Ordinanza n. 1304/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) della valutazione, pari a 20/30 punti, della prova scritta della ricorrente relativa alla Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (codice concorso ADE/TRIB/2700), nonché dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova; b) dei quesiti n. 46 e 70 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a); c) della graduatoria finale di merito del concorso de quo, pubblicata in data 27 novembre 2025, relativamente alle posizioni bandite presso la Direzione Regionale Sicilia, nella parte in cui non include la ricorrente; Per quanto di ragione: d) dell’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, pubblicato in data 10 novembre 2025, sul sito web dell’Agenzia delle Entrate e dell’elenco denominato Esiti anonimi prova scritta pubblicato il 4 novembre 2025; e) dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a); f) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente; per l’accertamento: g) del diritto della ricorrente all’attribuzione di 1 punto, aggiuntivo ai 20 già conseguiti, per l’annullamento dei quesiti impugnati; h) del diritto della ricorrente ad essere riammessa nella procedura concorsuale sub a);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione di 20/30 alla prova scritta, esclusione dal concorso, quesiti nn. 46 e 70, elenchi degli esiti e graduatoria finale nella parte in cui non include la candidata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla prova scritta della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate, contestando in particolare i quesiti nn. 46 e 70 del questionario somministrato. Ha chiesto l'annullamento della valutazione conseguita, dell'esclusione dalla procedura e della graduatoria finale, nonché l'accertamento del diritto all'attribuzione di un punto aggiuntivo e alla riammissione al concorso. Ha inoltre domandato, in via cautelare, la sospensione degli effetti degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Il Collegio ha ritenuto che le censure non presentassero un fumus boni iuris sufficiente, esprimendo dubbi sulla dedotta erroneità dei quesiti impugnati e giudicando non persuasive le doglianze proposte. La pronuncia non definisce il merito della controversia e lascia impregiudicati i necessari approfondimenti nella successiva fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistente, allo stato della sommaria delibazione, un fumus di fondatezza sufficiente.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'annullamento o la sospensione di atti concorsuali può essere negato quando, alla sommaria delibazione, le censure relative all'erroneità dei quesiti non risultino persuasive e non emerga un fumus boni iuris sufficiente.
- La valutazione cautelare sull'attendibilità delle doglianze relative ai quesiti concorsuali non pregiudica gli approfondimenti propri della fase di merito.
Come è indicizzato
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