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Sentenza

Sentenza n. 260/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, con condanna dell'Amministrazione a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione, ed al pagamento di tutto quanto dovuto al ricorrente in applicazione dell'art. 6 bis D.L. n. 387/1987 ed in ragione della rideterminazione de qua, oltre interessi e rivalutazione, dal dì del diritto e sino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202200500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: quantificazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione dei sei scatti stipendiali calcolati sull’ultima retribuzione, oltre agli accessori. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’INPS ha sostenuto che il beneficio non fosse applicabile al personale delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza cessato a domanda, richiamando la diversa disciplina dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, l’art. 11 della legge n. 231/1990 e l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. Ha inoltre invocato il carattere tassativo delle voci computabili nel trattamento di buonuscita, il divieto di estensione dei giudicati in materia di personale, la mancata osservanza del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, e la prescrizione quinquennale del diritto.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto non contestato che il ricorrente fosse un ex militare della Guardia di Finanza in possesso, al momento del collocamento a riposo, dei requisiti di 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile. Sulla base dell’orientamento consolidato del giudice amministrativo, ha affermato che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresa la Guardia di Finanza, e consente il riconoscimento dei sei scatti anche a chi chieda il collocamento in quiescenza, purché possieda i predetti requisiti sostanziali. È stata respinta l’eccezione relativa al termine del 30 giugno, poiché la formulazione della norma non rende chiara la natura decadenziale del termine e il riferimento alle condizioni per il beneficio riguarda i requisiti soggettivi, non oneri procedimentali la cui omissione determini decadenza. È stata respinta anche l’eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorre dalla data dell’ultimo pagamento del TFS e non dal collocamento a riposo. Poiché la seconda parte del TFS era stata pagata il 30 gennaio 2019 e il ricorso notificato il 12 ottobre 2022, il diritto non era prescritto. L’INPS è stato condannato a rideterminare la buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Sono stati riconosciuti soltanto gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese processuali sono state poste a carico dell’INPS e liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in l. 20 novembre 1987, n. 472

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare che chieda il collocamento in quiescenza, quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine per presentare la domanda non è stato ritenuto chiaramente decadenziale.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito in l. n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 l. n. 231/1990

    La disciplina speciale riferita ad alcune categorie del personale militare è stata ritenuta superata dall’evoluzione normativa e non ostativa all’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    La disposizione è stata invocata dall’INPS per escludere il beneficio in caso di collocamento a riposo a domanda, ma non è stata ritenuta ostativa dal giudice.

  • art. 38 d.P.R. n. 1032/1973

    La previsione, richiamata dall’INPS per sostenere la tassatività delle voci computabili nella buonuscita, non impedisce il computo dei sei scatti quando il beneficio deriva direttamente dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 1 d.P.R. n. 1032/1973

    La prescrizione quinquennale decorre dalla data dell’ultimo pagamento del TFS, non dalla data del collocamento a riposo.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo del trattamento previdenziale spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Conferma il regime degli accessori sulle prestazioni previdenziali, con riconoscimento degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresa la Guardia di Finanza, ai fini dell’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
  • Il personale che chieda il collocamento in quiescenza ha diritto ai sei scatti stipendiali quando, al momento della cessazione, abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; la cessazione a domanda non esclude di per sé il beneficio.
  • Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non può essere qualificato come decadenziale quando la disposizione non enunci con sufficiente chiarezza tale conseguenza e si riferisca sostanzialmente ai requisiti soggettivi per il beneficio.
  • La prescrizione del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita decorre dalla data dell’ultimo pagamento del trattamento di fine servizio eseguito dall’ente previdenziale, non dalla data del collocamento a riposo.
  • In caso di ricalcolo di prestazioni previdenziali, sulle somme dovute spettano gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

Testo integrale

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