Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2240/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 508/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 27 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202505115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 508/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva disapplicato l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della l. n. 107/2015 per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, accertando il diritto del docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione relativa all'anno scolastico 2024/2025 e condannando il Ministero all'accredito del beneficio economico di 500 euro. Il ricorrente ha rappresentato che, nonostante la notifica della sentenza il 28 maggio 2025, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il Ministero è stato quindi condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere le iniziative esecutive nei confronti dell'Amministrazione, compreso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015

    Le disposizioni sono state disapplicate dal giudice del lavoro, secondo quanto riportato nella sentenza oggetto di ottemperanza, per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

  • clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE

    La clausola è stata posta dal giudice del lavoro a fondamento del riconoscimento, al docente a tempo determinato, del diritto alla Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte di un'amministrazione pubblica legittima l'interessato a proporre ricorso per ottemperanza, quando sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere incaricato di adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato entro un termine decorrente dalla richiesta della parte interessata.
  • Quando l'esecuzione del giudicato comporta il pagamento di somme e l'amministrazione non dispone di fondi sufficienti, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo l'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.
  • Non deve essere liquidato un compenso al commissario ad acta quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.