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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1292

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1292 della Commissione del 28 luglio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Chufa de Valencia» (DOP)]

Normativa europea32021R1292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Chufa de Valencia". La modifica include, tra l’altro, l’aggiornamento del nome protetto per comprendere anche la forma "Xufa de València". Poiché non sono state presentate opposizioni nei termini, la Commissione ha adottato l’approvazione con regolamento di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare della DOP "Chufa de Valencia", con estensione della denominazione anche alla forma "Xufa de València".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Chufa de Valencia" iscritta nel registro delle DOP e IGP dell’Unione, con effetti per gli operatori che producono, trasformano o commercializzano il prodotto secondo il relativo disciplinare. La modifica approvata riguarda il disciplinare del prodotto tutelato e ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Chufa de Valencia"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1292 approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Chufa de Valencia", registrata nel quadro dei regimi di qualità dell’Unione. La modifica è adottata dopo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e riguarda anche l’aggiornamento della denominazione, che può essere indicata come "Chufa de Valencia"/"Xufa de València".

Procedura seguita e presupposti dell’approvazione

La Commissione richiama la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, essa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), per consentire eventuali opposizioni.

Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione conclude per l’approvazione della modifica del disciplinare.

Contenuto dell’approvazione

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Chufa de Valencia" (DOP). Il punto sostanziale evidenziato nei considerando è la modifica del nome protetto, che include anche la forma "Xufa de València", coerente con la denominazione in lingua valenciana/catalana.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sul regime di protezione della DOP e sul relativo disciplinare.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Chufa de Valencia" (DOP). La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e comprende anche la variazione del nome da "Chufa de Valencia" a "Chufa de Valencia"/"Xufa de València".

Base procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione richiama l’esame della domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e la pubblicazione della domanda per opposizione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteprodotti agricoli e alimentariregimi di qualità

Testo integrale

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