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Ordinanza

Ordinanza n. 83/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione GA n. 17/2026/RA.RI. del 22 gennaio 2026 avente ad oggetto “annullamento d'ufficio e in autotutela della determina n. 68/2023 di aggiudicazione definitiva ad Ecopans s.r.l. dell'affidamento della fornitura, posa in opera, installazione e collaudo e gestione per un minimo di 24 mesi di due macchine elettromeccaniche compostatrici di comunità a ciclo aerobico per il Comune di Ventotene CIG: 8935875553”; - in via subordinata, ove qualificato l'atto impugnato in termini di revoca e denegatamente accertata la legittimità di esso, per condannare la resistente al pagamento del debito indennizzo.

Giustizia amministrativa202600191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di annullamento d'ufficio e in autotutela, qualificato dal giudice come revoca, dell'aggiudicazione definitiva dell'affidamento della fornitura, posa in opera, installazione, collaudo e gestione di due macchine elettromeccaniche compostatrici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa aggiudicataria ha impugnato il provvedimento amministrativo con cui, a circa tre anni dall'aggiudicazione definitiva, dalla stipula del contratto di fornitura e dalla pronta realizzazione delle macchine, l'amministrazione ha disposto l'annullamento d'ufficio e in autotutela dell'aggiudicazione. È stata proposta anche domanda cautelare. In via subordinata, ove l'atto fosse qualificato come revoca e ne fosse accertata la legittimità, è stata chiesta la condanna al pagamento dell'indennizzo. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti ulteriori motivi specifici di legittimità.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente disposto il cambio di rito, ritenendo applicabile il rito speciale in materia di appalti di cui all'art. 120 c.p.a. Ha accolto la domanda cautelare perché, in una valutazione prima facie, la revoca dell'aggiudicazione adottata dopo circa tre anni, successivamente alla stipula del contratto, alla realizzazione delle macchine e ai numerosi solleciti per la loro consegna, appare disposta in violazione degli artt. 21-nonies e 21-quinquies della l. n. 241/1990, per difetto dei relativi presupposti di legge. Per l'effetto ha sospeso il provvedimento impugnato e fissato l'udienza pubblica di merito. Ha condannato FRZ al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata e accolta.

  • art. 120 c.p.a.

    È stato ritenuto applicabile il rito speciale degli appalti, con conseguente cambio di rito della causa.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il provvedimento di ritiro adottato a distanza di circa tre anni dall'aggiudicazione, dopo la stipula del contratto e la realizzazione della fornitura, appare prima facie privo dei presupposti legali per l'annullamento d'ufficio.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La revoca dell'aggiudicazione appare prima facie illegittima per difetto dei presupposti di legge, considerato il significativo decorso temporale e l'avvenuta stipula ed esecuzione delle attività contrattuali indicate nell'ordinanza.

Massime di principio

  • In una controversia relativa al ritiro dell'aggiudicazione di un appalto deve applicarsi il rito speciale previsto dall'art. 120 c.p.a., anche quando l'atto sia formalmente qualificato dall'amministrazione come annullamento d'ufficio o autotutela.
  • La revoca o l'annullamento d'ufficio di un'aggiudicazione disposto circa tre anni dopo l'aggiudicazione definitiva, dopo la stipula del contratto e dopo la realizzazione della fornitura, è prima facie illegittimo se risultano carenti i presupposti previsti, rispettivamente, dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990.
  • Il significativo decorso del tempo dall'aggiudicazione, unitamente alla stipula del contratto e all'avvenuta realizzazione della prestazione, costituisce elemento rilevante nella verifica cautelare della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAutotutelaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareLegittimo affidamentoTermini del procedimento

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