Cassazione Penale, Sentenza n. 24000/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta da un soggetto condannato con titolo esecutivo sospeso per un fatto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, commesso fino al 15 aprile 2016, con pena detentiva di 3 anni e 2 mesi. Il diniego era fondato, in sintesi, sulla valutazione negativa della sua ininterrotta irreperibilità nei luoghi di volta in volta indicati nel corso del tempo e sulla conseguente prognosi sfavorevole circa l'idoneità del percorso trattamentale e la collaborazione con l'UEPE. Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la notifica per l'udienza era stata regolarmente ricevuta a mani proprie presso la Questura di Siracusa e che la sua temporanea assenza dal domicilio era dovuta allo svolgimento di attività lavorativa di pesca; ha quindi lamentato un travisamento del dato sull'irreperibilità, sul quale il Tribunale avrebbe costruito la prognosi negativa. Ha inoltre dedotto che la proposta di lavoro si era concretizzata in un'assunzione, producendo buste paga e convenzioni di arruolamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che i riferimenti del Tribunale alla condizione di irreperibilità non andavano intesi in senso tecnico-formale, poiché il contraddittorio era stato regolarmente instaurato, ma come constatazione della mancata collaborazione del richiedente con l'UEPE ai fini dello svolgimento di un'adeguata indagine socio-culturale. La censura è stata ritenuta infondata perché contraria al principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dell'onere di collaborazione con l'UEPE sia nella fase genetica sia in quella di esecuzione della misura. Per il resto, il ricorso è stato giudicato generico e non confrontato con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente, oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.)
La domanda può essere respinta quando la condotta del richiedente non consente un'adeguata valutazione socio-culturale e trattamentale, anche per mancata collaborazione con l'UEPE.
art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'affidamento in prova al servizio sociale, il riferimento del giudice alla 'irreperibilità' del richiedente non va necessariamente inteso in senso tecnico-formale, ma può esprimere la mancata collaborazione con l'UEPE e l'assenza di un concreto apporto dell'interessato all'istruttoria socio-trattamentale.
- Ai fini della concessione di una misura alternativa, grava sull'istante un onere di collaborazione con l'UEPE sia nella fase di accesso alla misura sia nella fase di esecuzione, poiché tale cooperazione è funzionale alla valutazione della personalità e del percorso di reinserimento.
- È inammissibile o comunque infondata la censura che si limiti a contestare in astratto la motivazione del giudice di sorveglianza senza confrontarsi specificamente con le rationes poste a base del diniego.
- La documentazione relativa a una prospettata attività lavorativa non è di per sé sufficiente, se non si accompagna a un effettivo e verificabile comportamento collaborativo idoneo a superare il giudizio prognostico negativo.
Come è indicizzato
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