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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1246

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1246 della Commissione del 28 luglio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

Normativa europea32021R1246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per aggiornare i prezzi rappresentativi applicabili ad alcuni prodotti dei settori uova e pollame, nonché all’ovoalbumina. L’intervento si fonda sul controllo regolare dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di adeguare i valori per tener conto delle variazioni di prezzo secondo l’origine. La modifica è limitata all’allegato I e si applica immediatamente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni per taluni prodotti del settore uova e pollame, in particolare pezzi disossati di pollame congelati di origine BR e TH, mediante modifica del regolamento (CE) n. 1484/95.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché dell’ovoalbumina, ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e, conseguentemente, dell’applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione previsto dalla normativa UE. Nel caso specifico del regolamento in esame, la modifica riguarda l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 e incide sui valori per la voce NC 0207 14 10 (pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati) per le origini Brasile (BR) e Thailandia (TH).

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame e per l’ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1246 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1484/95, che fissa i prezzi rappresentativi e disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione per determinati prodotti agricoli. La Commissione motiva l’intervento con il controllo regolare dei dati di mercato, dal quale emerge la necessità di adeguare i valori per tenere conto delle variazioni di prezzo in funzione dell’origine delle merci.

Base giuridica e contesto normativo

Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il regolamento (CE) n. 1484/95 resta l’atto di riferimento per la determinazione dei prezzi rappresentativi e per l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nei settori interessati.

Ambito oggettivo della modifica

La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, sostituito integralmente dal testo allegato al regolamento di esecuzione. Il contenuto aggiornato interessa, nel caso espressamente indicato nel testo fornito, la voce NC 0207 14 10, cioè i pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati.

Prezzi rappresentativi e cauzioni per origine

Per la voce interessata, l’allegato fissa valori distinti in base all’origine della merce:

  • BR: prezzo rappresentativo 140,3 EUR/100 kg; cauzione 176,2 EUR/100 kg.
  • TH: prezzo rappresentativo 60 EUR/100 kg; cauzione 42 EUR/100 kg. Questi valori incidono sull’applicazione del meccanismo dei dazi addizionali all’importazione previsto dalla disciplina settoriale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, scelta giustificata dall’esigenza di applicare rapidamente i dati aggiornati di mercato. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rinvii tecnici

Per l’identificazione delle origini, l’allegato richiama la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012, applicabile alla classificazione delle provenienze indicate nel prospetto.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione interviene sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è aggiornare i prezzi rappresentativi fissati dal regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame e per l’ovoalbumina.

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi nell’allegato I

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. Per la voce NC 0207 14 10, relativa a pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, sono fissati prezzi rappresentativi e cauzioni differenziati per origine: 140,3 EUR/100 kg con cauzione 176,2 EUR/100 kg per BR e 60 EUR/100 kg con cauzione 42 EUR/100 kg per TH.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in modo da garantire l’applicazione quanto più rapida possibile dei dati aggiornati. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rinvio alla nomenclatura dei paesi

L’allegato richiama la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012, utilizzata per identificare le origini delle merci indicate.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi doganalicommercio internazionale

Testo integrale

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