambito di un procedimento per il delitto di usura (art. 644 c.p.). Il ricorrente deduce un'unica censura articolata basata sulla presunta carenza assoluta di motivazione: il Tribunale non avrebbe indicato ragioni idonee a dimostrare il pericolo che la libera disponibilità delle somme potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare altri reati analoghi. Si sostiene inoltre che l'attività usuraria, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe stata realizzata tramite bonifici bancari e non in contanti, e che il denaro sequestrato non sarebbe soggetto alla confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e comunque insuperabilmente generici. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenga un ampio e coerente apparato motivazionale: le indagini della Guardia di Finanza avrebbero documentato modalità miste di esecuzione delle transazioni usurarie (sia bonifici sia contanti), la presenza tra le banconote sequestrate di appunti riconducibili a posizioni debitorie specifiche, e l'assenza, in questa fase, di elementi che ricondurrano la liquidità a lecite attività imprenditoriali del ricorrente. Sussisteva quindi, secondo il Tribunale, un nesso di pertinenzialità e il concreto rischio che la liquidità fosse reinserita nel circuito del mercato illegale del credito o utilizzata per alimentare conti correnti bancari. Per questi motivi la motivazione del sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. è stata ritenuta adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 13 settembre.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di usura, contestato nell'ambito del procedimento. La Corte ricorda che le indagini hanno ricostruito operazioni usurarie anche tramite contanti, giustificando l'intervento cautelare.
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca obbligatoria; il ricorrente ha richiamato l'assenza di obbligatorietà della confisca sul denaro, ma la Corte ha osservato che l'assenza di confisca obbligatoria non esclude la possibilità del sequestro preventivo impeditivo.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Fondamento normativo del sequestro preventivo impeditivo; la Corte ha ritenuto adempiuto il requisito motivazionale mostrando il nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività illecita e il concreto rischio di reinserimento nel mercato illegale del credito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; la Corte la applica valutando i profili di colpa dell'impugnazione.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (e ss. disposizioni di coordinamento)
convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; richiamato insieme alle modifiche legislative successive
Richiamato per giustificare la procedura con trattazione scritta; la Corte ha svolto la trattazione scritta ai sensi delle norme emergenziali e delle successive modifiche legislative richiamate.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321 c.p.p. può essere disposto anche quando la somma sequestrata non è soggetta a confisca obbligatoria, purché emerga un nesso di pertinenzialità con l'attività delittuosa e il rischio concreto di reimmissione nel circuito illecito.
- La motivazione del provvedimento di sequestro può basarsi su un quadro probatorio complessivo tratto dalle indagini (annotazioni, modalità di transazione, riscontri), e non richiede che ogni singolo elemento sia provato in via definitiva in sede cautelare.
- L'asserita prevalenza di transazioni bancarie rispetto all'uso di contanti non esclude a priori la rilevanza probatoria del denaro contante sequestrato se indizi lo collegano all'attività illecita.
- In cassazione i motivi generici, immotivati o non consentiti sono dichiarati inammissibili; l'impugnazione deve colpire aspetti determinanti e specifici della decisione impugnata.
- La previsione di sanzioni pecuniarie e condanna alle spese può essere applicata quando l'impugnazione risulti temeraria o manifestamente infondata nei suoi profili di colpa.
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