Cassazione Civile, Ordinanza n. 32560/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma del primo grado, aveva accolto l'opposizione della compagnia aerea avverso verbali di accertamento contributivo relativi a piloti e assistenti di volo di stanza a Ciampino nel periodo settembre 2007-dicembre 2009. Secondo la Corte territoriale, alcuni lavoratori erano coperti da certificati E101 attestanti il versamento dei contributi in Irlanda; per gli altri, mancava in Italia una "succursale" o "rappresentanza permanente" idonea a radicare la legislazione previdenziale italiana, e comunque l'attività non era svolta prevalentemente in Italia. L'INPS ha dedotto: 1) violazione degli artt. 345, co. 3, e 437 c.p.c. per avere la Corte reputato indispensabili certificati E101 prodotti in appello, nonostante fossero disordinati e incompleti; 2) vizio motivazionale per la pretesa contraddizione fra l'affermazione di indispensabilità dei certificati e la loro asserita disorganizzazione/inidoneità; 3) violazione degli artt. 37 R.D.L. n. 1827/1935 e 14 Reg. CEE n. 1408/71 (nel testo richiamato in sentenza) sostenendo che la fattispecie imponesse l'applicazione della legislazione italiana; 4) violazione della disciplina eurounitaria e della sentenza CGUE richiamata, contestando l'esclusione dell'applicabilità delle regole che radicano l'assoggettamento previdenziale in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto corretta l'acquisizione in appello dei certificati E101 perché indispensabili ai fini della decisione, atteso che essi attestano in modo vincolante l'assoggettamento alla sola legislazione previdenziale irlandese fino a revoca/invalidazione da parte dell'autorità competente; ha inoltre escluso la contraddittorietà della motivazione, osservando che il rilievo sulla produzione disordinata non escludeva la loro rilevanza e che la Corte territoriale aveva comunque svolto un controllo, sia pure a campione, sui lavoratori coperti dai certificati. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo: per i lavoratori non coperti da certificato E101, la Corte ha applicato i chiarimenti della CGUE nella causa C-33/21, ritenendo che la crew room integrasse una "succursale o rappresentanza permanente" in Italia e che quindi quei lavoratori fossero soggetti alla legislazione previdenziale italiana. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione affinché accerti, in concreto, quali lavoratori e quali periodi siano coperti dai certificati E101 e quali, invece, ricadano sotto la legislazione italiana.
Norme richiamate
art. 345, co. 3, c.p.c.
Nel rito del lavoro la produzione documentale in appello è ammessa se il documento è indispensabile ai fini della decisione.
art. 437 c.p.c.
Consente l'acquisizione di nuovi documenti in appello quando siano indispensabili per la decisione.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non sussiste quando la motivazione della sentenza, letta nel suo complesso, non presenti effettiva contraddittorietà.
art. 37 R.D.L. n. 1827/1935
Richiamato quale norma interna sull'assoggettamento previdenziale, da coordinare con la disciplina eurounitaria.
art. 14 Reg. CEE n. 1408/71
art. 14, paragrafo 2, lett. a), (i) e (ii)
Per i lavoratori non coperti da certificato E101, l'assoggettamento previdenziale si determina in base alla presenza in Italia della succursale/rappresentanza permanente del datore di lavoro o allo svolgimento prevalente dell'attività sul territorio italiano.
art. 12 Reg. CEE n. 472/17
Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria nella parte finale.
art. 12 bis Reg. CEE n. 472/17
Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria nella parte finale.
sentenza CGUE 6 febbraio 2018, causa C-359/16
Il carattere fraudolento delle dichiarazioni poste a base del certificato E101 non può essere fatto valere direttamente davanti al giudice nazionale se prima l'autorità competente non abbia attivato la procedura di revoca del certificato.
sentenza CGUE 19 maggio 2022, causa C-33/21
La crew room della compagnia aerea costituisce una succursale o rappresentanza permanente ai fini dell'applicazione dell'art. 14, paragrafo 2, lett. a), (i), del regolamento richiamato.
Cass. S.U. n. 10790/2017
Richiamata per affermare il criterio dell'indispensabilità dei documenti prodotti in appello e la possibilità di acquisirli se decisivi.
Cass. n. 37503/2022
Richiamata come precedente conforme sulla produzione disordinata dei certificati E101 e sulla necessità di verificare concretamente quali lavoratori e periodi siano coperti dal certificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la produzione in appello di documenti nuovi è consentita quando il documento sia indispensabile ai fini della decisione, anche se la produzione avviene in modo disordinato o non perfettamente organizzato, purché il giudice ne verifichi concretamente la riferibilità ai singoli rapporti e periodi.
- Il certificato E101/E-formato equivalente vincola il giudice nazionale e l'istituzione dello Stato ospitante fino a quando non sia revocato o invalidato dall'autorità competente dello Stato che lo ha rilasciato; il suo eventuale carattere fraudolento non può essere opposto direttamente in giudizio senza previo attivarsi della procedura amministrativa di riesame.
- Quando l'impresa abbia sul territorio dello Stato ospitante una struttura qualificabile come succursale o rappresentanza permanente, i lavoratori che vi sono addetti possono essere assoggettati alla legislazione previdenziale di tale Stato secondo la disciplina eurounitaria applicabile.
- In presenza di certificazioni previdenziali solo parziali o non perfettamente riferibili a tutti i lavoratori e periodi contestati, il giudice deve svolgere un accertamento analitico e rigoroso, evitando decisioni solo campionarie se occorre stabilire la copertura contributiva per ciascun rapporto.
- La qualificazione di una struttura aziendale estera come 'succursale o rappresentanza permanente' è questione di sussunzione giuridica, sindacabile in cassazione come violazione di legge quando i fatti storici siano stati accertati dal giudice di merito.
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