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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1225

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1225 della Commissione del 27 luglio 2021 che specifica le modalità degli scambi di dati a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione per quanto riguarda lo Stato membro di esportazione extra-UE e gli obblighi delle unità rispondenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento precisa, in attuazione del regolamento (UE) 2019/2152, come devono avvenire gli scambi di dati tra autorità doganali, autorità fiscali e autorità statistiche nazionali per la produzione di statistiche armonizzate sugli scambi internazionali di beni. Definisce inoltre lo scambio di microdati tra Stati membri nei casi di sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione e di quasi esportazione, con indicazione dei contenuti informativi, delle tempistiche, delle misure di sicurezza e del canale elettronico di trasmissione. Il testo modifica anche il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197, rinviando al gennaio 2024 l’applicazione di una specifica definizione di Stato membro di esportazione extra-UE per le quasi esportazioni e chiarendo l’obbligo degli operatori di assistere le ASN sulla qualità dei dati.

Regolamento di esecuzione che disciplina le modalità di scambio di dati e microdati tra autorità doganali, autorità fiscali e autorità statistiche nazionali per le statistiche UE sul commercio di beni, modificando inoltre talune regole su esportazione extra-UE e assistenza degli operatori alla qualità dei dati.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, alle rispettive autorità doganali, autorità fiscali e autorità statistiche nazionali (ASN), nonché alla Commissione (Eurostat) per i profili di trattamento dei dati e di gestione del punto unico di accesso. Riguarda i flussi informativi relativi a importazioni ed esportazioni di beni, inclusi i dati tratti dalle dichiarazioni doganali, le informazioni fiscali pertinenti e i microdati scambiati tra Stati membri nei casi di sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione e di merci in quasi esportazione. Si applica dal 1º gennaio 2022; la modifica relativa allo "Stato membro di esportazione extra-UE" per le merci in quasi esportazione opera dal periodo di riferimento di gennaio 2024. Non disciplina direttamente i profili sostanziali del commercio, ma esclusivamente lo scambio statistico e gli obblighi accessori di qualità e sicurezza.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1225: scambio di dati per le statistiche sugli scambi di beni

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee delle imprese, precisando le modalità tecniche e procedurali degli scambi informativi necessari per elaborare statistiche armonizzate su importazioni ed esportazioni di beni. Il testo risponde all’esigenza di standardizzare i flussi di dati tra autorità doganali, fiscali e statistiche nazionali, nonché tra ASN degli Stati membri, con particolare attenzione a microdati, metadati, sicurezza e qualità.

Ambito e finalità dello scambio di dati

Il regolamento si applica ai flussi di dati rilevanti per le statistiche del commercio internazionale di beni. Le informazioni devono essere trasmesse dalle autorità doganali e fiscali alle rispettive autorità statistiche nazionali, mentre in casi specifici i microdati devono essere scambiati tra ASN di diversi Stati membri. L’obiettivo è migliorare la qualità e l’armonizzazione delle statistiche, in particolare nei casi di sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione e di merci in quasi esportazione.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento, assume rilievo la nozione di "sdoganamento centralizzato durante il periodo di transizione", intesa in coerenza con l’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 e con le norme transitorie del regolamento delegato (UE) 2016/341. Sono inoltre definiti lo "Stato membro di invio", cioè lo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale nei casi rilevanti, e lo "Stato membro ricevente", ossia quello che riceve i microdati.

Scambio di dati tra autorità doganali e ASN

Le autorità doganali devono trasmettere alle ASN i dati tratti dalle dichiarazioni doganali di cui all’allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152 senza indugio e comunque entro il mese successivo all’accettazione delle dichiarazioni o alle decisioni doganali. Se i dati vengono corretti o modificati, devono essere inviati i dati riveduti. Su richiesta delle ASN, le autorità doganali devono anche verificare correttezza e completezza delle informazioni fornite.

Scambio di dati tra autorità fiscali e ASN

Analogamente, le autorità fiscali devono trasmettere alle ASN le informazioni di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2152 al momento del ricevimento e, in ogni caso, entro il mese successivo alla loro disponibilità. Anche qui è previsto l’obbligo di inviare informazioni rivedute in caso di correzione o modifica e di effettuare verifiche su richiesta della ASN competente.

Scambio di microdati tra Stati membri

L’articolo 5 disciplina lo scambio di microdati tra ASN nei casi in cui i dati doganali riguardino lo sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione o merci in quasi esportazione. In tali ipotesi, l’ASN dello Stato membro di invio deve trasmettere all’ASN dello Stato membro ricevente i microdati relativi alle esportazioni o importazioni, insieme ai metadati pertinenti per l’uso statistico.

Per lo sdoganamento centralizzato, lo Stato membro ricevente è quello nel cui territorio statistico le merci si trovano al momento dello svincolo o della riesportazione. Per le merci in quasi esportazione, lo Stato membro ricevente coincide con lo Stato membro di effettiva esportazione, come definito nel regolamento (UE) 2020/1197. Le regole di scambio non si applicano se lo Stato membro di invio coincide con lo Stato membro di effettiva esportazione.

Contenuto dei microdati e allegato

L’allegato elenca i microdati da scambiare distinguendo tra importazioni oggetto di sdoganamento centralizzato, esportazioni oggetto di sdoganamento centralizzato e merci in quasi esportazione. Le voci sono classificate come:

  • "M", obbligatorie;
  • "C", obbligatorie se presenti nel sistema doganale nazionale;
  • "O", facoltative.

Tra i dati previsti figurano, tra l’altro, data di accettazione della dichiarazione, periodo di riferimento, flusso commerciale, regime doganale, valore statistico, massa netta, unità supplementari, codici merceologici TARIC o NC, paese di origine, paese di destinazione, natura della transazione, container, modo di trasporto e identificativi delle parti. Per le merci in quasi esportazione è previsto il richiamo al corrispondente elemento di dati statistici dell’allegato V del regolamento (UE) 2020/1197.

Termini di trasmissione e aggiornamenti

I microdati devono essere trasmessi entro 30 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento. Se successivamente emergono dati aggiuntivi, corretti o modificati, i microdati riveduti devono essere inviati appena possibile e comunque entro 30 giorni di calendario dalla fine del mese in cui tali dati diventano disponibili.

Sicurezza, protezione dei dati e canali di trasmissione

Le ASN che ricevono o trattano i microdati e metadati devono garantire che i propri sistemi informatici siano protetti a un livello equivalente a quello previsto dalla politica di sicurezza dei sistemi della Commissione. Per il trattamento dei dati personali, le ASN devono conformarsi al regolamento (UE) 2016/679, mentre la Commissione (Eurostat) è soggetta al regolamento (UE) 2018/1725.

Lo scambio deve avvenire in formato elettronico, tramite il punto unico di accesso della Commissione (Eurostat) per i microdati e, se del caso, per i metadati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre applicare gli standard di scambio dati indicati da Eurostat.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 sotto due profili. In primo luogo, riformula la definizione di "Stato membro di esportazione extra-UE" e rinvia al periodo di riferimento di gennaio 2024 la possibilità di utilizzare, per le merci in quasi esportazione, lo "Stato membro di effettiva esportazione". In secondo luogo, precisa che l’obbligo dell’importatore o dell’esportatore di assistere l’ASN nella chiarificazione delle questioni di qualità dei dati opera esclusivamente per garantire la qualità delle statistiche sugli scambi internazionali di beni.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2022. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità degli scambi di dati

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento specifica le modalità degli scambi di dati tra autorità doganali e ASN, tra autorità fiscali e ASN, e gli scambi tra ASN di microdati tratti dalle dichiarazioni doganali relativi a esportazioni e importazioni di beni.

Definizioni operative

L’articolo 2 definisce, ai fini del regolamento, lo "sdoganamento centralizzato durante il periodo di transizione", lo "Stato membro di invio" e lo "Stato membro ricevente", collegando tali nozioni ai flussi di microdati e alle operazioni di quasi esportazione.

Scambio di dati tra autorità doganali e ASN

L’articolo 3 impone alle autorità doganali di trasmettere alle rispettive ASN, senza indugio e comunque entro il mese successivo all’accettazione delle dichiarazioni doganali o alle decisioni doganali, i dati di cui all’allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152. In caso di correzioni o modifiche, devono essere trasmesse le informazioni rivedute; su richiesta delle ASN, le autorità doganali devono verificare correttezza e completezza dei dati.

Scambio di dati tra autorità fiscali e ASN

L’articolo 4 prevede che le informazioni di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2152 siano trasmesse dalle autorità fiscali alle ASN al ricevimento e comunque entro il mese successivo alla loro disponibilità. Anche in questo caso sono previsti l’invio di dati riveduti e, su richiesta, la verifica di correttezza e completezza.

Scambio di microdati tra Stati membri

L’articolo 5 disciplina lo scambio tra ASN dei microdati relativi a importazioni o esportazioni in sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione e alle merci in quasi esportazione. Individua lo Stato membro ricevente in base al luogo delle merci al momento dello svincolo o della riesportazione, ovvero come Stato membro di effettiva esportazione per le quasi esportazioni; specifica inoltre quali microdati devono essere scambiati rinviando alle colonne C1, C2 e C3 dell’allegato, e richiede la trasmissione dei metadati pertinenti. Le regole non si applicano se lo Stato membro di invio coincide con lo Stato membro di effettiva esportazione.

Termini per la trasmissione dei microdati

L’articolo 6 impone la trasmissione dei microdati entro 30 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento. Se dopo tale termine emergono dati aggiuntivi, corretti o modificati, i microdati riveduti devono essere trasmessi appena possibile e comunque entro 30 giorni dalla fine del mese in cui i nuovi dati sono divenuti disponibili.

Misure di sicurezza per l’accesso ai microdati

L’articolo 7 condiziona il permesso di ricevere microdati e metadati alla garanzia che i sistemi informatici delle ASN riceventi siano protetti a un livello equivalente alla politica di sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione, secondo la decisione (UE, Euratom) 2017/46 e le relative norme di attuazione.

Protezione dei dati personali

L’articolo 8 rinvia al regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento dei dati personali da parte delle ASN e al regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento effettuato dalla Commissione (Eurostat).

Formato elettronico e procedura di scambio

L’articolo 9 prevede che microdati e metadati siano scambiati in formato elettronico e trasmessi o caricati tramite il punto unico di accesso della Commissione (Eurostat); gli Stati membri dovrebbero applicare gli standard di scambio dati indicati da Eurostat.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197

L’articolo 10 modifica l’allegato V del regolamento (UE) 2020/1197. La nuova definizione di "Stato membro di esportazione extra-UE" per le merci in quasi esportazione consente di utilizzare lo "Stato membro di effettiva esportazione" solo a partire dal periodo di riferimento di gennaio 2024. Inoltre, l’obbligo dell’importatore o esportatore di assistere l’ASN nel chiarire questioni di qualità dei dati è limitato allo scopo di garantire la qualità dei dati sugli scambi internazionali di beni.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 11 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatisticheunione doganaleprotezione dei datisicurezza informatica

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