Cassazione Penale, Ordinanza n. 10354/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'accertamento della propria responsabilità concorsuale per il reato di truffa, censura ritenuta diretta in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio. Con un secondo motivo ha contestato la sussistenza della recidiva, ma il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il giudice di merito avrebbe correttamente applicato i criteri giurisprudenziali che impongono una valutazione concreta, alla luce dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta criminosa denoti una perdurante inclinazione al delitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a sollecitare una rivalutazione alternativa delle prove sulla responsabilità concorsuale per truffa. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione dei principi sulla recidiva, valorizzando in concreto il rapporto tra il fatto oggetto del processo e i precedenti penali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come criterio per la valutazione concreta della recidiva, imponendo di esaminare il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne per verificare se la condotta pregressa riveli una perdurante inclinazione a delinquere.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, quando la censura mira sostanzialmente a ottenere una lettura alternativa del compendio probatorio.
- La verifica della recidiva non può essere svolta in modo automatico o fondato soltanto sulla gravità dei fatti o sulla loro collocazione temporale; occorre invece un accertamento concreto del nesso tra il nuovo reato e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., per stabilire se emerga una persistente inclinazione al delitto.
- Quando entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili o manifestamente infondati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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