Ordinanza n. 535/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore della ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica italiana
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sulla richiesta di fissazione di un appuntamento, nonché l'ordine di provvedere entro termini brevi e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di inosservanza. In via incidentale ha domandato una misura cautelare propulsiva. Nel corso della camera di consiglio l'Amministrazione ha comunicato che l'appuntamento richiesto era stato fissato dalla sede diplomatica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo venuto meno l'interesse della ricorrente alla pronuncia interinale propulsiva poiché l'appuntamento era stato fissato dall'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerato che tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso era trascorso un lasso temporale non particolarmente esteso e che l'Amministrazione si era attivata per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare incidentale; la misura è stata respinta perché, a seguito della fissazione dell'appuntamento, è venuto meno l'interesse alla pronuncia interinale propulsiva.
Massime di principio
- La fissazione dell'appuntamento richiesto dall'interessato, intervenuta nel corso del giudizio cautelare, fa venir meno l'interesse alla pronuncia interinale propulsiva diretta a ordinare all'amministrazione di fissarlo e comporta il rigetto dell'istanza cautelare.
- Nella regolazione delle spese della fase cautelare, il giudice può disporre la compensazione valutando sia il breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso sia il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che abbia provveduto in tempi ragionevoli.
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