Sentenza del 07/02/2017 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Lavoratore autonomo, assimilabile all'artigiano senza dipendenti e con il minimo di beni strumentali per l'esercizio dell'attività - Assoggettamento all'imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP. Il giudice ha ritenuto insussistente l'autonoma organizzazione perché l'attività era esercitata individualmente, con un solo mezzo necessario e senza ricorso non occasionale a lavoro altrui. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente sosteneva di non essere soggetto all'IRAP per mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Svolgeva personalmente l'attività di autotrasportatore, utilizzando un solo automezzo, senza dipendenti o collaboratori e con beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile. L'Agenzia sosteneva invece che la qualità di imprenditore, anche in contabilità semplificata, rendesse connaturata l'esistenza dell'organizzazione e comportasse automaticamente l'assoggettamento all'imposta.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'IRAP non si applica automaticamente a ogni lavoratore autonomo o piccolo imprenditore: è necessario verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
Art. 2082 del codice civile
È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
La qualificazione civilistica come imprenditore non determina, da sola, l'assoggettamento all'IRAP; anche per il piccolo imprenditore individuale occorre verificare in concreto il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini fiscali.
Corte Suprema, Sezioni Unite, sentenza n. 7371/2016
Per società, enti e associazioni professionali, la forma associata o societaria implica normalmente l'esistenza dell'organizzazione rilevante ai fini IRAP, senza necessità di una verifica ulteriore analoga a quella richiesta per il lavoratore individuale.
Corte Suprema, Sezioni Unite, sentenza n. 9451/2016
L'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile secondo la normale esperienza, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Massime di principio
- Il lavoratore autonomo o il piccolo imprenditore individuale non è soggetto a IRAP solo perché esercita un'attività economica o possiede la qualifica di imprenditore.
- L'assenza di dipendenti e collaboratori non occasionali costituisce un elemento importante per escludere l'autonoma organizzazione, ma deve essere valutata insieme agli altri elementi del caso concreto.
- L'impiego di beni strumentali strettamente necessari all'attività, come un solo automezzo indispensabile per un autotrasportatore, normalmente non integra autonoma organizzazione.
- L'IRAP può invece essere dovuta quando i beni strumentali eccedono il minimo indispensabile oppure quando l'attività si avvale stabilmente di dipendenti, collaboratori o di una struttura organizzativa autonoma.
- La valutazione deve essere concreta e non può fondarsi esclusivamente sulla forma fiscale, sulla contabilità adottata o sulla qualificazione civilistica dell'attività.
- Per società, enti e attività professionali esercitate in forma associata, l'organizzazione derivante dalla forma giuridica può costituire ex lege il presupposto dell'IRAP.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 175 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 186 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 188 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →