Sentenza n. 1265/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 48752 del 14.11.2024, a firma del Responsabile del Settore V, Programmazione Urbanistica-Edilizia Privata-Patrimonio e Attività Produttive del comune di Caivano, avente a oggetto: “Comunicazione IMPROCEDIBILITÀ – ORDINE di non effettuare i lavori richiesti, riferimento alla Pratica UTC° 207/2024/LAV del 20.6.2024 – p.g. 25480 codice richiesta P06558” (all. 1); - ove occorra della nota a firma del suddetto Responsabile di Settore p.g. n. 40662 del 26.09.2024, recante: “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ed annullamento ai sensi della domanda, ai sensi dell’art. 10- bis, ed in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies – della L 241/90 – in riferimento alla Pratica UTC° 207/2024/LAV del 20.6.2024 – p.g. 25480 codice richiesta P06558” (all. 2);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di improcedibilità e ordine di non effettuare i lavori relativi a una procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, nonché la precedente comunicazione dei motivi ostativi e di preteso annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato al Comune una procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 28/2011, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico. Il Comune non ha adottato né notificato, entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011, un ordine motivato di non effettuare l'intervento. Dopo circa tre mesi ha trasmesso una comunicazione dei motivi ostativi, richiamando la possibile necessità di autorizzazione unica e di VIA, carenze documentali, l'assenza di alcuni nulla osta e la mancanza di elementi relativi alla disponibilità e ai vincoli dell'area. Successivamente ha dichiarato l'improcedibilità della pratica e ordinato di non effettuare i lavori, sostenendo che il titolo non si fosse formato per silenzio-assenso e contestando il contrasto dell'impianto con le linee regionali in materia di agrivoltaico e con la disciplina urbanistica delle zone agricole E2. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 2-bis, lett. b), 6, commi 2 e 4, 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 28/2011, sostenendo che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, l'attività fosse definitivamente assentita e l'amministrazione fosse decaduta dal potere interdittivo. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni da ritardo o mancata realizzazione dell'impianto e dalla perdita degli incentivi pubblici.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento, ritenendo assorbente il primo motivo. La PAS è riconducibile al genus della DIA/SCIA e, decorso il termine di trenta giorni senza la notifica di un ordine motivato di non effettuare l'intervento, l'attività privata diviene lecita per effetto della liberalizzazione, senza che si formi un provvedimento tacito di assenso. Il Comune, pertanto, era decaduto dal potere ordinario di interdizione e non poteva, a distanza di mesi, dichiarare l'improcedibilità della PAS né ordinare tardivamente la non effettuazione dei lavori. Il giudice ha escluso che la nota comunale integrasse un effettivo annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Ha precisato che un intervento successivo sarebbe stato possibile soltanto mediante l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei relativi presupposti, della considerazione dell'affidamento maturato e dell'esplicitazione dell'interesse pubblico. Sono state assorbite le ulteriori censure. La domanda risarcitoria è stata respinta perché non è stato provato alcun danno, in particolare quanto all'eventuale perdita di finanziamenti PNRR, anche in considerazione della tempestiva sospensione cautelare dell'atto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 4 e 6 d.lgs. n. 28/2011
Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune una dichiarazione accompagnata da una relazione e dagli elaborati progettuali; se il Comune non notifica entro trenta giorni un ordine motivato di non effettuare l'intervento, decorso il termine l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.
La PAS è una fattispecie di liberalizzazione dell'attività privata assimilabile alla DIA/SCIA. Il decorso del termine di trenta giorni senza ordine interdittivo determina la decadenza dell'amministrazione dal potere ordinario di impedire l'intervento e rende lecita l'attività.
art. 6, commi 2 e 4, d.lgs. n. 28/2011
Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita.
L'ordine di non effettuare i lavori deve essere notificato entro il termine di trenta giorni; un provvedimento successivo non può esercitare il potere interdittivo ordinario ormai consumato.
art. 19 l. n. 241/1990
Alla PAS si applica il regime della SCIA e non quello del silenzio-assenso previsto dall'art. 20; l'attività esce dal regime di controllo amministrativo preventivo.
art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990
I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, adottati dopo la scadenza dei termini previsti dall'articolo 19, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
I provvedimenti interdittivi tardivi sono inefficaci, salva la possibilità di intervenire in autotutela quando ricorrano i presupposti e le condizioni dell'annullamento d'ufficio.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Dopo il decorso del termine per l'intervento interdittivo ordinario, l'amministrazione può incidere sull'attività ormai liberalizzata solo attraverso un effettivo annullamento d'ufficio, con rispetto dei relativi presupposti, dell'affidamento del privato e dell'interesse pubblico.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova del danno, in particolare del pregiudizio derivante dalla perdita di finanziamenti o incentivi.
Massime di principio
- La procedura abilitativa semplificata prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 appartiene al genus della DIA/SCIA e non produce un provvedimento tacito di assenso: il decorso del termine legale determina la liberalizzazione dell'attività privata e la sua definitiva assentibilità secondo il meccanismo proprio della SCIA.
- Se, entro trenta giorni dalla presentazione della PAS, il Comune non notifica un ordine motivato di non effettuare l'intervento, l'amministrazione decade dal potere ordinario di interdizione e non può successivamente dichiarare l'improcedibilità della pratica o ordinare la non effettuazione dei lavori sulla base di quel potere ormai consumato.
- L'intervento amministrativo successivo al decorso del termine della PAS è possibile soltanto mediante un effettivo esercizio dell'autotutela decisoria, nel rispetto dei presupposti dell'annullamento d'ufficio, della tutela dell'affidamento maturato dal privato e dell'esplicitazione dell'interesse pubblico concreto.
- Alla PAS si applica il regime dell'art. 19 l. n. 241/1990, non quello del silenzio-assenso dell'art. 20; conseguentemente, i provvedimenti interdittivi adottati tardivamente sono inefficaci, salva l'autotutela nei casi e alle condizioni previste dalla legge.
- La domanda risarcitoria per illegittima attività amministrativa deve essere respinta quando il ricorrente non dimostri concretamente l'esistenza e l'ammontare del danno lamentato, anche se l'atto amministrativo è stato annullato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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