Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18299/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, già dipendente cessato dal servizio nel 2002, aveva presentato nel 2010 un'istanza di rimborso per asserite maggiori ritenute IRPEF applicate sulle somme percepite per l'incentivo all'esodo. L'Ufficio aveva negato il rimborso per tardività, ritenendo decorso il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Il contribuente aveva sostenuto che il termine non dovesse decorrere dal versamento/ritenuta del 2002, ma dall'entrata in vigore del d.l. n. 223/2006, che aveva abrogato la norma discriminatoria del TUIR alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005; inoltre invocava la condotta dell'Amministrazione e la successiva circolare/risoluzione come idonee a impedire il decorso della decadenza. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 38, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e del d.l. n. 223/2006, per avere la CTR ritenuto tardiva la domanda di rimborso; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese senza compensazione nonostante il mutamento giurisprudenziale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e tassatività della censura, infondato il secondo perché il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento o della ritenuta anche quando l'imposta sia stata poi dichiarata incompatibile con il diritto UE, non essendo ammissibile la riapertura dei rapporti esauriti in assenza di un intervento legislativo; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione. Ha confermato quindi la legittimità del diniego di rimborso per tardività e ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    "data del versamento" / "in cui la ritenuta è stata operata"

    Per il rimborso delle imposte sui redditi il termine decadenziale decorre dal versamento o dalla ritenuta, anche se la pretesa fiscale sia stata successivamente riconosciuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato come norma residuale e di chiusura del sistema dei rimborsi tributari, applicabile in mancanza di disposizioni specifiche.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia deve essere specifica e intelligibile; un motivo generico è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per la denuncia di violazione di legge nei motivi esaminati.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la mancata compensazione non è di per sé sindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.l. n. 223/2006

    Richiamato dal ricorrente come intervento normativo conseguente alla pronuncia della Corte di giustizia, ma ritenuto non idoneo a spostare il dies a quo del termine decadenziale.

  • art. 19, comma 4-bis, TUIR

    È la norma agevolativa ritenuta discriminatoria e poi abrogata, ma la sua successiva illegittimità non incide sui rapporti esauriti per decadenza.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre, in via generale, dalla data del versamento o della ritenuta, e non dalla successiva pronuncia che renda incompatibile la norma impositiva con il diritto dell'Unione europea.
  • L'efficacia retroattiva di una sentenza della Corte di giustizia non consente di riaprire rapporti tributari già esauriti per intervenuta decadenza o prescrizione, poiché tali istituti presidiano la certezza del diritto.
  • In materia di rimborso di tributi indebitamente versati opera un regime speciale, fondato su istanza di parte entro termini decadenziali tipizzati, che prevale sulla disciplina generale dell'indebito di diritto comune.
  • Nel ricorso per cassazione la censura di omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere specifica e chiaramente intellegibile; formulazioni generiche sono inammissibili.
  • La decisione sulle spese processuali, inclusa l'eventuale compensazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è normalmente sindacabile in cassazione solo per il fatto che vi sia stato un mutamento giurisprudenziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.