Regolamento (UE) 2021/1291
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1291 della Commissione del 28 luglio 2021 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Demerara Rum»]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra l'indicazione geografica "Demerara Rum" per una bevanda spiritosa ai sensi del regolamento (UE) 2019/787. La Commissione dà atto che la domanda, esaminata originariamente sotto il regolamento (CE) n. 110/2008, è risultata conforme e che non sono state presentate opposizioni. Con la registrazione, la denominazione beneficia della protezione prevista per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose nell'Unione.
Registrazione dell'indicazione geografica di una bevanda spiritosa "Demerara Rum" e concessione della relativa protezione nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica "Demerara Rum" per una bevanda spiritosa, nell'ambito del regime UE di protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, con applicazione diretta e obbligatoria. Il regolamento disciplina la registrazione dell'IG a seguito dell'esame della domanda presentata dalla Guyana francese il 28 giugno 2018, nel quadro della normativa transitoria tra il regolamento (CE) n. 110/2008 e il regolamento (UE) 2019/787. Non risultano opposizioni alla registrazione.
Registrazione dell'indicazione geografica "Demerara Rum"
Il regolamento di esecuzione della Commissione registra la denominazione "Demerara Rum" come indicazione geografica di bevanda spiritosa. L'atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/787, che disciplina definizione, designazione, presentazione, etichettatura e tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Contesto normativo e procedurale
La domanda di registrazione era stata presentata dalla Guyana francese il 28 giugno 2018 ed era stata inizialmente esaminata secondo il regolamento (CE) n. 110/2008. I considerando ricordano che il regolamento (UE) 2019/787 è entrato in vigore il 25 maggio 2019 e che il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è stato abrogato con effetto dall'8 giugno 2019 ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
Pubblicazione e assenza di opposizioni
Accertata la conformità della domanda alla normativa applicabile, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in conformità all'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 e all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787. La Commissione precisa inoltre che non è stata ricevuta alcuna opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
Effetti della registrazione
Con l'articolo 1, la denominazione "Demerara Rum" viene iscritta nel registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. La registrazione produce l'effetto di conferire alla denominazione la protezione prevista dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787, secondo quanto espressamente richiamato dall'articolo 30, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e portata formale
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Registrazione dell'indicazione geografica
L'articolo 1 dispone la registrazione dell'indicazione geografica "Demerara Rum". In base all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il regolamento conferisce alla denominazione la protezione di cui all'articolo 21 del medesimo regolamento.
Presupposti e contesto procedurale
I considerando precisano che la domanda della Guyana francese, presentata il 28 giugno 2018, è stata esaminata inizialmente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008. La Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 e dall'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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