Sentenza del 05/03/2015 n. 4482 - Corte di Cassazione
Cartella di pagamento - Notifica avvenuta mediante raccomandata in busta e non in plico raccomandato senza busta - Contestata invalidità della notifica - Sussiste - Onere della prova - incombe sul mittente - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva di aver comunicato alla società acquirente, mediante raccomandata del 5 aprile 2007, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di cessione d'azienda, a causa del mancato pagamento di una rata. Contestava la decisione del Tribunale, secondo cui, essendo stata spedita una busta raccomandata e non un plico raccomandato, e avendo la Curatela contestato il contenuto della busta, spettava alla mittente provare che essa contenesse effettivamente la dichiarazione di risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha applicato il principio secondo cui, quando una comunicazione viene spedita in una busta raccomandata e il destinatario contesta il contenuto della busta, non è sufficiente provare la ricezione della raccomandata: il mittente deve dimostrare anche quale documento fosse contenuto all'interno. Pertanto, non è stata ritenuta provata la tempestiva comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il Fallimento non si era costituito.
Norme richiamate
Art. 1456 cod. civ. - Clausola risolutiva espressa
La parte interessata deve dichiarare all'altra che intende valersi della clausola.
La risoluzione non si produce automaticamente per il solo inadempimento: la parte deve comunicare all'altra la volontà di avvalersi della clausola. La comunicazione deve essere provata anche nel suo contenuto.
Art. 1335 cod. civ. - Presunzione di conoscenza degli atti recettizi
La proposta, l'accettazione, la revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
La ricezione della comunicazione presso l'indirizzo del destinatario può far presumere la conoscenza dell'atto, ma, se il destinatario contesta specificamente il contenuto della busta, il mittente deve provare quale dichiarazione sia stata effettivamente inviata.
Art. 93 legge fallimentare
La norma disciplina la domanda di ammissione al passivo fallimentare e, nel caso esaminato, è stata richiamata in relazione alla richiesta di restituzione dell'azienda e, in subordine, di ammissione del credito al passivo.
Principio giurisprudenziale di Cass. n. 24031/2006
Nel caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta, è onere del mittente provarlo.
La prova della consegna della busta non equivale alla prova della consegna del documento che il mittente afferma essere stato inserito nella busta. In caso di contestazione, il mittente deve fornire elementi ulteriori sul contenuto.
Massime di principio
- La ricevuta di ritorno dimostra normalmente la consegna della raccomandata, ma non necessariamente il contenuto della busta.
- Quando il destinatario contesta il contenuto della busta, l'onere di provare quale documento sia stato spedito ricade sul mittente.
- Per comunicazioni con effetti rilevanti, come la risoluzione contrattuale o la costituzione in mora, è preferibile utilizzare modalità che offrano una prova certa sia della spedizione sia del contenuto, come la posta elettronica certificata, la notificazione tramite ufficiale giudiziario o strumenti equivalenti.
- La presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 cod. civ. opera sulla comunicazione effettivamente giunta all'indirizzo, ma non elimina la necessità di provare il contenuto quando questo sia contestato.
- La contestazione del destinatario non deve necessariamente dimostrare quale fosse il contenuto effettivo: è sufficiente che renda controverso il contenuto della busta, trasferendo sul mittente l'onere della prova.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 mar 2015Sentenza del 05/03/2015 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 5 mar 2015Sentenza del 05/03/2015 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 5 mar 2015Sentenza del 05/03/2015 n. 141 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 5 mar 2015Sentenza del 05/03/2015 n. 142 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 5 mar 2015Sentenza del 05/03/2015 n. 149 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 5 mar 2015Sentenza del 05/03/2015 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →