Corte di giustizia, Sentenza C-654/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 maggio 2020. — Interseroh Dienstleistungs GmbH contro SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Spedizione di rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte – Obblighi generali d’informazione – Allegato III A – Miscela di carta, cartone e prodotti di carta – Voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea – Materiali contaminanti – Contaminazione di una miscela con altri materiali – Recupero in modo ecologicamente corretto. — Causa C-654/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce il regime applicabile alla spedizione di una miscela di rifiuti di carta e cartone contaminata da altri materiali. Esclude che una miscela composta da rifiuti corrispondenti ai primi tre trattini della voce B3020 possa essere trattata come rifiuto dell’allegato III ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a). Ammette invece l’eventuale applicazione dell’allegato III A, ma solo se non vi siano materiali riconducibili al quarto trattino di B3020 e se la contaminazione non comprometta il recupero ecologicamente corretto, verifica rimessa al giudice nazionale.
Spedizione di una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta: se rientri nell’elenco verde (allegato III) o nell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006, con conseguenze sulla procedura applicabile.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006 consenta di qualificare come rifiuti dell’allegato III una miscela di rifiuti di carta/cartone/prodotti di carta composta da materiali che, separatamente, rientrano nei primi tre trattini della voce B3020 della Convenzione di Basilea e contenente fino al 10% di materiali contaminanti; in subordine, se tale miscela possa rientrare nell’allegato III A, punto 3, lettera g), e quindi essere soggetta ai soli obblighi generali di informazione ex articolo 18, ovvero debba invece essere sottoposta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte ex articolo 4.
Principio di diritto
Una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta composta da materiali che, considerati singolarmente, rientrano nei primi tre trattini della voce B3020 della Convenzione di Basilea non rientra nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1013/2006 e non può quindi beneficiare automaticamente degli obblighi generali di informazione ex articolo 18; essa può invece rientrare nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), solo se non contiene materiali riconducibili al quarto trattino della voce B3020 e se, caso per caso, la contaminazione non impedisce il recupero in modo ecologicamente corretto ai sensi dell’allegato III A. In difetto di tali condizioni, resta applicabile la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1013/2006
- Regolamento (UE) 2015/2002
- Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989
- Decisione 93/98/CEE
- Direttiva 2006/12/CE
- Direttiva 2008/98/CE
- Direttiva 91/689/CEE
- Articolo 49 del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 28 del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 13 della direttiva 2008/98/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE
- Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
Spedizione di una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta: classificazione ai fini del regolamento n. 1013/2006
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Verwaltungsgericht Stuttgart, riguarda la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta contenente fino al 10% di materiali contaminanti. La questione centrale è la distinzione tra procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e semplici obblighi generali di informazione ex regolamento (CE) n. 1013/2006.
Fatti e procedimento principale
Interseroh Dienstleistungs GmbH raccoglie imballaggi usati in Germania e li invia ai fini del riciclaggio nei Paesi Bassi. La miscela in questione è composta da materiali che, individualmente considerati, rientrano nei primi tre trattini della voce B3020 della Convenzione di Basilea, ma contiene anche materiali contaminanti, tra cui cartoni per liquidi, plastica, metallo e altri corpi estranei. La SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH ha rifiutato di dispensare la spedizione dalla procedura di notifica, ritenendo che la miscela non rientrasse integralmente nella voce B3020 e che non potesse nemmeno essere ricondotta all’allegato III A per l’eccessiva presenza di contaminanti. Il giudice nazionale ha quindi chiesto alla Corte come interpretare l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006;
- l’articolo 18 del medesimo regolamento, sugli obblighi generali di informazione;
- l’articolo 28, paragrafo 2, sul disaccordo tra autorità competenti;
- l’articolo 49, paragrafo 1, sulla protezione dell’ambiente;
- l’allegato III, l’allegato III A e l’allegato V, parte 1, elenco B, con la voce B3020;
- la Convenzione di Basilea e il suo allegato IX, voce B3020;
- le direttive 2006/12/CE e 2008/98/CE, per i principi di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti.
Ragionamento della Corte: la voce B3020 non copre le miscele tra tipi diversi di rifiuti
La Corte osserva anzitutto che la voce B3020 della Convenzione di Basilea, letta in combinazione con l’allegato V del regolamento n. 1013/2006, è strutturata per tipi distinti di rifiuti e residui di carta o cartone. I diversi trattini descrivono categorie differenti e non menzionano miscele costituite da rifiuti appartenenti a tipi diversi. Da ciò la Corte deduce che una miscela composta da elementi che, separatamente, rientrano in più trattini della voce B3020 non può essere considerata un rifiuto dell’allegato III ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).
Conseguenza: esclusione dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
La Corte afferma che la miscela controversa non può essere qualificata come rifiuto dell’allegato III e quindi non può essere assoggettata ai soli obblighi generali di informazione sulla base della lettera a) dell’articolo 3, paragrafo 2. Questa conclusione si fonda sia sulla lettura testuale della voce B3020, sia sulla struttura sistematica del regolamento, che distingue espressamente tra rifiuti dell’allegato III e miscele di rifiuti disciplinate dall’allegato III A. La Corte sottolinea inoltre che un’interpretazione più ampia svuoterebbe di effetto utile l’allegato III A, in particolare il punto 3, lettera g), che menziona proprio le miscele di rifiuti rientranti nei primi tre trattini della voce B3020.
Esame dell’allegato III A: possibile applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
La Corte verifica poi se la miscela possa rientrare nell’allegato III A, che consente, per alcune miscele di rifiuti elencate, l’applicazione del regime semplificato dell’articolo 18. Il punto 3, lettera g), dell’allegato III A riguarda espressamente le miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 limitatamente ai primi tre trattini. Tuttavia, tale inclusione opera solo se sono rispettate le condizioni generali del punto 1 dello stesso allegato: la contaminazione non deve aumentare i rischi al punto da rendere necessario il regime di notifica, né deve impedire il recupero in modo ecologicamente corretto.
Contaminazione e recupero ecologicamente corretto
La Corte precisa che la presenza di materiali contaminanti non esclude di per sé l’applicazione dell’allegato III A. Il punto decisivo è se, in concreto, il tipo e la percentuale dei contaminanti compromettano la possibilità di recuperare i rifiuti in modo ecologicamente corretto. Si tratta di una valutazione di fatto che spetta alle autorità nazionali competenti e, se del caso, ai giudici nazionali. La Corte indica che gli Stati membri possono adottare criteri applicativi, purché non compromettano la portata e l’efficacia del regolamento. In mancanza di criteri comuni, resta possibile una valutazione caso per caso; se persistono dubbi, deve essere applicata la procedura generale di notifica.
Cartoni per liquidi e quarto trattino della voce B3020
La Corte rileva inoltre che la presenza di cartoni per liquidi nella miscela può impedire la qualificazione ai sensi del punto 3, lettera g), dell’allegato III A, poiché tali materiali possono rientrare nel quarto trattino della voce B3020, che ha natura residuale. In tal caso, la miscela non sarebbe coperta dall’allegato III A e non potrebbe beneficiare della procedura semplificata ex articolo 18.
Rapporto con l’obiettivo di tutela ambientale
La soluzione adottata è coerente con l’obiettivo di protezione dell’ambiente e della salute umana che permea il regolamento n. 1013/2006. La Corte ricorda che la procedura di informazione costituisce una deroga al regime generale di notifica e, come tale, deve essere interpretata restrittivamente. Il regolamento mira a garantire che le spedizioni di rifiuti siano controllate in modo adeguato e, in caso di incertezza sulla gestione ecologicamente corretta, prevale il regime più rigoroso.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1013/2006 non si applica a una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta composta da materiali che, considerati singolarmente, rientrano nei primi tre trattini della voce B3020 e contenente fino al 10% di materiali contaminanti;
- l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), si applica a tale miscela solo se essa non contiene materiali che rientrano nel quarto trattino della voce B3020 e se sono soddisfatte le condizioni del punto 1 dell’allegato III A, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio.
Principi utili per l’operatore
La pronuncia conferma che, nelle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, la deroga al regime di notifica va letta in modo restrittivo. Le miscele che combinano diverse tipologie di rifiuti elencate nella voce B3020 non possono essere automaticamente trattate come rifiuti “verdi”; la loro ammissibilità al regime semplificato dipende invece dalla precisa composizione e dall’assenza di contaminazioni tali da compromettere il recupero ecologicamente corretto.
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