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Sentenza

Sentenza n. 5559/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202601487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha dichiarato l’estinzione per rinuncia, rilevando che la dichiarazione non era stata notificata alla controparte come previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Ha tuttavia ritenuto che la dichiarazione manifestasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Spese compensate.

TAR Campania, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli, II Sezione civile, dell’8 aprile 2016, relativa a un credito trasferito alla Regione Molise dalle gestioni liquidatorie delle ex UU.SS.LL.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza civile del Tribunale di Napoli dell’8 aprile 2016, divenuta definitiva perché non impugnata e notificata in forma esecutiva alla Regione Molise il 24 dicembre 2019. La Regione, in base alla legge regionale richiamata nel ricorso, era subentrata nelle situazioni debitorie residue delle gestioni liquidatorie delle ex UU.SS.LL. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato, il 29 luglio 2026, una dichiarazione di non avere più interesse a coltivare il ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio; tale dichiarazione non è stata notificata alla controparte.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    Rilevato che, ai sensi dell’art. 35, co. 2, c.p.a., il giudice può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia;

    La rinuncia può condurre all’estinzione del giudizio, ma nel caso concreto il giudice ha ravvisato invece una sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Rilevato tuttavia che, nel caso di specie, la suddetta dichiarazione non risulta notificata alla controparte (ai sensi dell’art. 84, co. 3, c.p.a.) e che comunque, anche in assenza del suddetto adempimento, il giudice può desumere dall’intervento della suddetta dichiarazione la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa;

    La dichiarazione di rinuncia non notificata alla controparte non fonda l’estinzione per rinuncia; può tuttavia essere valutata dal giudice come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata insieme all’art. 35, comma 1, lett. c), quale base della declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non voler più coltivare il giudizio, quando non sia stata notificata alla controparte e non consenta quindi di dichiarare l’estinzione per rinuncia, può comunque essere valutata dal giudice come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse e condurre all’improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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