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Sentenza

Sentenza del 10/04/2017 n. 975 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla contribuente, per l'anno 2007, un maggior reddito da lavoro autonomo pari inizialmente a 63.331 euro, determinato sulla base di versamenti e prelevamenti bancari non giustificati. La contribuente sosteneva che, avendo chiuso la partita IVA il 31 dicembre 2006, non potesse essere sottoposta a tale metodologia di accertamento. L'Ufficio ha impugnato la decisione limitatamente ai versamenti non giustificati, riducendo la pretesa a 38.767 euro, anche in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 sui prelevamenti bancari.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate nei limiti proposti, riformando parzialmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo utilizzare le indagini bancarie anche nei confronti di una persona formalmente priva di partita IVA, sia per dimostrare l'esistenza di un'attività professionale occultata sia per quantificarne i redditi. Poiché la contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione alternativa per i versamenti bancari, questi sono stati considerati fiscalmente rilevanti. È stata quindi confermata la pretesa impositiva limitatamente ai versamenti non giustificati, mentre la parte relativa ai prelevamenti era già stata esclusa e non era oggetto di appello. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, pari a 1.000 euro per ciascun grado.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973

    La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del dpr n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti.

    I versamenti bancari non giustificati possono fondare una presunzione relativa di maggior reddito nei confronti della generalità dei contribuenti. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando in modo specifico che le somme sono già state tassate, sono irrilevanti fiscalmente o hanno una diversa provenienza.

  • Art. 33 del D.P.R. n. 600/1973

    Consente l'acquisizione e l'utilizzo dei dati bancari nell'ambito delle indagini fiscali, anche per verificare redditi non dichiarati.

  • Artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972

    Le indagini finanziarie possono essere utilizzate anche ai fini IVA e non sono subordinate alla prova preliminare che il contribuente eserciti formalmente un'attività d'impresa o professionale.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014

    Ha escluso l'applicabilità generalizzata della presunzione sui prelevamenti bancari nei confronti dei lavoratori autonomi e delle persone fisiche non esercenti attività d'impresa. La presunzione sui versamenti, invece, resta applicabile alla generalità dei contribuenti.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, n. 9573 del 23 aprile 2007

    I dati acquisiti presso le aziende di credito possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta, sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività.

    L'Amministrazione può utilizzare i movimenti bancari non solo per calcolare il reddito occulto, ma anche per provare che l'attività economica non dichiarata esisteva, senza necessità di una preventiva qualificazione formale del contribuente come imprenditore o professionista.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, n. 1519 del 20 gennaio 2017

    Le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti.

    Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, i versamenti non giustificati conservano efficacia presuntiva generale, mentre i prelevamenti non giustificati rilevano presuntivamente soltanto per i titolari di reddito d'impresa.

Massime di principio

  • La chiusura formale della partita IVA non impedisce all'Amministrazione finanziaria di accertare un'attività professionale o imprenditoriale svolta di fatto, se i dati bancari e gli altri elementi disponibili dimostrano la prosecuzione dell'attività.
  • I versamenti bancari non giustificati possono essere considerati ricavi o compensi non dichiarati anche nei confronti di persone fisiche prive di partita IVA.
  • La prova contraria del contribuente deve essere concreta, analitica e riferita alle singole movimentazioni o a categorie di operazioni chiaramente identificabili; una contestazione generica normalmente non è sufficiente.
  • Le indagini bancarie possono servire sia a dimostrare l'esistenza di un'attività economica occulta sia a quantificare il relativo reddito.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, i prelevamenti non giustificati non possono essere automaticamente trattati come compensi non dichiarati dei lavoratori autonomi, mentre i versamenti mantengono una presunzione fiscale generale.
  • Nel giudizio tributario l'Amministrazione può ridurre la pretesa in appello e limitare la controversia alle sole componenti dell'accertamento ancora contestate; le parti non impugnate restano fuori dal giudizio di secondo grado.

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