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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10364/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di diversi estratti di ruolo relativi a molteplici pendenze tributarie. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’appello del contribuente, dichiarando prescritti alcuni crediti portati da specifiche cartelle di pagamento e, per altre, le sole sanzioni e interessi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che una delle cartelle avrebbe avuto prescrizione interrotta perché inclusa nell’istanza di rateizzazione presentata dal contribuente. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi: contestazione della prova documentale prodotta in copia dall’amministrazione; contestazione della regolarità delle notifiche delle cartelle; nullità della sentenza per carenza di motivazione; nullità della sentenza o del procedimento per mancata adeguata valutazione di fatti e documenti; violazione del diritto di difesa, dell’art. 62 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c. per erronea valutazione dell’eccezione di prescrizione.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso principale e di quello incidentale perché ha rilevato l’originaria inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente contro gli estratti di ruolo. Ha affermato che la sopravvenuta disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 ha inciso sull’interesse ad agire e si applica anche ai giudizi pendenti; nel caso concreto, il contribuente non aveva dimostrato, sin dall’origine o comunque tempestivamente, uno specifico interesse a impugnare gli estratti di ruolo. Di conseguenza, la sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., la Corte ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente. Le spese sono state integralmente compensate e non è stata disposta alcuna statuizione sull’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    È il parametro invocato dall’Agenzia per censurare l’omesso esame della dedotta interruzione della prescrizione; la Corte però non affronta il motivo perché assorbito dall’inammissibilità originaria del ricorso introduttivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato dal contribuente per i motivi di violazione di legge relativi a prova documentale, notificazione delle cartelle e prescrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato dal contribuente per denunciare la nullità della sentenza per carenza di motivazione e per omessa valutazione di fatti e documenti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla prova documentale; la Corte non entra nel merito per l’assorbimento.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dal contribuente in tema di efficacia probatoria della documentazione prodotta dall’amministrazione.

  • art. 2714 c.c.

    Richiamato dal contribuente in tema di prova documentale.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dal contribuente in tema di copie fotografiche o conformità delle copie ai documenti originali.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato dal contribuente nel motivo sulla prova documentale.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato dal contribuente nel motivo sulla prova documentale.

  • artt. 214 e segg. c.p.c.

    Richiamati dal contribuente quanto alla contestazione della documentazione prodotta in fotocopia.

  • artt. 137, 138, 139, 140, 143 e 149 c.p.c.

    Richiamati dal contribuente in relazione alla regolarità delle notificazioni.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in tema di notificazione degli atti tributari.

  • artt. 7 e 8 L. n. 890 del 1982

    Richiamati dal contribuente sulle notificazioni a mezzo posta.

  • d.P.R. n. 68 del 2005

    Richiamato dal contribuente in relazione alle notificazioni telematiche.

  • art. 30, comma 4, d.l. n. 78 del 2010

    Richiamato dal contribuente sul regime delle notificazioni e/o comunicazioni nel procedimento esattoriale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal contribuente a tutela del diritto di difesa, in combinato con le norme processuali e tributarie invocate.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal contribuente nel motivo sulla presunta violazione del diritto di difesa nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal contribuente per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte ne afferma l’effetto di escludere l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, salvo specifici casi di tutela contro l’invalida notificazione della cartella, e di incidere sull’interesse ad agire anche nei processi pendenti.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    Norma introduttiva dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, richiamata come fonte della nuova disciplina sull’estratto di ruolo.

  • legge n. 215 del 2021

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021.

  • art. 372 c.p.c.

    È indicato come mezzo per depositare documentazione anche in cassazione al fine di dimostrare lo specifico interesse ad agire.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte lo applica per cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile l’originario ricorso del contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la statuizione sull’ulteriore contributo unificato in ragione dell’inammissibilità originaria del ricorso e dell’assorbimento dei motivi.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; l’azione è ammissibile solo se il contribuente allega e dimostra uno specifico interesse ad agire, secondo la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.
  • La nuova disciplina sull’impugnazione dell’estratto di ruolo incide sui giudizi pendenti e può condurre alla declaratoria di inammissibilità anche in sede di legittimità se l’interesse ad agire non risulta tempestivamente dimostrato.
  • L’interesse ad agire ha natura dinamica e può essere valutato fino alla decisione; tuttavia, se manca ab origine la prova dello specifico interesse, il ricorso è inammissibile.
  • Le questioni di inammissibilità legate a vizi processuali fondanti e di ordine pubblico processuale sono rilevabili d’ufficio anche nei gradi successivi e non sono coperte da giudicato implicito, salvo una specifica statuizione non impugnata.
  • Quando il ricorso originario è inammissibile per difetto di interesse ad agire, restano assorbite le censure di merito rivolte contro la sentenza di appello e il giudice di legittimità può cassare senza rinvio dichiarando l’inammissibilità dell’atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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