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Ordinanza

Ordinanza n. 1003/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 06.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dal Convitto Nazionale Statale “G. Bruno” di Maddaloni (Ce) con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS-. su n. 29 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 29 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;

Giustizia amministrativa202505872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di rinuncia all'incarico di commissario ad acta e di nomina di un diverso commissario, proposta dalla dirigente della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio aveva avuto origine dall'impugnazione del Piano Educativo Individualizzato relativo all'anno scolastico 2025-2026, nella parte in cui assegnava al minore 22 ore di sostegno su 29 ore settimanali di frequenza, con domanda di accertamento del diritto al sostegno per l'intero orario. Con sentenza semplificata n. 8410 del 23 dicembre 2025 il ricorso era stato accolto e, in caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, era stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale per il personale scolastico ha contestato la propria incompetenza funzionale rispetto all'incarico, sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e ha rinunciato all'incarico chiedendo la nomina di un diverso commissario. Nel frattempo, una nota scolastica ha attestato l'avvenuto adempimento della sentenza. Il TAR ha rilevato l'identità della richiesta rispetto a quella già esaminata nell'ordinanza n. 690 del 2 febbraio 2026 e in ulteriori ordinanze di identico contenuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente. Ha richiamato integralmente, quale precedente, la motivazione dell'ordinanza collegiale n. 690 del 2026 e successive, nelle quali la medesima istanza era stata ritenuta inammissibile per plurime ragioni e comunque confutata nel merito alla luce della disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. Inoltre, ha rilevato l'inesistenza delle condizioni per l'attivazione del commissario ad acta nel giudizio, poiché era stato attestato l'avvenuto adempimento alla decisione. L'istanza è stata quindi dichiarata inammissibile, con comunicazione alle parti e alla soggetto istante. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    previa verifica di tutti i presupposti indicati in sentenza, provveda al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza ai sensi e nei termini di cui in motivazione

    La sentenza può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione delle proprie statuizioni, subordinandone l'intervento alla mancata ottemperanza dell'amministrazione nel termine stabilito e alla verifica dei presupposti indicati nella sentenza.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L'attivazione del commissario ad acta nominato in sentenza presuppone la mancata ottemperanza dell'amministrazione e non può avere luogo quando risulti intervenuto l'adempimento alla decisione.
  • L'istanza diretta a ottenere la rinuncia o la sostituzione del commissario ad acta è inammissibile quando non sussistano più le condizioni concrete per l'attivazione dell'organo commissariale, in particolare per l'avvenuto adempimento dell'amministrazione.
  • Il giudice amministrativo può richiamare integralmente la motivazione di una propria precedente ordinanza, avente identico oggetto e contenuto, quale precedente per la decisione di una richiesta analoga.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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