Cassazione Penale, Sentenza n. 21882/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la condanna, pronunciando quattro censure principali: (1) violazione procedurale per presunto omesso deposito del mandato a impugnare con la dichiarazione/elezione di domicilio insieme all'atto di appello; (2) violazione del divieto di bis in idem per una nuova condanna per bancarotta fraudolenta relativa agli stessi fatti già oggetto di condanna per autoriciclaggio; (3) errata applicazione della norma penale (art. 648-ter.1 c.p.) e vizi di motivazione con riferimento alla duplicazione delle condanne; (4) vizio nella valutazione del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e l'aggravante prevista dall'art. 219 legge fallimentare, senza considerare il comportamento processuale e la precedente condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dagli atti risultava che in data 3 luglio 2023 la difesa aveva inviato via p.e.c. sia l'atto di appello sia il mandato a impugnare comprendente la dichiarazione di domicilio. L'errore della corte territoriale è stato attribuito al fatto che in cancelleria erano depositate copie cartacee 'di cortesia' prive del mandato e della dichiarazione, mentre gli atti necessari erano stati correttamente inoltrati via p.e.c. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, ritenendo assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione. La difesa ha invocato diverse lettere per violazione di legge, vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale; la Corte ha esaminato preliminarmente la vizione documentale relativa al primo motivo.
art. 111-bis, cod. proc. pen.
Regola le modalità di deposito e notificazione via p.e.c. degli atti di impugnazione. La Corte ha ritenuto valido l'invio telematico del mandato e della dichiarazione di domicilio effettuato dalla difesa, nonostante la presenza in cancelleria di copie cartacee incomplete.
art. 648-ter.1, cod. pen.
Norma che configura il reato di autoriciclaggio; è stata richiamata dalla difesa per sostenere una duplicazione della condanna rispetto alla successiva sentenza per bancarotta fraudolenta, ma la questione non è stata decisa in merito perché assorbita dall'annullamento procedurale.
art. 219, legge fallimentare
Prevede un'aggravante rilevante in materia fallimentare. La difesa ha contestato il bilanciamento tra tale aggravante e le circostanze attenuanti generiche concesse in sentenza, ma anche tale censura è rimasta assorbita dalla decisione sulla procedura di impugnazione.
Principio del ne bis in idem
Diritto sostanziale che vieta di essere puniti due volte per lo stesso fatto. La difesa ha invocato la violazione, ma la Corte di cassazione non si è pronunciata sul merito del conflitto perché ha risolto il caso sul profilo procedurale dell'inammissibilità apparente e ha annullato l'ordinanza.
Massime di principio
- Quando un atto processuale (es. mandato a impugnare e dichiarazione di domicilio) è inviato telematicamente via p.e.c., tale invio ha efficacia probatoria e pratico-giuridica: eventuali copie cartacee incomplete in cancelleria non annullano la validità dell'invio elettronico.
- Se la corte territoriale dichiara inammissibile un impugnazione per presunto difetto documentale, è necessario verificare i registri e le ricevute di trasmissione p.e.c.; la Cassazione può esaminare tali documenti e annullare la decisione se risulta che il deposito telematico è stato eseguito correttamente.
- Le questioni sostanziali (es. ne bis in idem, qualificazione del reato o bilanciamento delle circostanze) possono rimanere assorbite se il giudice di legittimità risolve il procedimento su un vizio procedurale preliminare; pertanto, per far valere tali profili è importante garantire prima la regolarità formale dell'impugnazione.
- Per evitare rischi di inammissibilità per motivi formali, conviene inviare tramite p.e.c. tutti gli atti richiesti e conservarne le ricevute; in aggiunta, depositare copie cartacee deve essere fatto con attenzione a includere tutti gli allegati necessari per evitare confusioni in cancelleria.
- Quando si contesta un'apparente duplicazione di responsabilità (es. autoriciclaggio vs bancarotta), occorre documentare chiaramente le ragioni in fatto e in diritto per distinguere i fatti o dimostrare l'assorbimento; tuttavia, tali questioni sono di merito e richiedono che la procedura di impugnazione sia prima dichiarata ammissibile.
- La Corte può disporre l'annullamento senza rinvio dell'atto impugnato quando il vizio rilevato è tale da rendere il provvedimento completamente invalido nella sua decisione sull'ammissione, con conseguente rimessione ad altra sezione per nuova valutazione.
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