Sentenza del 26/09/2017 n. 815 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Parti - Legittimazione passiva - Delega conferita a funzionario dell'Ufficio - Indicazione soggetto delegato - Necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa delega impersonale è stata ritenuta illegittima. Tale vizio si riflette sulla validità dell’atto impositivo, poiché non è possibile presumere che la delega si trasferisca automaticamente ai soggetti subentrati nella medesima qualifica o funzione. L’atto sottoscritto da un soggetto non validamente delegato deve quindi essere annullato, salvo che l’Amministrazione dimostri l’esistenza di una delega conforme ai requisiti previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava la legittimità della delega conferita dal dirigente dell’ufficio a un funzionario per la sottoscrizione dell’atto impositivo, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973. La delega indicava soltanto la qualifica professionale del destinatario, senza riportarne il nominativo, né risultavano adeguatamente specificati le ragioni della delega e il suo periodo di validità. Secondo il principio richiamato, la delega deve individuare nominalmente il soggetto delegato e non può essere meramente impersonale o conferita "ratione officii", poiché il contribuente deve poter verificare agevolmente il potere di firma del funzionario.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
La delega per la sottoscrizione degli atti impositivi deve risultare da un atto proprio o da un ordine di servizio e deve indicare le ragioni che ne giustificano il conferimento, il termine di validità e il nominativo del funzionario delegato. Non è sufficiente indicare soltanto la qualifica professionale o l’ufficio ricoperto.
Cassazione civile, sentenza n. 22803 del 2015
La delega conferita per relationem o ratione officii, senza l’individuazione nominativa del delegato, non consente di verificare con certezza chi fosse legittimato a sottoscrivere l’atto e può determinare l’invalidità dell’atto impositivo.
Cassazione civile, sentenza n. 57 del 2016
La delega deve consentire al contribuente di verificare agevolmente il potere di firma del funzionario. Non può estendersi automaticamente a soggetti subentrati nella funzione o nella qualifica dopo il conferimento della delega.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo è firmato da un funzionario diverso dal dirigente competente, occorre verificare l’esistenza di una delega valida e formalmente corretta.
- La delega dovrebbe indicare espressamente il nome del funzionario delegato, le ragioni del conferimento e il periodo di validità; la sola indicazione dell’ufficio o della qualifica non è sufficiente.
- Una delega generica o impersonale non si trasferisce automaticamente ai funzionari che subentrano successivamente nella stessa posizione.
- L’Amministrazione deve poter dimostrare la validità della delega, mentre il contribuente deve poter controllare il potere di firma senza dover svolgere complesse ricerche interne presso l’ufficio.
- Se manca una delega valida o se il firmatario non era nominativamente individuato e abilitato al momento della sottoscrizione, l’atto impositivo può essere contestato e annullato.
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