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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18690/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proposero ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di procedibilità per presunta violazione dell'art. 414 c.p.p. in quanto un precedente procedimento era stato archiviato dal GIP senza decreto di riapertura; 2) vizio di motivazione nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato di arresto illegale, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto delle contraddizioni delle persone offese circa il tempo di permanenza ammanettate; 3) censura per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante incensuratezza, comportamento processuale e presunti adempimenti civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che vi fosse impedimento procedurale: l'archiviazione precedente riguardava solo il reato di perquisizione/ispezione personali arbitrarie (art. 609 c.p.) e non il diverso fatto riferibile all'arresto illegale (art. 606 c.p.), quindi non occorreva il decreto di riapertura delle indagini. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello ha motivatamente tratto dalla durata e dalle modalità dell'operazione la volontà degli agenti di oltrepassare i limiti del potere; ha valorizzato la testimonianza dell'agente Garibaldi rispetto alle contraddizioni delle persone offese. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la valutazione negativa sulle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. pen.

    Norma che disciplina l'arresto illegale; il reato per cui sono stati processati i ricorrenti e rispetto al quale è stato effettuato il giudizio di merito

  • art. 605 cod. pen.

    Richiamato nella contestazione come possibile correlato materiale, ma il Tribunale ha riconosciuto la colpevolezza solo ai sensi dell'art. 606 c.p.

  • art. 610 cod. pen.

    Richiamato nella formulazione delle imputazioni nel procedimento ma non centrale nella decisione di cassazione

  • art. 609 cod. pen.

    Delitto di perquisizione e ispezione personali arbitrarie: oggetto del precedente procedimento archiviato; la Cassazione ha ritenuto che l'archiviazione riguardasse solo questo reato e non impedisse il diverso procedimento sull'arresto illegale

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riapertura delle indagini dopo archiviazione: applicabile solo quando l'archiviazione abbia riguardato la notizia di reato nella sua interezza e lo stesso fatto-oggettivamente e soggettivamente considerato

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'iscrizione nel registro delle notizie di reato; citata per spiegare l'ambito della precedente iscrizione/archiviazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di dichiarazione di inammissibilità: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle Ammende

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti: richiamata nella valutazione del merito rispetto alla decisione di negare le attenuanti generiche

Massime di principio

  • Se un provvedimento di archiviazione ha riguardato solo una parte della notizia di reato o specifiche qualificazioni giuridiche, il P.M. può esercitare l'azione penale per fatti o qualificazioni diversi senza necessità del decreto di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p.
  • La mancanza del decreto di riapertura delle indagini impedisce la riutilizzabilità degli atti e l'esercizio dell'azione penale solo quando l'archiviazione abbia riguardato lo stesso fatto, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte dello stesso ufficio.
  • La valutazione dell'elemento soggettivo, della credibilità delle testimonianze e della sussistenza delle attenuanti generiche è in larga misura domanda di merito riservata al giudice di merito; la Corte di cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica e la congruità della motivazione, non la diversa valutazione delle prove.
  • Per contestare con successo in Cassazione il diniego di attenuanti occorre dimostrare che il giudice di merito abbia omesso di considerare elementi rilevanti o che la motivazione sia contraddittoria o illogica; semplici diversità valutative non sono sufficienti.
  • Quando si deduce violazione di procedibilità per precedente archiviazione, è essenziale provare l'identità del fatto e della qualificazione rispetto a quanto già archiviato; senza tale identità la censura è generalmente infondata.

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