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Sentenza

Sentenza n. 144/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto del ricorso gerarchico contro la scheda valutativa caratteristica ricompilata, con attribuzione della qualifica di "superiore alla media" anziché "eccellente"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato respinto il secondo ricorso gerarchico proposto contro una scheda valutativa ricompilata a seguito dell'accoglimento di un precedente ricorso gerarchico. Con il primo ricorso era stata censurata la riduzione della qualifica da "eccellente" a "superiore alla media" per carenza di motivazione e per un'incongruenza tra il giudizio sintetico e quello complessivo relativo alla riservatezza. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 1370 del d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, dell'art. 688 del d.P.R. n. 90/2010 e dei principi di cui all'art. 97 Cost., nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e l'eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, sviamento, difetto dei presupposti e manifesta ingiustizia. Ha lamentato, anzitutto, irregolarità formali della scheda, non riconoscibile come atto conseguente alla riforma gerarchica e priva del numero d'ordine progressivo. Nel merito ha contestato l'obiettività e la sufficienza della motivazione del revisore, ritenuta generica, allusiva e non riferita a fatti concreti, nonché la mancata astensione del revisore per un asserito conflitto di interessi. Ha sostenuto che la riduzione della qualifica fosse estranea al rendimento professionale e ritorsiva rispetto alle attività svolte quale rappresentante dei lavoratori, alle segnalazioni effettuate e alla querela presentata nei confronti del revisore. Ha inoltre invocato la coerenza diacronica delle valutazioni, evidenziando che nei precedenti anni di servizio aveva sempre ottenuto la qualifica di "eccellente" e non aveva ricevuto contestazioni disciplinari o rilievi di servizio.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto, ritenendo assorbita la domanda cautelare nella decisione di merito. Le irregolarità formali dedotte sono state ritenute irrilevanti perché la scheda era stata prontamente regolarizzata mediante l'apposizione della parafatura del compilatore e dell'emblema della Repubblica, con informazione dell'interessato. Quanto alla valutazione sostanziale, il giudice ha ricordato che i giudizi sul personale militare sono espressione di elevatissima discrezionalità e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta incongruenza, contraddittorietà, illogicità, abnormità, discriminazione o travisamento dei fatti, dimostrati dal ricorrente. La scheda non deve necessariamente essere sostenuta da contestazioni disciplinari o specifici addebiti, essendo sufficiente che rappresenti, in termini sintetici e logicamente coerenti, il rendimento nel periodo considerato. Le valutazioni relative a periodi diversi sono autonome e non sussiste un affidamento al mantenimento della qualifica precedente; pertanto, il peggioramento rispetto alle schede pregresse non costituisce di per sé eccesso di potere. Nel caso concreto, la scheda ricompilata aveva dato esecuzione al precedente provvedimento gerarchico, indicando specificamente le ragioni del dissenso del revisore rispetto al giudizio del compilatore: carenze nella capacità di lavoro in gruppo, difficoltà di collaborazione con i superiori e mancanze disciplinari, seppure consistite in un semplice ammonimento. Il giudice non ha ravvisato manifesta illogicità, perplessità o disarmonia tra tali rilievi e i giudizi analitici delle singole voci. La motivazione del giudizio finale è stata ritenuta coerente con i giudizi parziali contenuti nella scheda e, inoltre, la riduzione era di un solo livello, senza quella notevole caduta di punteggio che avrebbe richiesto una motivazione particolarmente approfondita. È stata respinta anche la censura di sviamento, poiché il ricorrente non ha provato di avere comunicato tempestivamente la querela al revisore e l'Amministrazione aveva dedotto che questi ne fosse venuto a conoscenza soltanto dopo la compilazione della scheda. Quanto all'astensione, il Tribunale ha ritenuto tassativa l'elencazione delle cause di esclusione della competenza prevista dall'art. 690, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010; l'astensione prevista dall'art. 689, comma 2, è invece facoltativa e rimessa alla valutazione dell'autorità interessata. Né una situazione di conflittualità o la presentazione di una denuncia penale determinano automaticamente l'obbligo di astensione. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1370 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina dei documenti caratteristici e della valutazione del personale militare; il giudice ha respinto le censure senza ravvisarne la violazione.

  • artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocati in relazione ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente motivata la scheda ricompilata.

  • art. 688 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione caratteristica; non è stata ravvisata una violazione della disciplina applicabile.

  • art. 689, comma 2, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Prevede un'ipotesi di astensione facoltativa: la valutazione circa la possibilità di formulare un giudizio obiettivo è rimessa alla stessa autorità valutatrice.

  • art. 690, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    L'elencazione delle cause di esclusione della competenza è tassativa e non può essere applicata analogicamente ad altre situazioni di conflittualità o inimicizia.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; il giudice non ha ravvisato uno sviamento o un esercizio ritorsivo del potere valutativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • I giudizi contenuti nelle schede valutative del personale militare sono espressione di elevatissima discrezionalità tecnica e amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di vizi macroscopici, quali manifesta incongruenza, contraddittorietà, illogicità, abnormità, discriminazione o travisamento dei presupposti di fatto, che devono essere dimostrati dal ricorrente.
  • La valutazione caratteristica del militare non deve necessariamente essere fondata su contestazioni disciplinari o su specifici addebiti relativi alla violazione dei doveri d'ufficio; è sufficiente che la scheda rappresenti, in forma sintetica ma logicamente coerente, il rendimento e le capacità dimostrate nel periodo oggetto di esame.
  • Le valutazioni caratteristiche riferite a periodi diversi sono autonome e indipendenti; le qualifiche precedentemente conseguite non costituiscono garanzia né vincolo per le valutazioni successive. Il peggioramento rispetto alle schede pregresse non integra, di per sé, contraddittorietà o eccesso di potere.
  • Nelle schede valutative compilate su moduli predisposti dall'Amministrazione, la motivazione del giudizio finale è normalmente desumibile dal rapporto di coerenza e consequenzialità tra il giudizio complessivo, l'eventuale qualifica finale e le valutazioni analitiche delle singole qualità considerate.
  • Una motivazione particolarmente specifica è necessaria soltanto in presenza di una notevole caduta di punteggio o di un sensibile scostamento dalle valutazioni precedenti; non è invece richiesta per un fisiologico calo di rendimento o per una riduzione di un solo livello della qualifica finale, purché la valutazione resti coerente con gli elementi della scheda.
  • Le cause di esclusione della competenza previste dall'art. 690, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010 sono tassative, mentre l'astensione prevista dall'art. 689, comma 2, è facoltativa. La mera conflittualità tra valutatore e valutato, anche derivante dalla presentazione di una denuncia penale, non determina automaticamente l'obbligo di astensione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimo affidamento

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