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Sentenza

Sentenza n. 11981/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. -OMISSIS- del 2 gennaio 2026 della Fondazione PTV Policlinico Tor -OMISSIS-, avente ad oggetto “DDG n. -OMISSIS-del 28/11/2025 - Provvedimenti conseguenti”; - di ogni ulteriore atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la nota della Fondazione PTV Policlinico -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2026, avente ad oggetto “Ricollocazione temporanea del personale non apicale afferente alla UOSD Chirurgia mininvasiva e dell'apparato digerente presso la U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e Trapianti - Deliberazione n. -OMISSIS- del 02/01/2026”, nonché lo schema delle sedute operatorie previste per febbraio 2026, trasmesso il 12 gennaio 2026 dalla Fondazione PTV Policlinico -OMISSIS-; - con riserva di motivi aggiunti e con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni conseguenti all'emanazione del provvedimento impugnato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/1/2026: - della nota della Fondazione PTV Policlinico -OMISSIS- di cui al prot. n. -OMISSIS- del 14 gennaio 2026, avente a oggetto “Definizione delle attività attribuibili al Prof. -OMISSIS- nell’ambito dell’assetto organizzativo vigente”; - della nota della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata di cui al prot. n. -OMISSIS- del 14 gennaio 2026, avente a oggetto “Riallocazione aziendale e subentro gestionale delle liste di attesa chirurgiche afferenti alla UOSD Chirurgia minivasiva e dell’apparato digerente - Garanzie di continuità assistenziale e tutela dei pazienti”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/3/2026: i medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti, per ulteriori profili di censura;

Giustizia amministrativa202600421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del direttore generale che ha sospeso per sei mesi le attività chirurgiche di un'unità operativa di chirurgia mininvasiva e i conseguenti atti di riallocazione delle attività, delle liste d'attesa e del personale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione aziendale e i successivi atti applicativi deducendo, in sostanza, che le misure organizzative avessero natura sostanzialmente disciplinare e costituissero una sanzione atipica e ulteriore rispetto al provvedimento disciplinare già adottato dall'Università per i medesimi fatti. Ha prospettato l'incompetenza della Fondazione, priva del potere disciplinare nei confronti dei professori universitari, nonché sviamento, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di proporzionalità e violazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, sulla sicurezza delle cure e degli standard assistenziali. Ha inoltre dedotto che la sospensione dell'attività chirurgica e lo smembramento dell'équipe avrebbero pregiudicato le sue funzioni assistenziali, didattiche e scientifiche, la continuità assistenziale e la sicurezza dei pazienti, chiedendo anche la tutela cautelare. La Fondazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che gli atti rientrassero nella gestione privatistica dell'organizzazione aziendale e del rapporto di lavoro assistenziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 517/1999, per l'attività assistenziale e per il rapporto con l'azienda sanitaria ai professori universitari si applichino le norme del personale del Servizio sanitario nazionale; la qualifica universitaria costituisce quindi il presupposto del rapporto con l'azienda, distinto dal rapporto con l'Università relativo a didattica e ricerca. Ha inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992, l'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato. Ne consegue che anche gli atti di macro-organizzazione e quelli attuativi incidenti sulle funzioni assistenziali del professore rientrano nella giurisdizione ordinaria, nonostante la loro incidenza indiretta sullo status universitario e sulle attività didattiche e di ricerca. Il TAR ha distinto il potere disciplinare dell'Università dal potere dell'azienda di organizzare l'attività assistenziale e dal potere speciale di sospensione o allontanamento previsto dall'art. 5, comma 14, d.lgs. 517/1999. Ha precisato che spetta eventualmente al giudice ordinario verificare se gli atti organizzativi siano stati adottati per finalità effettivamente organizzative e di sicurezza oppure costituiscano, in concreto, una sanzione disciplinare atipica e illegittima, nonché valutare la sussistenza dei presupposti e la proporzionalità delle misure. Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti processuali. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992

    In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato.

    La qualificazione privatistica dell'organizzazione e del funzionamento delle aziende sanitarie esclude la giurisdizione amministrativa sugli atti organizzativi aziendali, inclusi quelli di macro-organizzazione.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 517/1999

    Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale.

    Il rapporto del professore universitario con l'azienda sanitaria per l'attività assistenziale è distinto dal rapporto universitario e soggetto alle regole applicabili al personale del Servizio sanitario nazionale, con giurisdizione ordinaria sulle relative controversie.

  • art. 5, comma 14, d.lgs. 517/1999

    Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale ... può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda.

    L'azienda sanitaria dispone di uno specifico potere di sospensione dall'attività assistenziale e di allontanamento, distinto dal potere disciplinare spettante all'Università.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartengono, salvo le eccezioni previste dalla legge, alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 165/2001

    La giurisdizione amministrativa esclusiva sul rapporto di impiego dei professori universitari riguarda il rapporto con l'Università e non si estende alle controversie concernenti la gestione aziendale dell'attività assistenziale.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine di legge, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a.

    La disposizione sulla giurisdizione esclusiva amministrativa non attrae le controversie relative alla gestione privatistica del rapporto assistenziale con l'azienda sanitaria.

  • art. 15, comma 1, lettera z-bis), d.lgs. 81/2008

    La programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.

    La norma è stata richiamata dall'azienda quale base della finalità organizzativa di prevenzione delle violenze e molestie sul luogo di lavoro; la qualificazione concreta degli atti resta rimessa al giudice ordinario.

  • art. 1, comma 2, l. 24/2017

    La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

    La norma è stata richiamata quale fondamento della finalità organizzativa di tutela della sicurezza delle cure e della gestione del rischio sanitario.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto non dimostrato il pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare, anche alla luce della prevalenza attribuita agli interessi di sicurezza dei lavoratori e dei pazienti.

Massime di principio

  • Per le controversie relative all'attività assistenziale svolta da professori e ricercatori universitari presso aziende sanitarie, la qualifica universitaria resta il presupposto del rapporto con l'azienda, mentre la gestione dell'attività assistenziale e il rapporto con l'azienda sono distinti dal rapporto universitario di didattica e ricerca e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • Gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie, così come gli atti organizzativi attuativi che disciplinano concretamente l'assegnazione e lo svolgimento delle funzioni assistenziali, sono atti di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992 e non sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.
  • L'incidenza indiretta di una misura organizzativa aziendale sull'attività didattica o di ricerca del professore universitario non sposta la controversia nella giurisdizione amministrativa quando l'atto riguarda direttamente il rapporto assistenziale con l'azienda sanitaria.
  • La qualificazione formale di un atto come organizzativo non impedisce al giudice ordinario di verificare se esso dissimuli in concreto una sanzione disciplinare atipica, adottata per finalità punitive o in violazione dei poteri e delle garanzie applicabili; tale verifica spetta al giudice del lavoro, se la controversia è riassunta davanti a lui.
  • Il potere disciplinare nei confronti dei professori universitari appartiene all'Università, mentre l'azienda sanitaria conserva i propri autonomi poteri di organizzazione dell'assistenza e, nei casi previsti dall'art. 5, comma 14, d.lgs. 517/1999, di sospensione dall'attività assistenziale e allontanamento dall'azienda.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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