Cassazione Penale, Sentenza n. 27160/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza relativo all'incidente di esecuzione proposto il 18/11/2015 dai terzi Assunta CAIAZZO, Rosa CAIAZZO, Antonio CAPUOZZO e Patrizio CAPUOZZO volto alla revoca della confisca penale estesa (ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992; art. 240-bis cod. pen.) ordinata con provvedimento del Tribunale di Napoli del 6/6/2014. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'istanza (ordinanza 25/03/2017); la Cassazione ha qualificato il ricorso come opposizione e ha restituito gli atti al Tribunale di Napoli. Successivamente si sono succeduti atti di declinatoria e riallocazione della competenza (ordinanza Tribunale Napoli 11/09/2018; ordinanza Corte d'appello Napoli 15/01/2021) e il Tribunale di Spoleto ha sollevato conflitto sostenendo che, alla data di presentazione dell'istanza (18/11/2015), l'ultima sentenza divenuta irrevocabile nei confronti dell'imputato era quella del Tribunale di Spoleto (definitiva il 10/10/2015), per cui la competenza in fase esecutiva doveva spettare al Tribunale di Spoleto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha deciso che la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione spetta al Tribunale di Spoleto, ordinando la trasmissione degli atti a detto ufficio. La Corte ha motivato la decisione richiamando il principio secondo cui la competenza in fase esecutiva per la richiesta di restituzione/revoca di beni confiscati avviene in favore del giudice che ha pronunciato per ultimo una decisione irrevocabile nei confronti dell'imputato, e che la competenza funzionale si radica al momento della presentazione dell'istanza (perpetuatio jurisdictionis). Ha inoltre precisato che l'incompetenza di chi ha adottato il provvedimento di confisca non ne inficia la validità una volta che il provvedimento sia divenuto definitivo, e che la competenza per l'opposizione funzionale al provvedimento non coincide automaticamente con la competenza a decidere sulla richiesta di revoca in sede esecutiva.
Norme richiamate
decreto-legge 13 settembre 1992, n. 306 (art. 12-sexies) / art. 240-bis cod. pen.
art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (art. 240-bis cod. pen.)
Norma sul regime di confisca penale estesa; qui la disposizione è il titolo dell'atto impugnato e disciplina l'oggetto della richiesta di revoca formulata dai terzi.
codice di procedura penale, art. 665, comma 4
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Regola di confluenza della competenza in fase esecutiva: la Corte ha interpretato l'art. 665(4) nel senso che la competenza per le questioni esecutive connesse a più titoli si radica presso il giudice che ha pronunciato per ultimo una sentenza irrevocabile nei confronti dell'imputato.
codice di procedura penale, art. 667, comma 4
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la qualificazione del rimedio; la Corte di Cassazione ha richiamato tale articolo nella ricostruzione del procedimento e nella distinzione tra opposizione e altri rimedi procedurali.
codice di procedura penale, art. 676
Norma che disciplina l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e i rimedi; utilizzata per spiegare la procedura de plano adottata dal Tribunale di Napoli e la conseguente opposizione.
Massime di principio
- In fase esecutiva la competenza a decidere sulla richiesta di revoca o restituzione di beni confiscati avanzata da terzi segue la regola dellart. 665(4) c.p.p.: spetta al giudice che ha pronunciato per ultimo una decisione irrevocabile nei confronti dellimputato.
- La competenza funzionale si determina al momento della presentazione dellistanza (perpetuatio jurisdictionis) e non muta per il successivo passaggio in giudicato di altra sentenza.
- L'incompetenza del giudice che ha adottato il provvedimento definitivo non invalida il provvedimento una volta divenuto irrevocabile, salvo emergere fatti nuovi che ne giustifichino la revisione.
- La competenza per l'opposizione al rigetto di una istanza de plano (art. 676 c.p.p.) è funzionalmente devoluta al giudice che ha emesso il provvedimento, ma ciò non preclude che il medesimo giudice possa declinare la competenza in relazione all'incidente di esecuzione.
- In presenza di stasi causata da divergenze tra uffici giudicanti, è ammissibile il conflitto di competenza alla Corte di Cassazione per risolvere l'impasse e assicurare la prosecuzione del procedimento esecutivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26945/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26946/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26947/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26948/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26949/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26950/2024 del 09/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →