Cassazione Penale, Ordinanza n. 21768/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e l'assenza di un confronto con la concreta motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. Dalla motivazione emerge che l'unico motivo dedotto era generico: si limitava a richiamare arresti giurisprudenziali sulla motivazione per relationem, senza confrontarsi con la decisione impugnata. La sentenza di appello era peraltro intervenuta esclusivamente sul trattamento sanzionatorio e, secondo la Corte di cassazione, aveva indicato a pagina 3 gli argomenti posti a fondamento della conferma della sentenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice richiamata implicitamente dal riferimento al delitto di evasione.
art. 591 c.p.p.
Base implicita della declaratoria di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in un richiamo astratto a precedenti giurisprudenziali senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- La censura sulla motivazione per relationem non è autosufficiente se non indica in concreto perché, nel caso specifico, la motivazione della sentenza sia mancante o apparente.
- Quando la sentenza impugnata riguarda solo il trattamento sanzionatorio, il ricorso deve confrontarsi specificamente con gli argomenti usati dal giudice di merito per confermare la pena; in difetto, la doglianza è generica e il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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