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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1224

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 della Commissione del 27 luglio 2021 relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web di cui al regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione di esecuzione C(2019)1230 della Commissione

Normativa europea32021R1224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le regole tecniche e operative del servizio web collegato al sistema di ingressi/uscite (EES), usato dai vettori per verificare se un visto per soggiorno di breve durata sia già stato utilizzato e, in parallelo, dai cittadini di paesi terzi per controllare i giorni residui di soggiorno autorizzato. Disciplina il metodo di autenticazione, la registrazione e la cancellazione dei vettori, i formati dei messaggi, le misure di sicurezza e protezione dei dati, nonché le procedure in caso di guasto tecnico. Abroga la precedente decisione di esecuzione C(2019)1230 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Norme dettagliate per il funzionamento del servizio web del sistema di ingressi/uscite (EES), con regole di autenticazione, registrazione dei vettori, protezione dei dati, sicurezza e procedure in caso di impossibilità tecnica.

Ambito di applicazione

Si applica ai vettori aerei, marittimi e internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman e che trasportano passeggeri verso il territorio degli Stati membri, ai fini della verifica, tramite l’interfaccia per i vettori del sistema di ingressi/uscite, dell’avvenuto utilizzo del numero di ingressi autorizzati da un visto per soggiorno di breve durata. Si applica anche all’accesso al servizio web da parte dei cittadini di paesi terzi per il calcolo dei giorni rimanenti di soggiorno autorizzato. Rilevano, inoltre, le regole operative per gli Stati membri in cui l’EES è operativo e il coordinamento con il regolamento (UE) 2018/1240 (ETIAS) e con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217. Restano salve la direttiva 2004/38/CE e le discipline specifiche relative a Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria, Romania, Cipro e Croazia secondo le condizioni richiamate nei considerando.

Servizio web del sistema di ingressi/uscite (EES): regole tecniche, autenticazione e protezione dei dati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 della Commissione aggiorna e sostituisce la precedente disciplina del servizio web collegato al sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226. La finalità è rendere operativo, in modo uniforme e sicuro, lo strumento informatico che consente ai vettori di verificare se un visto di breve durata sia già stato utilizzato e ai cittadini di paesi terzi di controllare i giorni di soggiorno ancora disponibili.

Il testo si colloca nel più ampio quadro Schengen e tiene conto dell’interazione con il regolamento (UE) 2018/1240 (ETIAS), nonché della necessità di ridurre gli oneri amministrativi per vettori e viaggiatori, garantendo al contempo protezione dei dati, sicurezza e tracciabilità delle operazioni.

Ambito soggettivo e territoriale

Il regolamento riguarda in primo luogo i vettori aerei, marittimi e internazionali con trasporti di gruppo in autopullman verso il territorio degli Stati membri. Il loro obbligo consiste nell’utilizzare l’interfaccia per i vettori per verificare, prima dell’imbarco o della partenza, l’utilizzo degli ingressi autorizzati dal visto del passeggero.

Il servizio web è inoltre accessibile ai cittadini di paesi terzi per il calcolo dei giorni residui di soggiorno autorizzato. L’applicazione concreta del regolamento è collegata agli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo; il testo richiama anche le specificità relative a Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria, Romania, Cipro e Croazia nei considerando, secondo i rispettivi regimi di partecipazione all’acquis di Schengen.

Definizioni rilevanti

Ai fini dell’atto assumono rilievo tre concetti principali:

  • l’"interfaccia per i vettori", cioè il servizio web sviluppato da eu-LISA per le finalità dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226, collegato a una banca dati a sola lettura;
  • gli "orientamenti tecnici", che costituiscono la parte delle specifiche tecniche rilevante per i vettori;
  • il "personale debitamente autorizzato", vale a dire le persone incaricate dal vettore di svolgere le verifiche per suo conto.

Obblighi dei vettori e modalità di utilizzo

I vettori devono avviare un’interrogazione di verifica tramite l’interfaccia per i vettori e devono farlo con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all’orario di partenza programmato. Devono inoltre garantire che l’accesso sia riservato esclusivamente al personale autorizzato e adottare misure organizzative e tecniche minime, tra cui:

  • controllo degli accessi fisici e logici;
  • autenticazione degli utenti;
  • registrazione degli accessi per finalità di tracciabilità;
  • revisione periodica dei diritti di accesso.

La connessione all’interfaccia può avvenire tramite rete dedicata o Internet. L’accesso operativo può essere effettuato tramite:

  • interfaccia sistema-sistema (API);
  • browser;
  • applicazione per dispositivi mobili.

Dati richiesti per le interrogazioni e regole di risposta

Per avviare la verifica, il vettore deve inserire un insieme dettagliato di dati del viaggiatore: identità, dati anagrafici, cittadinanza, documenti di viaggio, scadenza del documento, data prevista di arrivo, Stato membro o aeroporto di ingresso previsto e dettagli del mezzo di trasporto. Se l’itinerario richiede un visto per ingresso doppio, il vettore deve indicarlo espressamente. Per l’inserimento di alcuni dati è consentita la scansione della zona a lettura ottica del documento di viaggio.

Il sistema deve anche consentire di indicare che il passeggero non rientra nell’ambito del regolamento (UE) 2017/2226 o che è in transito aeroportuale. In tali casi la risposta è "non applicabile". Negli altri casi la risposta è "OK" oppure "non OK". Il regolamento disciplina in modo puntuale i criteri di risposta in relazione a:

  • visto uniforme per soggiorno di breve durata;
  • obbligo del visto senza dati disponibili;
  • visto per ingresso doppio;
  • casi in cui il viaggiatore è esente dall’obbligo del visto o rientra nell’ETIAS, per i quali si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217.

Formati dei messaggi e scambio dati

eu-LISA deve definire negli orientamenti tecnici i formati e la struttura dei messaggi usati per trasmettere interrogazioni e risposte. Il regolamento richiede almeno il supporto dei formati UN/EDIFACT, PAXLST/CUSRES, XML e JSON.

L’atto precisa anche che i dati relativi ai visti di breve durata e alle autorizzazioni di viaggio rilasciate, annullate o revocate sono estratti automaticamente, a intervalli regolari, dal sistema di informazione visti, dall’ETIAS e dall’EES e trasmessi alla banca dati a sola lettura. Ogni estrazione deve essere registrata, e eu-LISA è responsabile della sicurezza del servizio web, dei dati personali contenuti e dell’intero processo di estrazione e trasmissione. È vietato il flusso inverso di dati dalla banca dati a sola lettura verso l’EES o il sistema visti.

Metodo di autenticazione, registrazione e cancellazione dei vettori

eu-LISA deve sviluppare un metodo di autenticazione coerente con la gestione del rischio di sicurezza e con i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il metodo deve inoltre consentire di tracciare il soggetto che avvia l’interrogazione di verifica. Se l’accesso avviene tramite API, l’autenticazione deve essere reciproca.

I vettori che operano e trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri devono registrarsi prima di poter accedere al metodo di autenticazione. La registrazione avviene tramite un modulo online pubblicato da eu-LISA e richiede dati societari, contatti, informazioni sul rappresentante legale, indicazioni sull’eventuale documento ufficiale di iscrizione e sugli Stati membri in cui il vettore opera o intende operare. Il modulo impone inoltre dichiarazioni sul rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e sul fatto che solo personale autorizzato avrà accesso all’interfaccia.

Il regolamento prevede anche l’obbligo di aggiornare eu-LISA in caso di modifiche rilevanti, la cancellazione automatica dopo un anno di inutilizzo e la possibilità di esclusione in caso di violazioni, abuso dell’interfaccia o mancato rispetto dei requisiti di sicurezza. In caso di problemi di sicurezza urgenti, eu-LISA può disconnettere immediatamente il vettore. È inoltre previsto un preavviso di un mese e la possibilità di presentare osservazioni scritte prima della cancellazione, salvo le ipotesi di urgenza informatica.

Sviluppo, collaudo e connessione operativa

Per consentire ai vettori di sviluppare e testare i propri sistemi, eu-LISA deve mettere a disposizione gli orientamenti tecnici, un piano di collaudo, un ambiente di collaudo e un simulatore. Se il vettore usa l’API, vengono verificati il formato del messaggio e il metodo di autenticazione; se usa browser o app mobile, deve notificare di avere completato con successo il collaudo e di aver formato adeguatamente il personale autorizzato.

eu-LISA collega il vettore all’interfaccia per i vettori solo dopo la registrazione corretta e il completamento dei collaudi richiesti, oppure dopo la notifica di collaudo e formazione nei casi di accesso tramite browser o applicazione mobile.

Impossibilità tecnica e assistenza ai vettori

Se sia tecnicamente impossibile avviare un’interrogazione di verifica a causa del guasto di una componente dell’EES, il regolamento rinvia mutatis mutandis all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217. Lo stesso rinvio vale per l’assistenza ai vettori in relazione alle richieste di supporto connesse al sistema di ingressi/uscite.

Servizio web per i cittadini di paesi terzi

L’articolo 15 disciplina l’accesso al servizio web da parte dei cittadini di paesi terzi per verificare i giorni rimanenti di soggiorno autorizzato. L’utente deve indicare lo Stato membro di destinazione e inserire i dati del documento di viaggio; può inoltre indicare facoltativamente la data prevista di ingresso o di uscita. Il servizio fornisce tre possibili esiti: "OK" con il numero di giorni residui, "non OK" con zero giorni, oppure "non disponibile".

Il calcolo varia a seconda che vi sia o meno un periodo transitorio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226 e tiene conto di numerose ipotesi: mancanza di dati nel sistema, superamento del soggiorno autorizzato, visto mancante o non valido, autorizzazione di viaggio mancante o non valida, e limiti derivanti dalla scadenza del visto o dell’autorizzazione di viaggio. Il servizio deve inoltre mostrare avvertenze e informazioni aggiuntive, tra cui l’elenco degli Stati membri, l’esclusione di responsabilità e la precisazione che la risposta non equivale a una decisione di ingresso nello spazio Schengen.

Abrogazione, decorrenza e applicazione

La decisione di esecuzione C(2019)1230 è abrogata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 definisce tre nuclei normativi: le condizioni dettagliate di funzionamento del servizio web e le regole di protezione dei dati e sicurezza per l’interfaccia di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 36, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) 2017/2226; il metodo di autenticazione dei vettori e le condizioni di registrazione per l’accesso; le procedure da seguire quando sia tecnicamente impossibile accedere al servizio web.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, l’"interfaccia per i vettori" come il servizio web di eu-LISA usato per gli scopi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 e collegato a una banca dati a sola lettura; gli "orientamenti tecnici" come parte delle specifiche tecniche rilevante per i vettori; il "personale debitamente autorizzato" come il personale incaricato dal vettore di effettuare le verifiche.

Obblighi dei vettori e tempi di interrogazione

L’articolo 3 impone ai vettori di avviare l’"interrogazione di verifica" tramite l’interfaccia per i vettori e di effettuarla non oltre 48 ore prima dell’orario di partenza programmato. I vettori devono inoltre limitare l’accesso al solo personale debitamente autorizzato e adottare almeno controlli di accesso fisico e logico, autenticazione, registrazione degli accessi e revisione periodica dei diritti di accesso.

Connessione all’interfaccia per i vettori

L’articolo 4 consente la connessione mediante rete dedicata o Internet e l’accesso tramite interfaccia sistema-sistema (API), browser o applicazione mobile.

Dati da inserire nelle interrogazioni

L’articolo 5 elenca i dati del viaggiatore da inserire per l’interrogazione: cognome e nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, tipo e numero del documento di viaggio e codice paese a tre lettere, scadenza del documento, data prevista di arrivo alla frontiera, Stato membro o aeroporto di ingresso previsto e dettagli del mezzo di trasporto. Se l’itinerario richiede un visto per ingresso doppio, il vettore deve indicare che sono previsti due ingressi. È possibile scansionare la zona a lettura ottica del documento di viaggio per acquisire alcuni dati. Il vettore deve poter indicare se il passeggero non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 o si trova in transito aeroportuale.

Risposte del servizio web

L’articolo 6 prevede che, per soggetti fuori ambito, in transito aeroportuale o titolari di visto nazionale per soggiorno di breve durata, la risposta sia "non applicabile". Negli altri casi la risposta è "OK" o "non OK". Sono poi dettagliate le regole di calcolo: per il visto uniforme di breve durata, la risposta dipende dal numero di ingressi già utilizzati e dalla validità del visto; per i soggetti soggetti all’obbligo del visto senza dati sul visto la risposta è "non OK"; per gli itinerari che richiedono un visto a ingresso doppio, la risposta dipende dal possesso e dall’utilizzo degli ingressi del visto. Per i viaggiatori esenti da visto o rientranti nell’ETIAS si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217.

Formato dei messaggi

L’articolo 7 demanda a eu-LISA la specificazione, negli orientamenti tecnici, dei formati dei dati e della struttura dei messaggi per interrogazioni e risposte. I formati minimi da includere sono UN/EDIFACT, PAXLST/CUSRES, XML e JSON.

Estrazione dati, banca dati a sola lettura e responsabilità di eu-LISA

L’articolo 8 stabilisce che i dati relativi ai visti di breve durata e alle autorizzazioni di viaggio rilasciate, annullate o revocate siano estratti automaticamente e regolarmente dal sistema di informazione visti, dall’ETIAS e dall’EES e trasmessi alla banca dati a sola lettura. Ogni estrazione deve essere registrata. eu-LISA è responsabile della sicurezza del servizio web, dei dati personali ivi contenuti e del processo di estrazione e trasmissione. È espressamente vietata la trasmissione di dati dalla banca dati a sola lettura verso l’EES o il sistema di informazione visti.

Metodo di autenticazione

L’articolo 9 impone a eu-LISA di sviluppare un metodo di autenticazione fondato su gestione del rischio, protezione dei dati by design e by default e tracciabilità del soggetto che avvia l’interrogazione. I dettagli sono rinviati agli orientamenti tecnici; se l’accesso avviene tramite API, l’autenticazione deve essere reciproca.

Registrazione dei vettori

L’articolo 10 prevede che i vettori interessati si registrino prima di accedere al metodo di autenticazione. La registrazione avviene tramite modulo online pubblicato da eu-LISA e richiede dati identificativi, contatti, dati del rappresentante legale, eventuali riferimenti del documento di iscrizione della società e indicazioni sugli Stati membri di operatività. Il modulo richiede inoltre dichiarazioni sul rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, sull’uso dell’interfaccia da parte del solo personale autorizzato e, se del caso, l’allegazione di atti costitutivi e di un documento ufficiale di iscrizione o di un’autorizzazione a operare. I vettori devono informare eu-LISA delle variazioni rilevanti, vengono cancellati automaticamente dopo un anno di inutilizzo, e possono essere esclusi per violazioni o abusi. eu-LISA registra o respinge la domanda motivando il rifiuto.

Cancellazione, sconnessione e riattivazione

L’articolo 11 disciplina la cancellazione della registrazione per cessazione dell’attività o del trasporto nel territorio degli Stati membri, per inutilizzo annuale, per perdita delle condizioni o per violazioni. È previsto un preavviso di un mese e la possibilità di osservazioni scritte, salvo urgenze di sicurezza informatica che consentono la sconnessione immediata. eu-LISA deve assistere il vettore nella correzione delle carenze e, se possibile, consentire temporaneamente interrogazioni con strumenti diversi. I vettori possono essere nuovamente connessi dopo aver risolto i problemi; i dati personali sono cancellati al più tardi un anno dopo la cancellazione. eu-LISA può svolgere indagini presso Stati membri o paesi terzi in caso di sospetto abuso o mancato rispetto dei requisiti.

Sviluppo, collaudo e connessione

L’articolo 12 obbliga eu-LISA a mettere a disposizione orientamenti tecnici, piano di collaudo, ambiente di collaudo e simulatore. Se si usa l’API, si collaudano formato messaggi e autenticazione; se si usa browser o app mobile, il vettore notifica l’avvenuto collaudo e la formazione del personale. eu-LISA connette il vettore dopo registrazione e collaudo positivi, o dopo la notifica di collaudo e formazione nei casi di accesso web/mobile.

Impossibilità tecnica e assistenza

Gli articoli 13 e 14 rinviano mutatis mutandis al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 per le procedure da seguire in caso di impossibilità tecnica di avviare le interrogazioni per guasto di una componente dell’EES e per l’assistenza ai vettori.

Accesso dei cittadini di paesi terzi al servizio web

L’articolo 15 disciplina l’uso del servizio web da parte dei cittadini di paesi terzi per verificare i giorni residui di soggiorno autorizzato. Essi devono indicare lo Stato membro di destinazione e inserire tipo e numero del documento di viaggio, codice paese a tre lettere e, facoltativamente, la data prevista di ingresso o di uscita. Il servizio restituisce "OK" con i giorni residui, "non OK" con 0 giorni o "non disponibile". Sono previste regole di calcolo differenziate durante il periodo transitorio dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226 e dopo tale periodo, incluse le ipotesi di mancanza o scadenza di visto, autorizzazione di viaggio, o incoerenza con lo Stato membro di destinazione. Il servizio deve inoltre mostrare informazioni supplementari, tra cui gli Stati membri considerati, l’avvertenza sull’uso del documento di viaggio già impiegato nei soggiorni precedenti, l’elenco degli Stati membri, i motivi di indisponibilità dei dati, la clausola di esclusione di responsabilità e il regime per i familiari di cittadini dell’Unione o di altri titolari di diritti equivalenti ai sensi della direttiva 2004/38/CE.

Abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 16 abroga la decisione di esecuzione C(2019)1230. L’articolo 17 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

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