L.R. TAA 6/2015
Istituzione del nuovo Comune di Altavalle mediante la fusione dei Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda (B.U. 4 agosto 2015, n. 31 - suppl. n. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Altavalle dalla fusione dei Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda, che cessano di esistere in pari data. Disciplina successione in beni e rapporti, uso civico, gestione commissariale transitoria, personale, statuto, prime elezioni, indennità e bilancio provvisorio. Dopo l’elezione degli organi e l’avvio della piena operatività, le disposizioni transitorie esauriscono la loro funzione.
Istituzione del Comune di Altavalle mediante fusione di Faver, Grauno, Grumes e Valda
Istituzione del Comune di Altavalle
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda e la conseguente nascita del nuovo Comune di Altavalle, nel territorio della Provincia autonoma di Trento. La disciplina è costruita soprattutto per regolare la fase di passaggio tra i vecchi enti e il nuovo Comune.
Decorrenza, estinzione dei Comuni originari e organi
Dal 1° gennaio 2016 è istituito il Comune di Altavalle. Da tale data:
- i Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda sono estinti;
- sindaci, giunte e consigli comunali decadono e cessano dalle cariche;
- gli organi di revisione contabile dei Comuni originari decadono.
Fino alla nomina del revisore del nuovo Comune, le funzioni di revisione sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione in carica nel Comune di Faver alla data di estinzione. I consiglieri cessati continuano però a esercitare gli incarichi esterni eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori; analogamente restano in carica, fino alla sostituzione, i soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi.
Sede, capoluogo e organizzazione territoriale
La sede legale del Comune di Altavalle è fissata nell’abitato di Faver, che diventa capoluogo. Lo statuto può consentire che le sedute degli organi collegiali si svolgano anche fuori dalla sede legale. Gli uffici comunali possono essere dislocati su tutto il territorio del nuovo Comune.
Successione nei beni, nei rapporti giuridici e nei beni di uso civico
Il Comune di Altavalle succede in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni originari.
In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi secondo i principi della successione delle persone giuridiche. Si applicano inoltre le disposizioni statali richiamate dalla legge sulla fusione dei comuni.
Per i beni e i diritti di uso civico:
- la titolarità resta alle comunità di originaria appartenenza;
- i Comuni di origine sono i soggetti di imputazione e sono considerati frazioni ai fini dell’amministrazione di tali beni.
Gestione transitoria del nuovo Comune
Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali, la gestione del nuovo Comune è affidata a un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento.
Il commissario è affiancato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da chi svolgeva le funzioni di sindaco alla data di estinzione dei Comuni. Il comitato deve essere consultato:
- sullo schema di bilancio;
- sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.
Il commissario convoca periodicamente il comitato anche su richiesta di uno dei componenti, per informarli sulle attività programmate e su quelle in corso.
Organizzazione amministrativa provvisoria e personale
Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni originari, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Altavalle e il relativo impiego del personale trasferito.
Se l’intesa manca o non disciplina tutti gli aspetti necessari, decide il commissario straordinario.
Il personale dei Comuni originari è trasferito al nuovo Comune secondo l’articolo 2112 del codice civile, con applicazione delle procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428 del 1990. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale speciale richiamata dalla legge.
Regime degli atti nella fase di passaggio
Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi, nei territori dei Comuni originari, gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni.
Statuto, regolamento consiliare e partecipazione delle comunità locali
Lo statuto del nuovo Comune può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento tra il Comune di Altavalle e le comunità già appartenenti ai Comuni originari. Nei territori delle ex circoscrizioni comunali devono comunque essere assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.
I Comuni che hanno avviato la fusione potevano, prima dell’istituzione del nuovo ente, approvare un testo statutario conforme da parte di tutti i consigli comunali; tale statuto entra in vigore con l’istituzione del nuovo Comune e resta valido fino a successive modifiche degli organi del Comune di Altavalle.
Se questo statuto preventivo non è stato approvato, gli organi del Comune di Altavalle devono approvare entro sei mesi dalla loro elezione lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Nel frattempo, fino all’entrata in vigore dei nuovi atti, si applicano per quanto compatibili lo statuto, il regolamento consiliare e i regolamenti sull’organizzazione interna del Comune di Faver vigenti al 31 dicembre 2015.
Prima elezione del sindaco e del consiglio comunale
La prima elezione del sindaco e del consiglio comunale di Altavalle si svolge nel turno elettorale fissato in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.
Si applica la disciplina regionale per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni della provincia di Trento con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Per la prima elezione sono previste regole speciali per garantire la rappresentanza dei territori di origine:
- quattro seggi sono assegnati ai candidati più votati nelle sezioni elettorali delle quattro ex circoscrizioni comunali;
- per ciascun ex Comune si forma una graduatoria dei candidati alla carica di consigliere in base alle preferenze ottenute nella relativa sezione, prescindendo dalla lista di appartenenza;
- a parità di voti prevale il più anziano di età;
- sono eletti i primi classificati di ciascuna graduatoria; se un candidato risulta primo in più graduatorie, la legge indica criteri di priorità fondati sul numero di preferenze e, in ulteriore parità, sul sorteggio;
- i seggi ulteriori sono attribuiti secondo la disciplina ordinaria regionale;
- i seggi assegnati con questa regola speciale, se vacanti nel corso del mandato, sono surrogati secondo la graduatoria della medesima lista o, se necessario, secondo l’ordine della graduatoria, senza rideterminare la distribuzione dei seggi tra le liste.
Prima formazione della giunta e indennità
Nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare fino a quattro assessori, con l’obiettivo di assicurare la rappresentanza di tutti i Comuni d’origine nell’organo esecutivo.
L’indennità complessiva mensile spettante agli assessori di Altavalle è pari a tre volte l’indennità mensile dell’assessore prevista dalla legge per questo Comune. Se gli assessori nominati sono più di tre, le indennità dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale del vicesindaco.
Al sindaco e agli assessori si applicano le indennità previste dal regolamento regionale richiamato dalla legge per i comuni della fascia 2 livello superiore.
Esercizio provvisorio e bilancio
Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentito l’esercizio provvisorio secondo la disciplina regionale richiamata. Per gli stanziamenti dell’anno precedente si considera la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.
Contributi spettanti al nuovo Comune
Al Comune di Altavalle spettano i contributi previsti dalla precedente disciplina regionale sulle fusioni, nei limiti e secondo il rinvio operato dalla legge regionale successiva richiamata dal testo.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Molte disposizioni hanno però efficacia differita al 1° gennaio 2016 o sono limitate alla fase di prima applicazione e cessano di avere rilievo con l’ordinaria operatività del nuovo Comune.
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