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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44832/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo condannava per rapina aggravata lamentando l'inosservanza dell'art. 178, lett. c) c.p.p.: la Corte d'Appello non avrebbe valutato la richiesta di trattazione orale tempestivamente depositata via PEC dal difensore (27/02/2023) né l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore (20/03/2023), emettendo la sentenza in camera di consiglio senza consentire l'intervento difensivo in udienza e violando così il diritto al contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: dall'esame degli atti è emersa la domanda tempestiva di trattazione orale inviata tramite PEC all'indirizzo formalmente deputato e la sua mancata valutazione da parte della Corte territoriale. La Cassazione ha qualificato la vicenda come nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU), ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano perché proceda a nuovo giudizio. (La decisione richiama l'art. 23 d.l. n.149/2020 relativo alle modalità di svolgimento dell'udienza e il regime delle istanze via PEC.)

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La Corte ha interpretato la norma come riferita alla nullità di ordine generale derivante da gravi violazioni processuali che hanno leso il diritto di difesa (omessa pronuncia su istanza processuale rilevante / mancata trattazione orale).

  • art. 180 c.p.p.

    Richiamata in connessione con l'art. 178 per gli effetti della nullità accertata sulla sentenza impugnata.

  • art. 23 d.l. n. 149/2020

    La norma regolamenta le modalità di svolgimento delle udienze (anche in relazione alle istanze via strumenti telematici) e stabilisce i termini per la richiesta di trattazione orale; la Corte ha ritenuto che la richiesta via PEC, effettuata nei termini previsti, fosse idonea e dovesse essere valutata dai giudici di merito.

  • art. 111 Cost.

    Riferita a tutela del diritto al contraddittorio e al giusto processo; la Corte ha ritenuto violato tale principio per l'omessa valutazione della richiesta di udienza orale e per la decisione resa senza intervento delle parti.

  • art. 6 CEDU

    Rilevante in quanto la Convenzione tutela il diritto a un equo processo e al contraddittorio; la Corte ha fatto leva su questo parametro per qualificare la violazione come idonea a determinare nullità.

Massime di principio

  • La presentazione tempestiva di una istanza di trattazione orale via PEC agli indirizzi ufficiali deve essere valutata dal giudice e la mancata pronuncia su di essa può integrare una nullità rilevante per violazione del diritto di difesa.
  • Se il processo d'appello si conclude con sentenza resa in camera di consiglio nonostante una richiesta valida di udienza orale, sussiste un concreto rischio di annullamento per lesione del contraddittorio.
  • È essenziale conservare e allegare le ricevute di invio PEC (con indicazione dell'indirizzo utilizzato e della data) per provare la tempestività e la correttezza formale della richiesta.
  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere esaminata e motivatamente respinta o accolta: l'inerzia del giudice su tale istanza può costituire un vizio formale rilevante.
  • La nullità per violazione del contraddittorio è insanabile e può essere dedotta in cassazione anche se la violazione si è verificata nel corso del giudizio di merito, comportando, in caso di accoglimento, l'annullamento e la ripetizione del processo.
  • La conformità formale alle disposizioni emergenziali e telematiche (es. art. 23 d.l. n.149/2020) è fondamentale: atti trasmessi secondo gli indirizzi e i termini previsti dalla normativa devono essere ricevuti e valutati dai giudici.

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