Sentenza n. 6612/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava il decreto prefettizio fondato su un contesto di conflittualità familiare, sulla coabitazione e su presunte minacce. Deduceva che il provvedimento si basasse su un unico episodio non grave, privo di minacce provate e di precedenti condotte pericolose. Lamentava inoltre che il TAR avesse oltrepassato i limiti del sindacato giurisdizionale, confermando il provvedimento sulla base di elementi e motivazioni ricavati autonomamente dagli atti di causa, con violazione del divieto di ultrapetizione e del diritto di difesa. Infine denunciava un’erronea valutazione delle prove, sostenendo che il giudice avesse attribuito ai documenti significati non desumibili dagli stessi ed enfatizzato espressioni descrittive del carattere dell’interessato per costruire un’immagine di pericolosità non supportata dai fatti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 39 del r.d. 773/1931 attribuisca al prefetto un potere valutativo e prognostico volto a prevenire il possibile abuso delle armi, sulla base della condotta complessiva e del grado di affidabilità dell’interessato. In assenza di un diritto assoluto al porto o alla detenzione di armi, nella ponderazione degli interessi prevalgono la sicurezza e l’incolumità pubblica sull’interesse privato. Nel caso concreto l’istruttoria è stata giudicata adeguata e sorretta da elementi idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità, tra cui la conflittualità familiare e le minacce. Il giudizio amministrativo, di natura induttiva e probabilistica, è stato ritenuto ragionevole, proporzionato, adeguatamente motivato e non manifestamente incongruo o illogico. Gli elementi addotti dall’appellante non sono stati reputati idonei a dimostrare vizi del percorso motivazionale. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
La disposizione fonda un potere prefettizio di natura valutativa e prognostica, diretto ad apprezzare il rischio di abuso delle armi alla luce della condotta complessiva e dell’affidabilità dell’interessato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall’art. 39 r.d. 773/1931 costituisce espressione di un potere discrezionale e prognostico, finalizzato a prevenire il possibile abuso delle armi sulla base della condotta complessiva e del grado di affidabilità dell’interessato.
- In materia di detenzione di armi, accesi contrasti e dissidi familiari possono costituire, anche senza la prova di un episodio particolarmente grave o di precedenti condotte pericolose, elementi idonei a fondare un giudizio di rischio concreto e attuale di abuso, purché adeguatamente valutati dall’amministrazione.
- Poiché non esiste un diritto assoluto al porto o alla detenzione di armi, nella ponderazione degli interessi l’esigenza pubblica di sicurezza e di incolumità delle persone prevale sull’interesse privato alla detenzione, quando la valutazione prefettizia sia ragionevole, proporzionata e adeguatamente motivata.
- Il giudizio amministrativo sul rischio di abuso delle armi ha natura induttiva e probabilistica; il giudice può censurarlo solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza, sproporzione o insufficienza dell’istruttoria e della motivazione.
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