Regolamento (UE) 2021/1223
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1223 della Commissione del 27 luglio 2021 che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica in dettaglio le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio«utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione»per l’anno di riferimento 2022 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione al regolamento (UE) 2019/1700 per l’indagine 2022 sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, fissando il contenuto tecnico del dataset, i formati di scambio e le regole per le relazioni sulla qualità. Definisce inoltre popolazioni di riferimento, periodi di riferimento, tempi di trasmissione e alcuni criteri comuni di correzione e validazione dei dati. L’allegato dettaglia le variabili da rilevare e i codici da utilizzare, coprendo profili demografici, lavoro, istruzione, salute, reddito, accesso a Internet, e-commerce, Internet degli oggetti e interazioni con le amministrazioni pubbliche. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica per la raccolta e trasmissione dei dati dell’anno di riferimento 2022.
Regolamento di esecuzione che stabilisce specifiche tecniche, formati di trasmissione e contenuto delle relazioni sulla qualità per l’indagine campionaria sul utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’anno di riferimento 2022.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’ambito della trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati e dei metadati relativi all’indagine per campione sul dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" prevista dal regolamento (UE) 2019/1700. Riguarda famiglie e individui residenti nel territorio dello Stato membro, con unità di osservazione costituite da famiglie o da persone appartenenti a famiglie; per talune variabili si applicano i soli soggetti di età compresa tra 16 e 74 anni, con possibilità facoltativa di includere persone al di fuori di tale fascia per alcune informazioni. Il regolamento disciplina altresì i requisiti tecnici per microdati, pesi, metadati e relazioni sulla qualità, nonché l’uso di classificazioni compatibili con NUTS, ISCED, ISCO e NACE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1223: specifiche tecniche per l’indagine ICT 2022
Il regolamento attua, per l’anno di riferimento 2022, il quadro statistico del regolamento (UE) 2019/1700 nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione". Esso mira a garantire uniformità nella raccolta, trasmissione e controllo dei dati statistici inviati dagli Stati membri a Eurostat, nonché nella redazione delle relazioni sulla qualità.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama l’esigenza di standardizzare i concetti, i processi, i dati e i metadati per facilitare la trasmissione delle informazioni dagli Stati membri. Un secondo obiettivo è assicurare una valutazione omogenea della qualità delle statistiche prodotte nel dominio ICT, anche mediante una disciplina dettagliata delle relazioni annuali sulla qualità. Il regolamento richiama inoltre, ove opportuno, l’uso di classificazioni compatibili con NUTS, ISCED, ISCO e NACE per le categorie di caratteristiche elencate nell’allegato.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le popolazioni di riferimento sono le famiglie residenti nel territorio dello Stato membro e gli individui che vi abbiano la dimora abituale, ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700. Per le variabili familiari, l’osservazione riguarda famiglie con almeno un membro tra 16 e 74 anni; per le variabili individuali, persone tra 16 e 74 anni residenti nello Stato membro. Per alcune informazioni la rilevazione è facoltativa anche per persone al di fuori di tale fascia di età. La raccolta avviene su campioni di famiglie o di persone appartenenti a famiglie.
Definizioni e struttura del set di dati
L’articolo 2 definisce due concetti centrali: il periodo di rilevazione sul campo, inteso come il periodo di raccolta dei dati dai rispondenti, e il periodo di riferimento, ossia il periodo cui si riferisce uno specifico elemento informativo. L’articolo 3 rinvia all’allegato per le caratteristiche tecniche delle variabili, che comprendono identificativo, nome e descrizione, codici ed etichette, filtro e tipo di variabile.
Periodi di riferimento e raccolta
L’articolo 5 distingue i periodi di riferimento in funzione delle tematiche: per "interazione con le amministrazioni pubbliche" il riferimento copre gli ultimi tre trimestri del 2021 e il primo trimestre del 2022; per "connessione a Internet da qualsiasi luogo" ed "effetto dell’uso" il riferimento è l’ultima occasione in cui il rispondente ha svolto l’attività; per tutte le altre tematiche della "partecipazione alla società dell’informazione" il riferimento è il primo trimestre del 2022. La data di riferimento è la data della prima intervista, in formato GG/MM/AAAA. Il periodo di raccolta dei dati direttamente forniti dai rispondenti è il secondo trimestre del 2022.
Regole di trattamento dei dati
In caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti, i dati devono essere sottoposti a imputazione, modellizzazione o ponderazione. Il regolamento privilegia procedure che conservino la variazione e la correlazione tra variabili, preferendo metodi con componenti di errore nei valori imputati rispetto alla mera imputazione di un valore previsto e preferendo metodi che tengano conto della struttura congiunta delle variabili rispetto a quelli marginali o monovariabili.
Trasmissione a Eurostat: microdati, metadati e scadenze
Gli Stati membri devono trasmettere i dati definitivi alla Commissione (Eurostat) entro il 5 ottobre 2022 sotto forma di file di microdati con i pesi adeguati. I file devono essere integralmente controllati e validati tramite il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso, in modo da consentire il recupero elettronico da parte di Eurostat. I metadati devono essere trasmessi, nella struttura standard definita da Eurostat, entro tre mesi dalla scadenza per la trasmissione dei microdati e sempre tramite il punto unico di accesso.
Relazione annuale sulla qualità
Ogni Stato membro deve trasmettere una relazione annuale sulla qualità per il dominio ICT. La relazione deve contenere dati e metadati sulla qualità, informazioni sull’accuratezza e affidabilità dell’indagine, oltre alla descrizione delle modifiche a concetti, definizioni e questionario che possano incidere sulla comparabilità nel tempo e tra paesi. La relazione è dovuta entro tre mesi dalla scadenza per i microdati e deve rispettare le norme tecniche di Eurostat.
Allegato tecnico: principali blocchi informativi
L’allegato è la parte più estesa del regolamento e dettaglia le variabili da raccogliere, i codici e le regole di filtro. Le aree coprono:
- aspetti tecnici della rilevazione (anno, data di intervista, strato, PSU, identificativi, pesi, durata e tipo di intervista);
- localizzazione territoriale e grado di urbanizzazione;
- caratteristiche demografiche, cittadinanza, nascita e composizione familiare;
- partecipazione al mercato del lavoro e caratteristiche dell’occupazione principale;
- istruzione e salute;
- reddito familiare;
- partecipazione alla società dell’informazione, con sezioni su accesso a Internet, frequenza e attività online, interazione con le amministrazioni pubbliche, e-commerce, Internet degli oggetti e effetto dell’uso.
Partecipazione alla società dell’informazione
La sezione più ampia riguarda l’uso di Internet per attività private, lavorative, formative e civiche. Sono censite, tra l’altro, la frequenza di connessione, la posta elettronica, le chiamate via Internet, i social network, la messaggistica istantanea, la ricerca di informazioni, la lettura di notizie online, la partecipazione politica o civica, l’uso di servizi sanitari digitali, l’e-banking, la formazione online e le interazioni con i servizi pubblici. Sono previste anche variabili sui motivi del mancato uso di determinati servizi pubblici digitali e sui problemi incontrati nell’uso di tali servizi.
Commercio elettronico e Internet degli oggetti
L’allegato include un’ampia serie di variabili sull’e-commerce: ultimo acquisto online, beni e servizi acquistati, provenienza dei venditori, acquisti da privati, servizi in abbonamento, servizi di trasporto, alloggio, assicurazioni, credito e operazioni finanziarie. Sono inoltre previste variabili sull’uso di dispositivi connessi a Internet nell’abitazione, su altri oggetti connessi e sui motivi dell’eventuale mancato utilizzo, nonché sulle difficoltà e sui problemi di sicurezza, riservatezza, compatibilità o salute riscontrati dagli utenti.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità tecniche
L’articolo 1 precisa gli aspetti tecnici del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e specifica modalità e contenuto delle relazioni sulla qualità per il dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione".
Definizioni operative
L’articolo 2 definisce "periodo di rilevazione sul campo" come il periodo in cui i dati sono raccolti dai rispondenti e "periodo di riferimento" come il periodo cui si riferisce uno specifico elemento informativo.
Struttura delle variabili e allegato tecnico
L’articolo 3 rinvia all’allegato per le caratteristiche tecniche delle variabili, includendo identificativo, nome e descrizione, codici ed etichette, filtro e tipo di variabile.
Popolazioni di riferimento, unità di osservazione e rispondenti
L’articolo 4 individua come popolazioni di riferimento famiglie nel territorio dello Stato membro e individui che vi abbiano la dimora abituale ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700. Per le variabili sulle famiglie, le informazioni sono rilevate su famiglie con almeno un membro di 16-74 anni; per le variabili sugli individui, su persone di 16-74 anni. È prevista la raccolta facoltativa di dati per minori di 16 anni e ultrassettantaquattrenni. La rilevazione è effettuata su un campione di famiglie o di persone appartenenti a famiglie.
Periodi e date di riferimento
L’articolo 5 stabilisce che per la tematica "interazione con le amministrazioni pubbliche" il periodo di riferimento copre gli ultimi tre trimestri del 2021 e il primo trimestre del 2022; per "connessione a Internet da qualsiasi luogo" ed "effetto dell’uso" coincide con l’ultima occasione in cui il rispondente ha svolto l’attività; per le altre tematiche della "partecipazione alla società dell’informazione" coincide con il primo trimestre 2022. La data di riferimento è la data della prima intervista (GG/MM/AAAA).
Periodo di raccolta dei dati
L’articolo 6 prevede che, per i dati forniti direttamente dai rispondenti, il periodo di rilevazione sul campo sia il secondo trimestre del 2022.
Correzione, imputazione e stima
L’articolo 7 dispone che i dati siano oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di dati mancanti, non validi o incoerenti. I metodi adottati devono preservare la variazione tra variabili e la loro correlazione; sono preferiti i metodi con "componenti di errore" nei valori imputati e quelli che tengono conto della struttura o di altre caratteristiche della distribuzione comune delle variabili rispetto agli approcci marginali o monovariabili.
Trasmissione di microdati e metadati
L’articolo 8 impone agli Stati membri di trasmettere i dati definitivi entro il 5 ottobre 2022 sotto forma di file di microdati, comprensivi dei pesi adeguati, previa completa controllabilità e validazione tramite il formato comune di scambio di dati e metadati statistici e il punto unico di accesso. I metadati devono essere trasmessi nella struttura standard definita da Eurostat entro tre mesi dalla scadenza per la trasmissione dei microdati, sempre tramite il punto unico di accesso.
Relazione annuale sulla qualità
L’articolo 9 obbliga gli Stati membri a trasmettere una relazione annuale sulla qualità per il dominio in esame. La relazione deve contenere dati e metadati sulla qualità, informazioni sull’accuratezza e l’affidabilità dell’indagine, nonché sulle modifiche di concetti, definizioni e questionario che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra paesi. La relazione va trasmessa entro tre mesi dalla scadenza per i microdati, secondo le norme tecniche stabilite da Eurostat e tramite il punto unico di accesso.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 10 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato tecnico: variabili e codifiche
L’allegato dettaglia le variabili da rilevare per ciascuna tematica del dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione", distinguendo tra aspetti tecnici, caratteristiche della persona e della famiglia, mercato del lavoro, istruzione, salute, redditi, partecipazione alla società dell’informazione, e-commerce, connessione a Internet da qualsiasi luogo ed effetto dell’uso. Per ciascuna variabile sono indicati identificativo, descrizione, codici, categorie, filtri e tipo di variabile, con numerose variabili facoltative e variabili derivate.
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