Sentenza n. 11981/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. -OMISSIS- del 2 gennaio 2026 della Fondazione PTV Policlinico Tor -OMISSIS-, avente ad oggetto “DDG n. -OMISSIS-del 28/11/2025 - Provvedimenti conseguenti”; - di ogni ulteriore atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la nota della Fondazione PTV Policlinico -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2026, avente ad oggetto “Ricollocazione temporanea del personale non apicale afferente alla UOSD Chirurgia mininvasiva e dell'apparato digerente presso la U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e Trapianti - Deliberazione n. -OMISSIS- del 02/01/2026”, nonché lo schema delle sedute operatorie previste per febbraio 2026, trasmesso il 12 gennaio 2026 dalla Fondazione PTV Policlinico -OMISSIS-; - con riserva di motivi aggiunti e con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni conseguenti all'emanazione del provvedimento impugnato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/1/2026: - della nota della Fondazione PTV Policlinico -OMISSIS- di cui al prot. n. -OMISSIS- del 14 gennaio 2026, avente a oggetto “Definizione delle attività attribuibili al Prof. -OMISSIS- nell’ambito dell’assetto organizzativo vigente”; - della nota della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata di cui al prot. n. -OMISSIS- del 14 gennaio 2026, avente a oggetto “Riallocazione aziendale e subentro gestionale delle liste di attesa chirurgiche afferenti alla UOSD Chirurgia minivasiva e dell’apparato digerente - Garanzie di continuità assistenziale e tutela dei pazienti”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/3/2026: i medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti, per ulteriori profili di censura;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del direttore generale che ha sospeso per sei mesi le attività chirurgiche di un'unità operativa di chirurgia mininvasiva e i conseguenti atti di riallocazione delle attività, delle liste d'attesa e del personale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione aziendale e i successivi atti applicativi deducendo, in sostanza, che le misure organizzative avessero natura sostanzialmente disciplinare e costituissero una sanzione atipica e ulteriore rispetto al provvedimento disciplinare già adottato dall'Università per i medesimi fatti. Ha prospettato l'incompetenza della Fondazione, priva del potere disciplinare nei confronti dei professori universitari, nonché sviamento, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di proporzionalità e violazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, sulla sicurezza delle cure e degli standard assistenziali. Ha inoltre dedotto che la sospensione dell'attività chirurgica e lo smembramento dell'équipe avrebbero pregiudicato le sue funzioni assistenziali, didattiche e scientifiche, la continuità assistenziale e la sicurezza dei pazienti, chiedendo anche la tutela cautelare. La Fondazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che gli atti rientrassero nella gestione privatistica dell'organizzazione aziendale e del rapporto di lavoro assistenziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 517/1999, per l'attività assistenziale e per il rapporto con l'azienda sanitaria ai professori universitari si applichino le norme del personale del Servizio sanitario nazionale; la qualifica universitaria costituisce quindi il presupposto del rapporto con l'azienda, distinto dal rapporto con l'Università relativo a didattica e ricerca. Ha inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992, l'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato. Ne consegue che anche gli atti di macro-organizzazione e quelli attuativi incidenti sulle funzioni assistenziali del professore rientrano nella giurisdizione ordinaria, nonostante la loro incidenza indiretta sullo status universitario e sulle attività didattiche e di ricerca. Il TAR ha distinto il potere disciplinare dell'Università dal potere dell'azienda di organizzare l'attività assistenziale e dal potere speciale di sospensione o allontanamento previsto dall'art. 5, comma 14, d.lgs. 517/1999. Ha precisato che spetta eventualmente al giudice ordinario verificare se gli atti organizzativi siano stati adottati per finalità effettivamente organizzative e di sicurezza oppure costituiscano, in concreto, una sanzione disciplinare atipica e illegittima, nonché valutare la sussistenza dei presupposti e la proporzionalità delle misure. Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti processuali. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato.
La qualificazione privatistica dell'organizzazione e del funzionamento delle aziende sanitarie esclude la giurisdizione amministrativa sugli atti organizzativi aziendali, inclusi quelli di macro-organizzazione.
art. 5, comma 2, d.lgs. 517/1999
Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale.
Il rapporto del professore universitario con l'azienda sanitaria per l'attività assistenziale è distinto dal rapporto universitario e soggetto alle regole applicabili al personale del Servizio sanitario nazionale, con giurisdizione ordinaria sulle relative controversie.
art. 5, comma 14, d.lgs. 517/1999
Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale ... può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda.
L'azienda sanitaria dispone di uno specifico potere di sospensione dall'attività assistenziale e di allontanamento, distinto dal potere disciplinare spettante all'Università.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartengono, salvo le eccezioni previste dalla legge, alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 3, comma 2, d.lgs. 165/2001
La giurisdizione amministrativa esclusiva sul rapporto di impiego dei professori universitari riguarda il rapporto con l'Università e non si estende alle controversie concernenti la gestione aziendale dell'attività assistenziale.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine di legge, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a.
La disposizione sulla giurisdizione esclusiva amministrativa non attrae le controversie relative alla gestione privatistica del rapporto assistenziale con l'azienda sanitaria.
art. 15, comma 1, lettera z-bis), d.lgs. 81/2008
La programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.
La norma è stata richiamata dall'azienda quale base della finalità organizzativa di prevenzione delle violenze e molestie sul luogo di lavoro; la qualificazione concreta degli atti resta rimessa al giudice ordinario.
art. 1, comma 2, l. 24/2017
La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
La norma è stata richiamata quale fondamento della finalità organizzativa di tutela della sicurezza delle cure e della gestione del rischio sanitario.
art. 55, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto non dimostrato il pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare, anche alla luce della prevalenza attribuita agli interessi di sicurezza dei lavoratori e dei pazienti.
Massime di principio
- Per le controversie relative all'attività assistenziale svolta da professori e ricercatori universitari presso aziende sanitarie, la qualifica universitaria resta il presupposto del rapporto con l'azienda, mentre la gestione dell'attività assistenziale e il rapporto con l'azienda sono distinti dal rapporto universitario di didattica e ricerca e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
- Gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie, così come gli atti organizzativi attuativi che disciplinano concretamente l'assegnazione e lo svolgimento delle funzioni assistenziali, sono atti di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992 e non sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.
- L'incidenza indiretta di una misura organizzativa aziendale sull'attività didattica o di ricerca del professore universitario non sposta la controversia nella giurisdizione amministrativa quando l'atto riguarda direttamente il rapporto assistenziale con l'azienda sanitaria.
- La qualificazione formale di un atto come organizzativo non impedisce al giudice ordinario di verificare se esso dissimuli in concreto una sanzione disciplinare atipica, adottata per finalità punitive o in violazione dei poteri e delle garanzie applicabili; tale verifica spetta al giudice del lavoro, se la controversia è riassunta davanti a lui.
- Il potere disciplinare nei confronti dei professori universitari appartiene all'Università, mentre l'azienda sanitaria conserva i propri autonomi poteri di organizzazione dell'assistenza e, nei casi previsti dall'art. 5, comma 14, d.lgs. 517/1999, di sospensione dall'attività assistenziale e allontanamento dall'azienda.
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