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Sentenza

Sentenza n. 1174/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento n. -OMISSIS- del 1.7.2024, notificato il 2.7.2024, recante il rigetto della istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. -OMISSIS- – Procura della Repubblica press il Tribunale di -OMISSIS-; - di ogni altro atto avverso, connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202401173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale nel quale era stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste". Ha dedotto la violazione dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito dalla l. n. 135/1997, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e motivazione illogica. In particolare, ha sostenuto che ricorressero i presupposti normativi del rimborso, consistenti nell'esclusione della responsabilità penale e nella connessione tra i fatti contestati e l'espletamento del servizio o l'assolvimento degli obblighi istituzionali. La contestazione penale riguardava l'asserita appropriazione indebita di cartucce nella disponibilità del ricorrente quale responsabile di un'armeria della Polizia di Stato.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. L'art. 18 del d.l. n. 67/1997 richiede, oltre all'esclusione definitiva della responsabilità, una connessione qualificata tra i fatti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio o l'assolvimento dei doveri istituzionali. Tale connessione non ricorre quando il servizio costituisce soltanto l'occasione per la condotta contestata, senza un nesso funzionale tale da consentire di imputare l'agire del dipendente all'Amministrazione in base all'immedesimazione organica. Nel caso concreto, dalla sentenza penale assolutoria risultava che l'apprensione delle cartucce non era stata determinata da motivi d'ufficio, ma dalla chiamata in reità di altro soggetto, e che le condotte appropriative erano avulse dagli obblighi di servizio. L'Amministrazione dispone inoltre di un potere valutativo sia sull'an del rimborso sia sul quantum, con il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato avente natura obbligatoria e vincolante. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità, anche interpretativa, della controversia.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla l. 23 maggio 1997, n. 135

    le spese legali sostenute dal dipendente in giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa, promossi in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la sua responsabilità, siano rimborsate dall'Amministrazione di appartenenza nei limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura dello Stato

    La disposizione richiede cumulativamente l'esclusione definitiva della responsabilità del dipendente e una connessione qualificata, funzionale e non meramente occasionale, tra i fatti contestati e l'espletamento del servizio o l'assolvimento dei doveri istituzionali. L'Amministrazione valuta sia la sussistenza del diritto al rimborso sia la congruità delle spese; il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato è obbligatorio e vincolante.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 del d.l. n. 67/1997 presuppone cumulativamente l'esclusione definitiva della responsabilità del dipendente e una connessione qualificata tra i fatti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio o l'assolvimento degli obblighi istituzionali.
  • La connessione richiesta per il rimborso non sussiste quando il rapporto di servizio costituisce soltanto l'occasione della condotta contestata; è necessario un nesso funzionale che consenta di ricondurre l'agire del dipendente all'Amministrazione mediante l'immedesimazione organica.
  • L'Amministrazione esercita un potere valutativo sia sull'an del rimborso sia sul quantum delle spese, e il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato ha natura obbligatoria e vincolante.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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