Sentenza n. 500/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del CIPE n. 68/2018 del 28 novembre 2018 (doc. 1), registrata dalla Corte dei conti il successivo 12 dicembre 2018 con n. 1-1538 e pubblicata nella G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018, recante “Approvazione dello schema di accordo di cooperazione all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero – Modena”, nella parte in cui prescrive che “il MIT deve assicurare che, ad esito della esatta quantificazione del valore di subentro, alla data della nuova stipula, al netto dei benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile 2014, tale valore, ove a debito del concessionario, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato in quanto spettante al concedente” (punto 4 della delibera), - ove occorrer possa, del parere dell'ART n. 10 del 22 novembre 2018 (doc. 2), del parere del NARS n. 6 del 26 novembre 2018 e della nota congiunta n. 5821 del 28 novembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, non in possesso al momento di parte ricorrente, nonché delle note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 159 del 4 gennaio 2019 (doc. 3) e prot. n. 877 del 15 gennaio 2019 (doc. 4), - di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche qualora non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.11.2019: per l’annullamento - della delibera del CIPE n. 24/2019 del 20 maggio 2019 (doc. 1), registrata dalla Corte dei conti il successivo 13 settembre 2019 e pubblicata nella G.U. n. 229 del 30 settembre 2019, recante “Approvazione dell’accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena”, nella parte in cui prevede che “il Governo e il Concedente assumano ogni iniziativa utile affinchè all’e sito del contenzioso gli eventuali benefici finanziari eccedenti il valore di subentro degli investimenti realizzati e non ammortizzati alla data del 31 dicembre 2018 siano destinati in ogni caso alla realizzazione degli investimenti previsti dall’art. 8 dell’accordo di cooperazione” (punto 5 della delibera), - ove occorrer possa, del parere dell’ART n. 3 dell’8 maggio 2019 (doc. 2), dello schema di Accordo di cooperazione trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota prot. n. 19072 del 10 maggio 2019 ed approvato dal CIPE con la predetta delibera n. 24/2019 (doc. 3), del parere del NARS n. 2 del 14 maggio 2019 (doc. 4) e della nota congiunta prot. n. 2794-P del 20 maggio 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell’economia e delle finanze, non in possesso al momento di parte ricorrente, - di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche qualora non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati 9.12.2019: per l’annullamento - della delibera del CIPE n. 59/2019 del 1° agosto 2019 (doc. 1), recante “Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l’effettivo subentro di un nuovo concessionario”, della delibera del CIPE n. 38/2019 del 24 luglio 2019 (doc. 2), recante “Criterio generale per l’accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio)”, entrambe pubblicate nella G.U. Serie generale n. 255 del 30 ottobre 2019, nonché della nota prot. n. 33934/2019 del 13 novembre 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (doc. 3); - nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti, allo stato non conosciuti da Autobrennero, tra i quali: la nota della DGVCA prot. n. 14840 del 12 giugno 2019 del MIT, la proposta MIT prot. n. 24142 del 14 giugno 2019, la nota del NARS prot. DIPE n. 3605 del 1° luglio 2019, la nota del MIT del 3 luglio 2019 acquisita al prot. DIPE n. 3684, il parere del NARS n. 4 del 10 luglio 2019, la nota congiunta prot. n. 4105-P del 23 luglio 2019 del DIPE e del MEF, le note della DGVCA del MIT prot. n. 19482 del 31 luglio 2019 e del Gabinetto del MIT prot. n. 31117 del 31 luglio 2019, la nota congiunta prot. n. 4287 del 1° agosto 2019 del DIPE e del MEF.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera CIPE n. 68/2018, punto 4, e delibera CIPE n. 59/2019, punti 2 e 3, relative al calcolo del valore di subentro e dei benefici maturati durante la gestione successiva alla scadenza della concessione; nonché, con motivi aggiunti, delibera CIPE n. 24/2019 e delibera CIPE n. 38/2019
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario autostradale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria uscente ha impugnato le prescrizioni CIPE concernenti il periodo successivo alla scadenza della concessione autostradale, durante il quale essa aveva continuato a gestire l'infrastruttura su richiesta del MIT e in applicazione dell'art. 25 della convenzione. Il punto 4 della delibera CIPE n. 68/2018 prevedeva che, una volta quantificato il valore di subentro al netto dei benefici maturati durante la gestione successiva alla scadenza, l'eventuale valore a debito del concessionario fosse versato al bilancio dello Stato. La ricorrente ha dedotto: 1) erronea configurazione del valore di subentro, in violazione dell'art. 13-bis d.l. n. 148/2017, degli artt. 176 e 178 d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 23 e 25 della convenzione e della direttiva ministeriale n. 283/1998, sostenendo che il valore di subentro costituisce esclusivamente l'indennizzo dovuto dal concessionario subentrante per gli investimenti non ammortizzati e non può trasformarsi in un debito del concessionario uscente verso lo Stato; 2) indeterminatezza e infondatezza della nozione di benefici maturati nel periodo di prorogatio, non adeguatamente delimitata né motivata; 3) carenza di base normativa o convenzionale del potere del CIPE di imporre unilateralmente una prestazione patrimoniale o un nuovo regime economico per il periodo successivo alla scadenza della concessione, con violazione del legittimo affidamento, della buona fede, della correttezza e dei principi di ragionevolezza; 4) violazione del buon andamento e della convenzione. Con i primi motivi aggiunti la società ha contestato il punto 5 della delibera CIPE n. 24/2019, che destinava eventuali benefici finanziari eccedenti il valore di subentro a nuovi investimenti. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato le delibere CIPE n. 59/2019 e n. 38/2019 e la nota MIT che imponeva la predisposizione di un PEF provvisorio, censurando in particolare l'applicazione retroattiva e figurativa di un diverso regime tariffario per il calcolo dei benefici netti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse i primi motivi aggiunti contro il punto 5 della delibera CIPE n. 24/2019, ritenuto meramente esortativo e privo di immediata efficacia lesiva. Ha dichiarato parzialmente inammissibili i secondi motivi aggiunti nella parte relativa alla delibera CIPE n. 38/2019, poiché alla società si applicava, in base al principio di specialità, la successiva e specifica delibera n. 59/2019. Nel merito ha accolto il ricorso introduttivo quanto al primo e al terzo motivo e i secondi motivi aggiunti quanto alle censure reiterate e al motivo autonomo. Il giudice ha interpretato il valore di subentro, alla luce dell'art. 25 della convenzione, della direttiva Costa-Ciampi e dell'art. 178, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, come indennizzo dovuto dal concessionario subentrante al concessionario uscente per le opere assentite e non ancora ammortizzate. Esso può essere pari a zero se gli investimenti sono integralmente ammortizzati, ma non può diventare negativo né costituire un debito dell'uscente verso il concedente. Il concedente è estraneo al rapporto economico di subentro, che intercorre tra concessionario uscente e subentrante. Il TAR ha inoltre ritenuto che, nel periodo di prorogatio o fase post-contrattuale, la gestione continui secondo le condizioni convenzionali vigenti e che, in assenza di una specifica base legislativa o pattizia, il CIPE e il MIT non possano imporre unilateralmente un nuovo sistema di remunerazione, modificare il regime tariffario o vincolare direttamente il concessionario uscente al versamento di presunti benefici. Le delibere possono al più orientare una rinegoziazione secondo buona fede e leale collaborazione, ma non sostituire unilateralmente l'accordo tra le parti. Sono stati quindi annullati il punto 4 della delibera CIPE n. 68/2018 e i punti 2 e 3 della delibera CIPE n. 59/2019. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese, liquidate in euro 6.610,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25 della Convenzione ANAS-Autostrada del Brennero
il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa
La clausola disciplina la gestione successiva alla scadenza della concessione e riconosce al concessionario uscente il diritto all'indennizzo delle opere assentite e non ancora ammortizzate da parte del concessionario subentrante.
art. 5, comma 2, direttiva ministeriale 20 ottobre 1998, n. 283
Per le nuove opere eseguite in base alla convenzione [...] e non ancora ammortizzate, il concessionario subentrante è tenuto al pagamento di un indennizzo.
Il valore di subentro è determinato come indennizzo per gli investimenti non ammortizzati ed è dovuto dal concessionario subentrante al concessionario uscente.
le convenzioni [...] devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti
La disposizione conferma che il valore di subentro e gli eventuali debiti dell'uscente gravano sul concessionario subentrante, non sul concedente, e non legittima la trasformazione del valore di subentro in un credito dello Stato.
art. 178, comma 7, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Per le opere assentite che il concessionario ha già eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante
Il valore di subentro costituisce un credito dell'uscente verso il subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto al netto degli ammortamenti e delle variazioni regolatorie.
art. 178, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura [...] sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti
Durante il periodo transitorio precedente al subentro, i reciproci obblighi restano regolati dalle condizioni contrattuali vigenti, salvo diverso accordo.
art. 23 Cost.
L'imposizione di una prestazione patrimoniale richiede una puntuale base legislativa; non è sufficiente il richiamo al perseguimento dell'interesse pubblico o alla tutela della finanza pubblica.
art. 97 Cost.
La censura relativa al buon andamento è stata dedotta dalla ricorrente, ma il giudice ha fondato l'accoglimento principalmente sulla disciplina del valore di subentro e sulla carenza di base normativa e convenzionale del potere esercitato.
Massime di principio
- Il valore di subentro nelle concessioni autostradali è un indennizzo dovuto dal concessionario subentrante al concessionario uscente per le opere assentite, realizzate e non ancora ammortizzate; può essere pari a zero quando l'ammortamento è completo, ma non può trasformarsi in un importo negativo o in un debito dell'uscente verso il concedente.
- Il concedente è estraneo al rapporto economico di subentro, che intercorre tra concessionario uscente e concessionario subentrante; in assenza di una specifica base normativa o convenzionale, l'amministrazione non può pretendere di incamerare come entrata propria un presunto valore di subentro negativo.
- Nel periodo di gestione successivo alla scadenza della concessione, imposto o richiesto per assicurare la continuità del servizio, i rapporti tra le parti restano regolati dalle condizioni contrattuali vigenti, fino al trasferimento della gestione o alla conclusione di un nuovo accordo.
- La lacuna normativa relativa alla remunerazione del concessionario durante la prorogatio non attribuisce all'amministrazione concedente il potere di introdurre unilateralmente un nuovo sistema tariffario o di remunerazione, né di modificare retroattivamente e in via figurativa il regime economico convenzionale.
- Gli atti del CIPE o dell'amministrazione concedente possono orientare una rinegoziazione del piano economico-finanziario secondo buona fede e leale collaborazione, ma non possono produrre direttamente effetti vincolanti nella sfera giuridica del concessionario uscente in assenza di una base legislativa o pattizia.
- Una prescrizione contenuta in un atto amministrativo che si limita a suggerire o sollecitare future iniziative, senza imporre obblighi immediati e direttamente lesivi, non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse.
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