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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20373/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo su due motoseghe, due roncole e una tanica di miscela, sostenendo violazione di legge in relazione all'art. 324 c.p.p. e agli artt. 1803 e ss. c.c. per la mancata valutazione della sua legittimazione e interesse al riesame. Trebisondi affermava di essere detentore qualificato (comodatario) dei beni oggetto di sequestro e quindi di avere un interesse concreto e attuale al dissequestro per adempiere agli obblighi di custodia e restituzione e per evitare responsabilità risarcitorie; inoltre rilevava che il contratto di comodato poteva essere anche orale e quindi l'assenza di forma scritta non poteva precludere l'istanza di riesame.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione del Tribunale del Riesame fosse sorretta anche da un motivo decisivo alternativo, ossia la sussistenza del periculum in mora: gli strumenti sequestrati erano idonei a favorire la commissione di ulteriori reati analoghi e pertanto il rischio che, se restituiti, sarebbero stati nuovamente utilizzati giustificava il mantenimento del sequestro. Le argomentazioni del Tribunale sono state ritenute coerenti e non manifestamente illogiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale norma violata in relazione alla legittimazione a proporre il riesame; la Corte ha ritenuto il motivo non decisivo perché la decisione si fondava comunque sul periculum in mora

  • artt. 1803 e ss. cod. civ.

    Norme sul comodato invocate dal ricorrente per dimostrare la sua qualità di detentore qualificato; la Corte osserva che il comodato può essere anche orale ma non ha ritenuto questo elemento idoneo a superare la valutazione del periculum in mora

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'ambito dei motivi riconoscibili in Cassazione; il ricorso era proposto nei limiti di tale previsione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'imposizione del versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per la sanzione di euro 3.000

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato con riferimento alle richieste scritte del Pubblico Ministero nel procedimento; non decisivo ai fini della statuizione sulla ammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, sent. n. 25932/2008; Sez. 2, n. 18951/2017)

    Citate per precisare la nozione di "violazione di legge" ammissibile in Cassazione e i requisiti della motivazione: vizi della motivazione solo se radicali rendono il ricorso utile; la motivazione del Tribunale è stata ritenuta sufficiente rispetto a questi standard

Massime di principio

  • Il soggetto che dichiari di essere comodatario (detentore qualificato) può avere interesse a chiedere il dissequestro, ma tale interesse potrebbe non essere decisivo se il giudice ritiene sussistente il periculum in mora.
  • La valutazione del periculum in mora è spesso determinante nei sequestri di strumenti utilizzati per reati: se gli oggetti sono ritenuti strumentali alla commissione di altri reati, il rischio di recidiva giustifica il mantenimento del sequestro.
  • Il contratto di comodato può essere anche orale e quindi l'assenza di forma scritta non esclude automaticamente la qualità di comodatario, ma la prova della detenzione qualificata deve comunque incidere sul giudizio prognostico del giudice del riesame.
  • In Cassazione contro ordinanze di sequestro l'ammissibilità è limitata a questioni di violazione di legge e a vizi motivazionali particolarmente gravi; motivazioni alternative e coerenti del giudice di merito possono rendere il ricorso inammissibile.
  • Il ricorrente inammissibile può essere condannato alle spese e a sanzioni (versamento alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi valutare attentamente la fondatezza e la rilevanza dei motivi prima di proporre ricorso

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