Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 535/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore della ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

Giustizia amministrativa202512821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica italiana

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sulla richiesta di fissazione di un appuntamento, nonché l'ordine di provvedere entro termini brevi e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di inosservanza. In via incidentale ha domandato una misura cautelare propulsiva. Nel corso della camera di consiglio l'Amministrazione ha comunicato che l'appuntamento richiesto era stato fissato dalla sede diplomatica.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo venuto meno l'interesse della ricorrente alla pronuncia interinale propulsiva poiché l'appuntamento era stato fissato dall'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerato che tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso era trascorso un lasso temporale non particolarmente esteso e che l'Amministrazione si era attivata per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare incidentale; la misura è stata respinta perché, a seguito della fissazione dell'appuntamento, è venuto meno l'interesse alla pronuncia interinale propulsiva.

Massime di principio

  • La fissazione dell'appuntamento richiesto dall'interessato, intervenuta nel corso del giudizio cautelare, fa venir meno l'interesse alla pronuncia interinale propulsiva diretta a ordinare all'amministrazione di fissarlo e comporta il rigetto dell'istanza cautelare.
  • Nella regolazione delle spese della fase cautelare, il giudice può disporre la compensazione valutando sia il breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso sia il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che abbia provveduto in tempi ragionevoli.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.