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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35053/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 06/02/2024 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 27/12/2023. Al Pace sono contestati: partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) con epicentro a Statte e plurimi reati di traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90, capi indicati), nonché episodi di violenza e intimidazione. Il ricorrente deduceva: a) insufficienza dei gravi indizi per la partecipazione all'associazione mafiosa (sostiene che emergono contatti soprattutto con Simeone Francesco e solo rapporti sporadici con altri, quindi mancherebbe l'affectio societatis, l'accordo e la struttura organizzativa); b) illogicità della motivazione circa le esigenze cautelari, posto che il Pace avrebbe rapporti principalmente con un unico coimputato e un precedente remoto (1995), per cui la custodia in carcere sarebbe non necessaria e poteva essere sostituita da misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure siano, in massima parte, valutazioni di merito o aspecifiche: il giudice di legittimità non puo' riesaminare il merito probatorio o sostituirsi al giudice di merito salvo censure di diritto specifiche o manifestamente illogiche. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale la reiterata partecipazione allo spaccio, in concorso con altri, può costituire grave indizio di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e ha osservato che le intercettazioni indicano rapporti anche con Sudoso Davide e altri sodali, che il Pace era informato delle dinamiche del sodalizio e che vi è un episodio significativo (incendio dell'auto di un esponente del clan avverso) ritenuto indicativo di attività mafiosa. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi per superarla. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ritiene che la pluralità di episodi di spaccio reiterato e i contatti con i capi e altri sodali possano costituire grave indizio della partecipazione all'associazione mafiosa, anche in assenza di un documento formale di adesione, quando le condotte mostrino un ruolo funzionale all'organizzazione.

  • art. 73 DPR 309/90

    I reati di traffico di stupefacenti, se ripetuti e commessi in concorso con altri, possono concorrere a formare il quadro indiziario della sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    La doglianza indirizzata alla Corte di cassazione deve attinere a vizi di motivazione manifesti o a violazioni di norme; non è sufficiente proporre una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte la presunzione circa la sussistenza delle esigenze cautelari nei casi di gravi indizi di delitti che minacciano la sicurezza pubblica o quando siano coinvolte organizzazioni criminali: l'onere di confutare tale presunzione grava sul difensore e la mera diversa valutazione dei fatti non è idonea.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Il vizio di aspecificità dell'impugnazione determina l'inammissibilità: l'impugnazione deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni del giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La condanna alle spese e l'aggravio economico (ammenda) possono essere disposti quando il ricorso è ritenuto inammissibile per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie processuali quando sono emersi profili di colpa nell'impugnazione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non rivede le valutazioni di merito: i ricorsi che si riducono a una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili se non prospettano specifiche violazioni di diritto o manifesti vizi logici della motivazione.
  • La reiterata partecipazione a reati-fine (es. spaccio) in concorso con altri soggetti può costituire grave indizio della partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o di tipo mafioso, specialmente se emergono contatti con i vertici e conoscenza delle dinamiche del sodalizio.
  • Per contestare la sussistenza dei gravi indizi o le esigenze cautelari è necessario svolgere censure specifiche che mostrino violazioni normative o contraddizioni manifeste nella motivazione del giudice di merito; non basta affermare genericamente che i rapporti erano limitati o temporanei.
  • La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, agevola il mantenimento della misura cautelare quando ricorrono gravi indizi in materia di criminalità organizzata: il difensore deve fornire elementi concreti per superarla (es. prova di recesso, cessazione dell'attività del sodalizio, o inattendibilità delle fonti indiziarie).
  • Impugnazioni imprecise o che omettono il confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito possono essere condannate anche alle spese e a sanzioni (cassa delle ammende).

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