Sentenza del 17/10/2019 n. 26354 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il riconoscimento di un credito d’imposta previsto dalla L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10, e dal D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, comma 5, quale beneficio compensativo per il GPL destinato al riscaldamento e distribuito mediante reti canalizzate. L’Agenzia aveva negato il beneficio ritenendo applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1995 per la richiesta di rimborso delle accise indebitamente versate. La società ha sostenuto che tale termine riguardasse esclusivamente i pagamenti tributari indebiti e non i crediti d’imposta agevolativi, aventi natura compensativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha stabilito che il credito d’imposta in questione non costituisce rimborso di un’accisa indebitamente pagata, ma un beneficio fiscale autonomo e fisiologico, previsto per compensare il soggetto che trasferisce agli utenti finali la riduzione del costo energetico. Pertanto, al credito non si applicava il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1995, nella versione applicabile ratione temporis. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario della società. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2
L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.
La disposizione, nel testo applicabile all’epoca, riguarda esclusivamente il rimborso di accise indebitamente pagate e non qualsiasi credito o beneficio fiscale connesso alle accise. Il termine biennale è di stretta interpretazione e non può essere esteso a fattispecie diverse dall’indebito tributario.
L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10, lettera c)
La norma ha previsto misure compensative per ridurre il prezzo dei combustibili destinati al riscaldamento per determinate categorie di utenti e in specifiche zone climatiche, neutralizzando sostanzialmente l’incremento delle accise.
L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 13
Ha demandato a un regolamento attuativo la definizione delle modalità di applicazione del beneficio, prevedendo anche il possibile ricorso al credito d’imposta.
D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, commi 1, 2, 3 e 5
Ha disciplinato il beneficio compensativo e le modalità di accredito d’imposta a favore degli esercenti e dei soggetti che fornivano gasolio o GPL per riscaldamento trasferendo il beneficio agli utenti aventi diritto.
D.L. n. 193 del 2016, art. 4-ter, convertito dalla L. n. 225 del 2016
La modifica dell’art. 14 del D.Lgs. n. 504 del 1995 ha esteso espressamente la disciplina anche alle richieste relative ad agevolazioni concesse mediante restituzione, totale o parziale, dell’accisa o mediante altre modalità. La Corte ha ritenuto tale modifica non retroattiva, quindi inapplicabile alla controversia.
Art. 2033 c.c.
È richiamato per distinguere l’indebito oggettivo, derivante da un pagamento non dovuto o eccedente, dal credito d’imposta in senso stretto, che costituisce uno strumento previsto dalla legge per finalità di perequazione o compensazione.
Massime di principio
- Il termine decadenziale previsto per il rimborso di un tributo indebitamente pagato si applica, in linea generale, solo quando il pagamento originario era non dovuto o eccedente, non quando si chiede un beneficio fiscale autonomo previsto dalla legge.
- Un credito d’imposta compensativo, riconosciuto per trasferire agli utenti una riduzione di prezzo o per perseguire finalità di perequazione, deve essere distinto dal rimborso di un indebito tributario.
- Le norme che introducono termini di decadenza sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente a fattispecie agevolative diverse da quelle espressamente indicate.
- Quando una modifica legislativa successiva amplia l’ambito di applicazione di un termine decadenziale anche alle agevolazioni, tale modifica normalmente opera per il futuro e non può essere utilizzata per disciplinare retroattivamente situazioni anteriori.
- In casi analoghi occorre individuare la natura sostanziale della pretesa: se si tratta di restituzione di un’imposta non dovuta, si applicano le regole dell’indebito; se si tratta di un credito o incentivo fiscale autonomo, devono applicarsi la disciplina speciale dell’agevolazione e, in mancanza di un termine specifico, il termine prescrizionale generale.
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