Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23475/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per detenzione di cocaina a fini di spaccio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina (46,2 grammi). Con il primo motivo ha contestato l'applicazione della recidiva, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe valorizzato correttamente la risalenza temporale dei precedenti, la loro qualità e le sue condizioni personali e sociali. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che la motivazione sarebbe stata insufficiente. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché il giudice di merito aveva compiuto una valutazione concreta della recidiva, collegando i precedenti a una più accentuata capacità criminale e alla persistente inefficacia preventiva della pena; ha ritenuto il secondo motivo infondato perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dall'assenza di elementi positivi e dai numerosi precedenti specifici, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    fattispecie incriminatrice relativa alla detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, nella specie cocaina per 46,2 grammi

  • art. 62-bis c.p.

    la concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi di apprezzamento; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la disciplina delle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    richiamato quale intervento normativo che ha modificato l'art. 62-bis c.p.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata in relazione alla disciplina delle attenuanti generiche

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010

    la recidiva va valutata in concreto, verificando se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità dell'autore

  • Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489

    il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza

Massime di principio

  • La recidiva non può essere affermata in modo meramente formale sulla base della sola esistenza di precedenti penali, ma richiede una valutazione concreta della loro significatività ai fini della maggiore colpevolezza e pericolosità del reo.
  • Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può legittimamente valorizzare l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti specifici; il mero stato di incensuratezza non impone da solo la concessione della diminuzione.
  • Quando il giudice di merito motiva il diniego della recidiva e delle attenuanti generiche con riferimento a precedenti plurimi, specifici e a una condotta sintomatica di maggiore capacità criminale, il ricorso per cassazione che sollecita una diversa valutazione di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile se non evidenzia un vero vizio di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.