Regolamento (UE) 2021/1268
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1268 della Commissione del 29 luglio 2021 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna rapidamente la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, a seguito di nuovi focolai in Polonia, Slovacchia e Germania e dell'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione. Sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ridefinendo le zone I, II e III per numerosi territori. L'intervento ha finalità preventive e di contenimento del rischio di ulteriore diffusione della malattia.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con effetti sulle zone soggette a restrizioni I, II e III in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. Riguarda la delimitazione geografica delle aree sottoposte a restrizioni per la gestione della peste suina africana, con impatto su suini detenuti e selvatici e sui relativi movimenti e prodotti. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento interviene in via urgente per aggiornare la regionalizzazione della peste suina africana nell'Unione, alla luce di nuovi focolai e della conseguente evoluzione del rischio epidemiologico. La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429 e l'articolo 71, paragrafo 3, quale base giuridica, nonché i criteri scientifici e gli orientamenti UE utilizzati per la definizione delle zone.
Finalità e contesto epidemiologico
La peste suina africana è qualificata come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti gravi sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti nell'Unione e verso paesi terzi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aveva già introdotto misure speciali di controllo da applicarsi nelle zone soggette a restrizioni I, II e III. Il presente atto modifica tale impianto in modo puntuale ma sostanziale, sostituendo integralmente l'allegato I.
Motivi della modifica
La Commissione evidenzia che, dopo l'ultima modifica dell'allegato I ad opera del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1205, si sono verificati nuovi focolai in Polonia, Slovacchia e Germania. In Polonia alcuni focolai hanno interessato suini detenuti in aree prima classificate come zona I o II, altri suini selvatici in aree di zona I; in Slovacchia e Germania i focolai hanno riguardato suini selvatici in aree prossime a zone già soggette a restrizioni. In conseguenza di tali sviluppi, talune aree vengono riclassificate verso livelli di restrizione più elevati e le delimitazioni territoriali vengono ridefinite o estese.
Ambito territoriale e classificazione delle zone
Il nuovo allegato I contiene l'elenco delle zone soggette a restrizioni suddivise in tre parti.
- Parte I: elenca le zone soggette a restrizioni I per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia.
- Parte II: elenca le zone soggette a restrizioni II per Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia.
- Parte III: elenca le zone soggette a restrizioni III per Bulgaria, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.
La delimitazione è estremamente dettagliata e, in molti casi, è effettuata a livello di regioni, distretti, province, comuni, frazioni, sezioni comunali o porzioni di territorio individuate con riferimenti a strade, ferrovie, fiumi o altri limiti geografici. In Italia, la zona soggetta a restrizioni III coincide con l'intero territorio della Sardegna.
Riclassificazione e rafforzamento delle restrizioni
Il regolamento riflette una logica di adeguamento dinamico: le zone interessate dai nuovi focolai vengono spostate, ove necessario, da una categoria meno restrittiva a una più severa. In particolare, i considerando segnalano che:
- alcune aree della Polonia già in zona I vengono ora incluse nella zona III per focolai in suini detenuti;
- un'area polacca in zona II viene anch'essa riclassificata in zona III;
- aree di Polonia, Slovacchia e Germania in zona I vengono ricollocate in zona II per focolai in suini selvatici;
- le delimitazioni di molte zone I sono ridefinite o estese per tenere conto dei nuovi focolai e delle condizioni delle aree circostanti.
Criteri scientifici e coordinamento con gli orientamenti UE e internazionali
La Commissione precisa che le modifiche devono basarsi sulla situazione epidemiologica locale e generale, sul livello di rischio di diffusione ulteriore, su principi scientificamente validi per la definizione geografica delle zone e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Vengono inoltre richiamate le norme internazionali dell'OIE, in particolare il Codice sanitario per gli animali terrestri, e le giustificazioni trasmesse dalle autorità nazionali competenti.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al presente regolamento, aggiornando la classificazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana.
Ricalibrazione delle zone soggette a restrizioni
I considerando spiegano che le modifiche derivano da nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici, in particolare in Polonia, Slovacchia e Germania, e dalla necessità di adeguare la delimitazione delle zone I, II e III al livello di rischio epidemiologico. Le aree interessate vengono in più casi riclassificate verso una categoria di restrizione più severa.
Criteri per la delimitazione geografica
La delimitazione delle zone tiene conto della situazione epidemiologica nelle aree colpite e nello Stato membro interessato, del rischio di ulteriore diffusione, di principi scientificamente validi, degli orientamenti dell'Unione concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, delle norme internazionali dell'OIE e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Zone elencate nell'allegato I
L'allegato sostituito contiene l'elenco dettagliato delle zone soggette a restrizioni I, II e III per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia (parte I e II) e per Bulgaria, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia (parte III), con confini definiti in molti casi a livello di regioni, province, distretti, comuni o porzioni di territorio.
Effetti immediati e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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