Sentenza n. 564/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - della nota del dirigente del III Settore sviluppo e governo del territorio del 30.6.2023 di riscontro a richiesta rimborso pagamento costo di costruzione e oneri; - dell'art. 4 Convenzione urbanistica del 15.4.2014 (atto pubblico Rep.79103; Racc. 5354), integrata con successivo atto del 21.7.2022 (Rep. 94242; Racc. 34723); - infine per l’accertamento del diritto a vedersi restituita la somma versata indebitamente, a titolo di oneri di urbanizzazione, relativi al PdC SUE 61B/2006 del 17.6.2015, come integrato e modificato con SCIA n. 202 del 2017 e SCIA n. 19 del 2022 e, quindi, condannare il Comune di Altamura alla restituzione della somma di €. 89.511,60, relativa al costo di costruzione per superficie a parcheggio, e della somma €. 194.891,40 relativa la maggiorazione del 30% del costo di costruzione; - - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di rigetto della richiesta di rimborso del contributo di costruzione, nonché clausola della convenzione urbanistica relativa alla maggiorazione del 30%
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava la nota con cui il Comune aveva riscontrato negativamente la richiesta di rimborso di somme versate in relazione a un permesso di costruire, successivamente integrato da SCIA, e impugnava altresì l'art. 4 della convenzione urbanistica stipulata nel 2014 e integrata nel 2022. Chiedeva l'accertamento del diritto alla restituzione di somme ritenute indebitamente corrisposte: una somma relativa al costo di costruzione riferito alla superficie a parcheggio e una somma relativa alla maggiorazione del 30% del costo di costruzione. Quanto alla prima voce, il Comune, nel corso del giudizio, adottava una determinazione di rimborso, riconoscendo la fondatezza della pretesa alla luce di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale. Quanto alla seconda voce, la ricorrente sosteneva l'assenza di una valida causa giustificatrice del pagamento e chiedeva la ripetizione dell'importo quale indebito oggettivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al contributo di costruzione per le aree a parcheggio, poiché il Comune aveva disposto in corso di causa il rimborso della somma dovuta e le parti avevano concordato su tale esito. Ha invece respinto la domanda di accertamento dell'indebito e di restituzione relativa alla maggiorazione del 30%. Il Collegio ha ritenuto che il pagamento fosse assistito da una valida causa debendi, individuata nel combinato disposto della delibera comunale del 2006 e della convenzione urbanistica sottoscritta dalla società in forma pubblica e successivamente eseguita mediante i pagamenti. La società, rimasta inerte rispetto alla possibilità di impugnare la delibera e avendo adempiuto spontaneamente all'obbligazione convenzionale, non poteva successivamente disconoscere il rapporto obbligatorio ponendosi contra factum proprium. Non risultavano né l'originaria mancanza della causa del pagamento né la sua successiva cessazione per effetto dell'annullamento o della declaratoria di nullità degli atti presupposti; inoltre, non era stato dedotto alcun vizio dell'atto solutorio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, parzialmente soccombente, e liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 2033-2040 c.c.
La ripetizione dell'indebito presuppone l'assenza di un titolo giuridico valido e di una causa giustificatrice del pagamento; nel caso concreto il titolo è stato individuato nella delibera comunale e nella convenzione urbanistica eseguita.
Massime di principio
- La ripetizione dell'indebito oggettivo presuppone che il pagamento sia privo, originariamente o successivamente, di una valida causa debendi; non è sufficiente dedurre la mera sproporzione o contestare tardivamente l'importo versato.
- Il soggetto che abbia sottoscritto una convenzione urbanistica in forma pubblica e l'abbia eseguita mediante il pagamento delle somme previste non può, in assenza di un previo annullamento o di una declaratoria di nullità degli atti costitutivi del rapporto, disconoscere successivamente la causa dell'obbligazione e chiedere la ripetizione delle somme sulla base dell'indebito oggettivo.
- La mancata tempestiva impugnazione della delibera amministrativa presupposta, seguita dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della convenzione urbanistica, consolida il rapporto obbligatorio e impedisce di qualificare come indebito il pagamento effettuato in adempimento dell'obbligazione assunta.
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento che riconosca e disponga il rimborso della somma controversa determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella domanda, quando le parti concordino su tale esito.
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